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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 25312/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21703-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di AGRIGENTO, depositata il 07/02/2022; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto con il quale era stata revocata la sua ammissione al beneficio del patrocino a spese dello Stato nell’ambito di un procedimento monitorio civile, emesso dal Tribunale di Agrigento.

Il ricorrente lamentava, in particolare, l’assenza di motivazione della revoca.

Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Agrigento dichiarava estinto il giudizio di opposizione, ritenendo non ottemperato l’ordine di di rinnovare la notificazione del ricorso introduttivo all’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Palermo, poiché la relativa cd.

“busta telematica” depositata dall’odierno ricorrente a dimostrazione dell’avvenuta ottemperanza dell’ordine stesso fosse priva di allegati.

Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un solo motivo.

Il Ministero della Giustizia ha depositato memoria per la partecipazione all’udienza di discussione.

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la nullità del procedimento per violazione degli artt. 164, 177, 178, 291, 307, 308, c.p.c., 3 e 9 della legge n. 531 del 1994 e 24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che la “busta telematica” depositata dal Ventura non contenesse allegati, laddove, al contrario, essa conteneva copia del ricorso, della procura e del provvedimento di fissazione dell’udienza.

La censura è fondata.

L’odierno ricorrente riporta nel motivo di ricorso, ai fini della sua specificità, la copia del messaggio di conferma dell’avvenuta notificazione, nelle forme previste dalla legge n. 531 del 1994, dell’atto introduttivo, unitamente alla procura ed al decreto di fissazione dell’udienza di comparizione, all’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Palermo.

L’ordine di rinnovazione, pertanto, era stato eseguito ed il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la “busta telematica” con la quale era stata rinnovata la notificazione dell’atto introduttivo fosse vuota, mentre essa –come dimostra il ricorrente–aveva al suo interno tutti i files richiesti dalla norma.

La motivazione posta alla base della dichiarata estinzione del giudizio di opposizione è dunque erronea.

Non si configura un errore revocatorio, poiché la svista percettiva è caduta su un fatto del quale si è discusso nel giudizio di merito.

La pronuncia impugnata, infatti, afferma che “… non ricorrono ragioni per rimeditare il provvedimento reso in data 13.12.2021, con il quale è stata rilevata la nullità della notificazione eseguita a mezzo PEC dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (né la parte ha offerto argomentazioni o documentazione in proposito)” (cfr. pag. 2 dell’ordinanza impugnata); in tal modo, il Tribunale dà atto che la questione del contenuto della “busta telematica” di cui al motivo in esame era stato oggetto di un provvedimento reso in corso di causa, e dunque di essa si era discusso nel giudizio di merito.

Al riguardo, va ribadito che “Ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bis c.p.c., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorioqualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto didiscussione e della consequenziale pronunciaa seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9527 del 04/04/2019, Rv.653687; conf.

Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27094 del15/12/2011, Rv. 620693).

Il ricorso va quindi accolto e la pronuncia impugnata va di conseguenza cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Agrigento, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Agrigento, in differente compo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21703-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di AGRIGENTO, depositata il 07/02/2022; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto con il quale era stata revocata la sua ammissione al beneficio del patrocino a spese dello Stato nell’ambito di un procedimento monitorio civile, emesso dal Tribunale di Agrigento. Il ricorrente lamentava, in particolare, l’assenza di motivazione della revoca. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Agrigento dichiarava estinto il giudizio di opposizione, ritenendo non ottemperato l’ordine di di rinnovare la notificazione del ricorso introduttivo all’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Palermo, poiché la relativa cd. “busta telematica” depositata dall’odierno ricorrente a dimostrazione dell’avvenuta ottemperanza dell’ordine stesso fosse priva di allegati. Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un solo motivo. Il Ministero della Giustizia ha depositato memoria per la partecipazione all’udienza di discussione. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la nullità del procedimento per violazione degli artt. 164, 177, 178, 291, 307, 308, c.p.c., 3 e 9 della legge n. 531 del 1994 e 24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che la “busta telematica” depositata dal Ventura non contenesse allegati, laddove, al contrario, essa conteneva copia del ricorso, della procura e del provvedimento di fissazione dell’udienza. La censura è fondata. L’odierno ricorrente riporta nel motivo di ricorso, ai fini della sua specificità, la copia del messaggio di conferma dell’avvenuta notificazione, nelle forme previste dalla legge n. 531 del 1994, dell’atto introduttivo, unitamente alla procura ed al decreto di fissazione dell’udienza di comparizione, all’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Palermo. L’ordine di rinnovazione, pertanto, era stato eseguito ed il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la “busta telematica” con la quale era stata rinnovata la notificazione dell’atto introduttivo fosse vuota, mentre essa –come dimostra il ricorrente–aveva al suo interno tutti i files richiesti dalla norma. La motivazione posta alla base della dichiarata estinzione del giudizio di opposizione è dunque erronea. Non si configura un errore revocatorio, poiché la svista percettiva è caduta su un fatto del quale si è discusso nel giudizio di merito. La pronuncia impugnata, infatti, afferma che “… non ricorrono ragioni per rimeditare il provvedimento reso in data 13.12.2021, con il quale è stata rilevata la nullità della notificazione eseguita a mezzo PEC dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (né la parte ha offerto argomentazioni o documentazione in proposito)” (cfr. pag. 2 dell’ordinanza impugnata); in tal modo, il Tribunale dà atto che la questione del contenuto della “busta telematica” di cui al motivo in esame era stato oggetto di un provvedimento reso in corso di causa, e dunque di essa si era discusso nel giudizio di merito. Al riguardo, va ribadito che “Ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bis c.p.c., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorioqualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto didiscussione e della consequenziale pronunciaa seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9527 del 04/04/2019, Rv.653687; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27094 del15/12/2011, Rv. 620693). Il ricorso va quindi accolto e la pronuncia impugnata va di conseguenza cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Agrigento, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Agrigento, in differente compo
Decreto Cassazione n. 25312/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris