Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 marzo 2024

Cassazione n. 13809/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21209/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in persona del rappresentante in atti indicato, rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliata per legge -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n. 466/2021 depositata il 16/03/2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:SOCIETA] - con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida innanzi al Tribunale di Trani (notificato il 28 febbraio 2013) - intimava a [OSCURATO:PERSONA] lo sfratto, per morosità; dalla "parte del capannone ad uso deposito ed opificio", dell'immobile posto in Andria alla via S.P.

Andria-[OSCURATO:PERSONA]. 0,400, concesso in locazione alla Marmo con contratto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] per il canone annuale anticipato di € 1.000,00, motivando lo sfratto con la morosità della conduttrice nel pagament o di tutti i canoni maturati dall'inizio delta locazione per l'ammontare complessivo di € 11.000,00.

L'intimante chiedeva la convalida dello sfratto per morosità e, subordinatamente, la declaratoria di risoluzione del contratto per finita locazione alla sua naturale scadenza del 31/12/2013.

Il giudizio veniva iscritto a ruolo e rubricato con il n. 326/2013.

La medesima società [OSCURATO:SOCIETA] con un secondo atto notificato in data 28/02/2013, intimava alla stessa [OSCURATO:PERSONA] altro sfratto per morosità, relativo alla "parte della palazzina uffici, costituente porzione del piano terra, composto di n. 2 vani", dell'immobile sito in Andria alla via Bisceglie, Km. 0,400.

A supporto della propria domanda l'intimante deduceva che l’immobile era stato concesso in locazione alla Marmo con contratto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] per il canone annuale anticipato di € 500,00 oltre IVA e che la conduttrice era divenuta morosa nel pagamento di tutti i canoni maturati dall'inizio della locazione per l'ammontare complessivo di € 3.500,00 oltre IVA, e per gli aggiornamenti annuali maturati.

A questo secondo giudizio veniva attribuito il n. 327/2013.

In entrambi i procedimenti si costituiva la Marmo, che: si opponeva allo sfratto; contesta va la sussistenza della morosità ; deduceva che gli immobili in questione erano solo formalmente intestati alla [OSCURATO:SOCIETA], ma in effetti erano di proprietà dei germani [OSCURATO:PERSONA] (padre di Maria), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rilevavache i contratti in di locazione erano stati stipulati con l'[OSCURATO:PERSONA] e dunque dovevano essere regolati dalla L. 203/82 e di conseguenza che il giudice competente per materia era la Sezione Agraria del Tribunale; eccepivala prescrizione del credito.

Con specifico riferimento al giudizio n. 326/13 la Marmo aggiungeva che i canoni erano stati corrisposti fino a tutto luglio 2010, come attestato da due fatture che esibiva, e che, per la restante parte, dovevano intendersi compensati con il credito che la ditta [OSCURATO:PERSONA] vantava nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] in virtù di una cessione di credito di € 3.000,00 operata dalla CON [OSCURATO:SOCIETA], creditrice della [OSCURATO:SOCIETA], in favore dell'azienda agricola Marmo.

In via riconvenzionale, la Marmo chiedeva condannarsi la [OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento dei danni in proprio favore, quantificandoli in € 11.000,00, pari all'importo arbitrariamente preteso dalla intimante.

Anche con riguardo al giudizio n. 327/13la Marmo sosteneva che i canoni erano stati corrisposti fino a tutto luglio 2010, e che per la restante parte dovevano intendersi compensati con il debito di € 1.500,00 che la ditta [OSCURATO:SOCIETA] aveva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (suo padre e socio della [OSCURATO:SOCIETA]), che aveva provveduto a corrispondere il predetto importo a tale geom. [OSCURATO:PERSONA] per conto della predetta [OSCURATO:SOCIETA], in relazione alla regolarizzazione dell'emungimento delle acque da pozzo artesiano nei terreni di proprietà delia [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] rigettava la richiesta di convalida di sfratto, disponeva ii mutamento di rito e riuniva i due procedimenti.

La causa veniva istruita a mezzo di acquisizione documentale, interrogatorio delle parti e prova per testi.

Il Tribunale di Trani con sentenza n. 123/2018 dichiarava risolti entrambi i contratti di locazione di cui sopra per grave inadempimento della conduttrice Marmo, che veniva condannata al rilascio degli immobili e al pagamento delle spese di lite.

2. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello la Marmo, nella predetta qualità, che eccepiva: a) la nullità della sentenza per omessa lettura del dispositivo in udienza; b) la nullità della sentenza “limitatamente al capo della sentenza non letto alla pubblica udienza relativo alla "condanna di [OSCURATO:PERSONA] a pagare alla [OSCURATO:SOCIETA] la somma complessiva di € 11.500, 00, a titolo di canoni di locazione scaduti a non pagati, contenuto nel decreto di correzione di errore materiale del 19 ottobre 2018”; c) erroneità della sentenza nel merito.

Chiedeva: in via preliminare, la sospensione deli efficacia esecutiva della sentenza impugnata e la sua integrale riforma nel merito, con accoglimento delle conclusioni rassegnate in via riconvenzionale nei giudizi innanzi al Tribunale di Trani poi riuniti e di cui alla sentenza impugnata.

Si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]., che contestava la fondatezza dell’impugnazione, ex adversoproposta, della quale chiedeva il rigetto con conferma della sentenza impugnata; con appello incidentale, nell'ipotesi di accoglimento del motivo relativo alla nullità delia sentenza per integrazione del dispositivo, chiedeva che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la Marmo fosse condannata al pagamento dei canoni di locazione nella misura di € 11.500,00 oltre interessi di mora dalia scadenza e fino al soddisfo.

La Corte d’appello di Bari: dapprima, con ordinanza, disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata; e, poi, con sentenza n. 466/2021: - confermava la propria competenza funzionale (con esclusione di quella della sezione specializzata agraria); - in limitato accoglimento dell’appello principale, dichiarava la nullità del capo del dispositivo della sentenza di primo grado, come integrato con provvedimento 19 ottobre 2018 del Tribunale, concernente la condanna della Marmo al pagamento dei canoni; -in accoglimento dell’appello incidentale, condannava la Marmo al pagamento in favore della società [OSCURATO:SOCIETA] della somma complessiva di euro 11.500,00 oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

3. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso l’azienda agricola [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi.

Ha resistito con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA].

Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte mentre il Difensore di parte ricorrente ha depositato nota con la quale ha richiamato il contenuto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è improcedibile.

A norma dell’art. 369 c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere depositato nella cancelleria della S.C., a pena di improcedibilità, «nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto».

Unitamente al ricorso dev’essere depositata, sempre a pena di improcedibilità, giusta il disposto del n. 2 del secondo comma del medesimo art. 369 cit., la «copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta».

Scopodi tale obbligo di deposito è quello di consentire alla Corte di controllare la tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione (giacché, come è noto, una volta che sia stata effettuata la notifica della sentenza, il ricorrente deve rispettare il c.d.

«termine breve» di impugnazione del provvedimento) a tutela dell’interesse di carattere pubblicistico (e quindi indisponibile per le parti) al rispetto del vincolo della cosa giudicata formale.Le Sezioni Unite ( Cass. Sez.

Un., n. 21349 del 2022) hanno precisato che, nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., quando l’impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita -nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.) - mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.

Ma nella specie ciò non ricorre.

D’altro canto, nonpuò essere applicato nella specie il principio di diritto, affermato fin da Cass. n. 17066 del 2013, secondo il quale: Pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima (adempimento prescritto dall’art. 369, secondo comma, numero 2, cod. proc. civ.), il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entroil sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. .

Nel caso di specie, infatti, la sentenza impugnata è stata depositata in Cancelleria il 16 marzo 2021, mentre il ricorso è stato notificato il 27 luglio 2021, quando il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione era irrimediabilmente spirato.

Il ricorso, pertanto, è improcedibile.

2. Il ricorso, se mai fosse procedibile, sarebbe comunque inammissibile.

2.1. Invero, L’[OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale, in tesi difensiva, ha omesso di considerare che [OSCURATO:SOCIETA] non solo non è proprietaria dei beni in discussione, ma non ne ha nemmeno la disponibilità, posto che è indiscutibile che gli immobili di cui si discute sono nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] sin dal 1980 e tanto non per mera affermazione dell’odierna ricorrente ma per espresse ed inconfutabili risultanze probatorie, evidentemente disattese dalla Corte d’appello .

Sottolinea che i beni oggetto dei due contratti di affitto per cui è stato giudizio di merito appartengono a [OSCURATO:PERSONA], suo padre, che ne dispone dal 1980; e che il motivo che ha generato la controversia non è la morosità, ma lo spirito di ripicca che i fratelli Pietro e Riccardo hanno nei confronti di loro padre.

Si duole che la corte territoriale, rovesciando la sentenza del giudice di primo grado, ha ritenuto non provata la fittizieità della intestazione, affermando (p. 3) …e a supporto della circostanza che si trattasse di situazione di mera disponibilità di fatto l’intimata, che ha mosso l’eccezione, non ha offerto, come era suo onere, alcuna allegazione né prova In definitiva, secondo parte ricorrente, [OSCURATO:SOCIETA]: non ha alcun legittimo interesse da tutelare con lo strumento processuale dello sfratto per morosità; non ha mai corrisposto il prezzo di beni a seguito dell’atto di compravendita degli stessi; non ha mai avutola disponibilità dei beni oggetto di sfratto pur essendone apparentemente proprietaria.E l’animus dell’intimante sarebbe guidato esclusivamente dalla forte diatriba familiare esistente tra lei ed i suoi fratelli.

Il motivo è inammissibile sotto plurimi profili.

In primo luogo, perché denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, ma tanto fa inammissibilmente, in quanto pretende di considerare un fatto ciò che tale non è : il preteso carattere fittizio dell’acquisto della proprietà dei beni locati da parte della locatrice.

Non solo: invece di individuare il preteso fatto come emergente dal giudizio di merito e non considerato, evoca – pag. 21 – risultanze probatorie che dovrebbero evidenziarlo, tra l’altro senza rispettare l’art. 366 n. 6 e del tutto genericamente.

Inoltre, se anche il preteso fatto fosse tale, la corte territoriale l’ha considerato e ne ha ritenuto l’irrilevanza, sulla base della sostanziale evocazione del principio per cui per locare non è necessaria la proprietà del bene da parte di chi loca .

Infine, la Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado,non ha affatto omesso l'esame di alcun fatto storico, principale osecondario, controverso tra le parti e decisivo per il giudizio; ma ha semplicemente valutato le prove acquisite secondo il suo prudente apprezzamento, dando poi adeguata contezza delle conclusioni raggiunte.

Occorre qui ribadire che le risultanze probatorie vannovalutate nella loro globalità, nel loro insieme; e che il giudice di merito non è tenuto a compiere insentenza un'analisi di tutte le deduzioni delle parti e di tutte lerisultanze processuali, essendo sufficiente che egli, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del proprio convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente.

Tanto è avvenuto nel caso di specie nel quale la Corte territoriale - dopo aver confermato la fondatezza soltanto parziale dell’eccezione di prescrizione del credito della [OSCURATO:SOCIETA], dovendosi discutere di contratti di locazione di beni immobili concessi da [OSCURATO:SOCIETA] alla ditta [OSCURATO:PERSONA] , tale essendo l’oggetto del giudizio in concreto incardinato (non l’effettiva titolarità giuridica del bene) - ha ritenuto non provato l’avvenuto pagamento di somme da parte di quest’ultima (per effetto del deposito delle fatture in fotocopia, della nota denominata “cessione di credito”, nonché della nota del geom. [OSCURATO:PERSONA] e della fotocopia dell’assegno ad essa acclusa); ed ha per l’effetto condannato la Marmo, nella sua qualità, al pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti.

2.2. Con il secondo motivo l’azienda ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n.,3 c.p.c., nella parte in cui (p. 5 dal primo al diciasettesimo rigo) non ha posto a fondamento della propria decisione una serie di circostanze ampiamente provate sia in punto di difetto di legittimo interesse in capo alla società [OSCURATO:SOCIETA] (essendo i beni giunti a detta società mediante trasferimenti fittizi) che in punto di sussistenza della debitoria(non sussistendo le asserite morosità né con riguardo al capannone e neppure con riguardo alla palazzina di via Bisceglie).

Si duole che la corte territoriale non ha posto a fondamento della decisione circostanze non contestate (se non tardivamente e in maniera generica) e rilevanti (quale l’avvenuta cessione di credito, sicché l’esistenza di tale operazione non avrebbe potuto essere posta in discussione).

Osserva che l’unico documento disconosciuto è quello relativo alla copia del bilancio della [OSCURATO:SOCIETA] che attestava la cessione di credito da parte di COIM alla sua azienda agricola ma tale disconoscimento era fine a sé stesso, in quanto lei non avrebbe mai potuto produrre l’originale, essendo in possesso della stessa società che aveva formulato il disconoscimento, per cui la controparte, se avesse voluto dare supporto alla sua contestazione, avrebbe dovuto produrre l’originale, cosa che invece non fece.

In definitiva, secondo l’aziendaricorrente, la corte territoriale è incorsa nel vizio denunciato in quanto non ha posto a fondamento della propria decisione, oltre alle prove acquisite nel corso dell’attività istruttoria, tutte le circostanze che erano rimaste non contestate e che eranostate da lei evidenziate nel ricorso in appello.

Anche questo motivo è inammissibile.

Invero, lacomplessa doglianza, in esso esposta, non risponde ai paradigmi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

Infatti, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 (mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 cod. proc. civ., che non a caso è dedicato alla valutazione delle prove; si veda Cass. n. 11892 del 2016, il cui consolidato principio di diritto, già ripetuto da Cass. Sez.

U.05/08/2016, n. 16598, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, è stato ribaditoin massima, da Cass ., Sez.

Un., n. 20867 del 2020).La violazione dell’art. 116 c.p.c. non è dedotta secondo i criteri indicati dalla citata Cass. n. 11892 del 2016 (secondo cui: riproduciamo il principio di diritto ), ribaditi dalle citate decisioni delle Sezioni Unite.

In definitiva,la violazione del 115 e 116 non è dedotta secondo i criteri indicati consolidata giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite.

2.3. Con il terzo motivo l’azienda ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle norme in tema di prescrizione in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. nella parte in cui (pag. 5 da rigo 18 a rigo 28) l’ha condannataal pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti per un totale di euro 11.500; e, condividendo la prospettazione del Tribunale di Trani, ha ritenuto che la prescrizione sia stata interrotta dagli atti di citazione per convalida di sfratto con contestuale ingiunzione di pag amento dei canoni scaduti, senza considerare che detti atti erano circoscritti alle annualità 2009 e 2010, con la conseguenza che con riferimento ai canoni relativi alle annualità fino al 2008 era indubbiamente intervenuta la prescrizione.

In definitiva, secondo l’azienda ricorrente, a tutto voler concedere, le annualità 2006, 2007 e 2008 non sarebbero dovute né per il contratto stipulato il 1° gennaio 2003 e neppure per quello stipulato il 1° novembre 2006, in quanto i relativi canoni sarebbero stati richiesti per la prima volta con gli atti di citazione per convalida di sfratto notificati in data 28 febbraio 2013, quando era ampiamento decorso il termine quinquennale di prescrizione.

Il motivo è inammissibile.

L’inammissibilità consegue alla violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., dato che parte ricorrente fonda il motivo sugli atti di intimazione di sfratto (e particolarmente su quello del 2010), ma omette di riprodurne il contenuto per la parte che dovrebbe sorreggere il motivo ed inoltre omette di localizzare l’atto del 2010 in questo giudizio di legittimità.Inoltre, parte ricorrente contesta sostanzialmente al giudice di merito di avere erroneamente ravvisato, nella situazione di fatto in concreto accertata, l’avvenuta decorrenza del termine prescrizionale in relazione alle annualità 2006, 2007 e 2008 , ma tanto fa inammissibilmente, in quanto detta valutazione comporta, non un giudizio di diritto, ma un giudizio di fatto, da impugnarsi, se del caso, sotto il profilo del vizio di motivazione.

3. All’improcedibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P. Q. M. La Corte: -dichiara improcedibile il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.300 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21209/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in persona del rappresentante in atti indicato, rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliata per legge -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n. 466/2021 depositata il 16/03/2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA] - con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida innanzi al Tribunale di Trani (notificato il 28 febbraio 2013) - intimava a [OSCURATO:PERSONA] lo sfratto, per morosità; dalla "parte del capannone ad uso deposito ed opificio", dell'immobile posto in Andria alla via S.P. Andria-[OSCURATO:PERSONA]. 0,400, concesso in locazione alla Marmo con contratto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] per il canone annuale anticipato di € 1.000,00, motivando lo sfratto con la morosità della conduttrice nel pagament o di tutti i canoni maturati dall'inizio delta locazione per l'ammontare complessivo di € 11.000,00. L'intimante chiedeva la convalida dello sfratto per morosità e, subordinatamente, la declaratoria di risoluzione del contratto per finita locazione alla sua naturale scadenza del 31/12/2013. Il giudizio veniva iscritto a ruolo e rubricato con il n. 326/2013. La medesima società [OSCURATO:SOCIETA] con un secondo atto notificato in data 28/02/2013, intimava alla stessa [OSCURATO:PERSONA] altro sfratto per morosità, relativo alla "parte della palazzina uffici, costituente porzione del piano terra, composto di n. 2 vani", dell'immobile sito in Andria alla via Bisceglie, Km. 0,400. A supporto della propria domanda l'intimante deduceva che l’immobile era stato concesso in locazione alla Marmo con contratto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] per il canone annuale anticipato di € 500,00 oltre IVA e che la conduttrice era divenuta morosa nel pagamento di tutti i canoni maturati dall'inizio della locazione per l'ammontare complessivo di € 3.500,00 oltre IVA, e per gli aggiornamenti annuali maturati. A questo secondo giudizio veniva attribuito il n. 327/2013. In entrambi i procedimenti si costituiva la Marmo, che: si opponeva allo sfratto; contesta va la sussistenza della morosità ; deduceva che gli immobili in questione erano solo formalmente intestati alla [OSCURATO:SOCIETA], ma in effetti erano di proprietà dei germani [OSCURATO:PERSONA] (padre di Maria), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rilevavache i contratti in di locazione erano stati stipulati con l'[OSCURATO:PERSONA] e dunque dovevano essere regolati dalla L. 203/82 e di conseguenza che il giudice competente per materia era la Sezione Agraria del Tribunale; eccepivala prescrizione del credito. Con specifico riferimento al giudizio n. 326/13 la Marmo aggiungeva che i canoni erano stati corrisposti fino a tutto luglio 2010, come attestato da due fatture che esibiva, e che, per la restante parte, dovevano intendersi compensati con il credito che la ditta [OSCURATO:PERSONA] vantava nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] in virtù di una cessione di credito di € 3.000,00 operata dalla CON [OSCURATO:SOCIETA], creditrice della [OSCURATO:SOCIETA], in favore dell'azienda agricola Marmo. In via riconvenzionale, la Marmo chiedeva condannarsi la [OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento dei danni in proprio favore, quantificandoli in € 11.000,00, pari all'importo arbitrariamente preteso dalla intimante. Anche con riguardo al giudizio n. 327/13la Marmo sosteneva che i canoni erano stati corrisposti fino a tutto luglio 2010, e che per la restante parte dovevano intendersi compensati con il debito di € 1.500,00 che la ditta [OSCURATO:SOCIETA] aveva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (suo padre e socio della [OSCURATO:SOCIETA]), che aveva provveduto a corrispondere il predetto importo a tale geom. [OSCURATO:PERSONA] per conto della predetta [OSCURATO:SOCIETA], in relazione alla regolarizzazione dell'emungimento delle acque da pozzo artesiano nei terreni di proprietà delia [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] rigettava la richiesta di convalida di sfratto, disponeva ii mutamento di rito e riuniva i due procedimenti. La causa veniva istruita a mezzo di acquisizione documentale, interrogatorio delle parti e prova per testi. Il Tribunale di Trani con sentenza n. 123/2018 dichiarava risolti entrambi i contratti di locazione di cui sopra per grave inadempimento della conduttrice Marmo, che veniva condannata al rilascio degli immobili e al pagamento delle spese di lite. 2. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello la Marmo, nella predetta qualità, che eccepiva: a) la nullità della sentenza per omessa lettura del dispositivo in udienza; b) la nullità della sentenza “limitatamente al capo della sentenza non letto alla pubblica udienza relativo alla "condanna di [OSCURATO:PERSONA] a pagare alla [OSCURATO:SOCIETA] la somma complessiva di € 11.500, 00, a titolo di canoni di locazione scaduti a non pagati, contenuto nel decreto di correzione di errore materiale del 19 ottobre 2018”; c) erroneità della sentenza nel merito. Chiedeva: in via preliminare, la sospensione deli efficacia esecutiva della sentenza impugnata e la sua integrale riforma nel merito, con accoglimento delle conclusioni rassegnate in via riconvenzionale nei giudizi innanzi al Tribunale di Trani poi riuniti e di cui alla sentenza impugnata. Si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]., che contestava la fondatezza dell’impugnazione, ex adversoproposta, della quale chiedeva il rigetto con conferma della sentenza impugnata; con appello incidentale, nell'ipotesi di accoglimento del motivo relativo alla nullità delia sentenza per integrazione del dispositivo, chiedeva che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la Marmo fosse condannata al pagamento dei canoni di locazione nella misura di € 11.500,00 oltre interessi di mora dalia scadenza e fino al soddisfo. La Corte d’appello di Bari: dapprima, con ordinanza, disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata; e, poi, con sentenza n. 466/2021: - confermava la propria competenza funzionale (con esclusione di quella della sezione specializzata agraria); - in limitato accoglimento dell’appello principale, dichiarava la nullità del capo del dispositivo della sentenza di primo grado, come integrato con provvedimento 19 ottobre 2018 del Tribunale, concernente la condanna della Marmo al pagamento dei canoni; -in accoglimento dell’appello incidentale, condannava la Marmo al pagamento in favore della società [OSCURATO:SOCIETA] della somma complessiva di euro 11.500,00 oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. 3. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso l’azienda agricola [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi. Ha resistito con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte mentre il Difensore di parte ricorrente ha depositato nota con la quale ha richiamato il contenuto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è improcedibile. A norma dell’art. 369 c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere depositato nella cancelleria della S.C., a pena di improcedibilità, «nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto». Unitamente al ricorso dev’essere depositata, sempre a pena di improcedibilità, giusta il disposto del n. 2 del secondo comma del medesimo art. 369 cit., la «copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta». Scopodi tale obbligo di deposito è quello di consentire alla Corte di controllare la tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione (giacché, come è noto, una volta che sia stata effettuata la notifica della sentenza, il ricorrente deve rispettare il c.d. «termine breve» di impugnazione del provvedimento) a tutela dell’interesse di carattere pubblicistico (e quindi indisponibile per le parti) al rispetto del vincolo della cosa giudicata formale.Le Sezioni Unite ( Cass. Sez. Un., n. 21349 del 2022) hanno precisato che, nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., quando l’impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita -nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.) - mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio. Ma nella specie ciò non ricorre. D’altro canto, nonpuò essere applicato nella specie il principio di diritto, affermato fin da Cass. n. 17066 del 2013, secondo il quale: Pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima (adempimento prescritto dall’art. 369, secondo comma, numero 2, cod. proc. civ.), il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entroil sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. . Nel caso di specie, infatti, la sentenza impugnata è stata depositata in Cancelleria il 16 marzo 2021, mentre il ricorso è stato notificato il 27 luglio 2021, quando il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione era irrimediabilmente spirato. Il ricorso, pertanto, è improcedibile. 2. Il ricorso, se mai fosse procedibile, sarebbe comunque inammissibile. 2.1. Invero, L’[OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale, in tesi difensiva, ha omesso di considerare che [OSCURATO:SOCIETA] non solo non è proprietaria dei beni in discussione, ma non ne ha nemmeno la disponibilità, posto che è indiscutibile che gli immobili di cui si discute sono nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] sin dal 1980 e tanto non per mera affermazione dell’odierna ricorrente ma per espresse ed inconfutabili risultanze probatorie, evidentemente disattese dalla Corte d’appello . Sottolinea che i beni oggetto dei due contratti di affitto per cui è stato giudizio di merito appartengono a [OSCURATO:PERSONA], suo padre, che ne dispone dal 1980; e che il motivo che ha generato la controversia non è la morosità, ma lo spirito di ripicca che i fratelli Pietro e Riccardo hanno nei confronti di loro padre. Si duole che la corte territoriale, rovesciando la sentenza del giudice di primo grado, ha ritenuto non provata la fittizieità della intestazione, affermando (p. 3) …e a supporto della circostanza che si trattasse di situazione di mera disponibilità di fatto l’intimata, che ha mosso l’eccezione, non ha offerto, come era suo onere, alcuna allegazione né prova In definitiva, secondo parte ricorrente, [OSCURATO:SOCIETA]: non ha alcun legittimo interesse da tutelare con lo strumento processuale dello sfratto per morosità; non ha mai corrisposto il prezzo di beni a seguito dell’atto di compravendita degli stessi; non ha mai avutola disponibilità dei beni oggetto di sfratto pur essendone apparentemente proprietaria.E l’animus dell’intimante sarebbe guidato esclusivamente dalla forte diatriba familiare esistente tra lei ed i suoi fratelli. Il motivo è inammissibile sotto plurimi profili. In primo luogo, perché denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, ma tanto fa inammissibilmente, in quanto pretende di considerare un fatto ciò che tale non è : il preteso carattere fittizio dell’acquisto della proprietà dei beni locati da parte della locatrice. Non solo: invece di individuare il preteso fatto come emergente dal giudizio di merito e non considerato, evoca – pag. 21 – risultanze probatorie che dovrebbero evidenziarlo, tra l’altro senza rispettare l’art. 366 n. 6 e del tutto genericamente. Inoltre, se anche il preteso fatto fosse tale, la corte territoriale l’ha considerato e ne ha ritenuto l’irrilevanza, sulla base della sostanziale evocazione del principio per cui per locare non è necessaria la proprietà del bene da parte di chi loca . Infine, la Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado,non ha affatto omesso l'esame di alcun fatto storico, principale osecondario, controverso tra le parti e decisivo per il giudizio; ma ha semplicemente valutato le prove acquisite secondo il suo prudente apprezzamento, dando poi adeguata contezza delle conclusioni raggiunte. Occorre qui ribadire che le risultanze probatorie vannovalutate nella loro globalità, nel loro insieme; e che il giudice di merito non è tenuto a compiere insentenza un'analisi di tutte le deduzioni delle parti e di tutte lerisultanze processuali, essendo sufficiente che egli, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del proprio convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente. Tanto è avvenuto nel caso di specie nel quale la Corte territoriale - dopo aver confermato la fondatezza soltanto parziale dell’eccezione di prescrizione del credito della [OSCURATO:SOCIETA], dovendosi discutere di contratti di locazione di beni immobili concessi da [OSCURATO:SOCIETA] alla ditta [OSCURATO:PERSONA] , tale essendo l’oggetto del giudizio in concreto incardinato (non l’effettiva titolarità giuridica del bene) - ha ritenuto non provato l’avvenuto pagamento di somme da parte di quest’ultima (per effetto del deposito delle fatture in fotocopia, della nota denominata “cessione di credito”, nonché della nota del geom. [OSCURATO:PERSONA] e della fotocopia dell’assegno ad essa acclusa); ed ha per l’effetto condannato la Marmo, nella sua qualità, al pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti. 2.2. Con il secondo motivo l’azienda ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n.,3 c.p.c., nella parte in cui (p. 5 dal primo al diciasettesimo rigo) non ha posto a fondamento della propria decisione una serie di circostanze ampiamente provate sia in punto di difetto di legittimo interesse in capo alla società [OSCURATO:SOCIETA] (essendo i beni giunti a detta società mediante trasferimenti fittizi) che in punto di sussistenza della debitoria(non sussistendo le asserite morosità né con riguardo al capannone e neppure con riguardo alla palazzina di via Bisceglie). Si duole che la corte territoriale non ha posto a fondamento della decisione circostanze non contestate (se non tardivamente e in maniera generica) e rilevanti (quale l’avvenuta cessione di credito, sicché l’esistenza di tale operazione non avrebbe potuto essere posta in discussione). Osserva che l’unico documento disconosciuto è quello relativo alla copia del bilancio della [OSCURATO:SOCIETA] che attestava la cessione di credito da parte di COIM alla sua azienda agricola ma tale disconoscimento era fine a sé stesso, in quanto lei non avrebbe mai potuto produrre l’originale, essendo in possesso della stessa società che aveva formulato il disconoscimento, per cui la controparte, se avesse voluto dare supporto alla sua contestazione, avrebbe dovuto produrre l’originale, cosa che invece non fece. In definitiva, secondo l’aziendaricorrente, la corte territoriale è incorsa nel vizio denunciato in quanto non ha posto a fondamento della propria decisione, oltre alle prove acquisite nel corso dell’attività istruttoria, tutte le circostanze che erano rimaste non contestate e che eranostate da lei evidenziate nel ricorso in appello. Anche questo motivo è inammissibile. Invero, lacomplessa doglianza, in esso esposta, non risponde ai paradigmi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 (mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 cod. proc. civ., che non a caso è dedicato alla valutazione delle prove; si veda Cass. n. 11892 del 2016, il cui consolidato principio di diritto, già ripetuto da Cass. Sez. U.05/08/2016, n. 16598, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, è stato ribaditoin massima, da Cass ., Sez. Un., n. 20867 del 2020).La violazione dell’art. 116 c.p.c. non è dedotta secondo i criteri indicati dalla citata Cass. n. 11892 del 2016 (secondo cui: riproduciamo il principio di diritto ), ribaditi dalle citate decisioni delle Sezioni Unite. In definitiva,la violazione del 115 e 116 non è dedotta secondo i criteri indicati consolidata giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite. 2.3. Con il terzo motivo l’azienda ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle norme in tema di prescrizione in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. nella parte in cui (pag. 5 da rigo 18 a rigo 28) l’ha condannataal pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti per un totale di euro 11.500; e, condividendo la prospettazione del Tribunale di Trani, ha ritenuto che la prescrizione sia stata interrotta dagli atti di citazione per convalida di sfratto con contestuale ingiunzione di pag amento dei canoni scaduti, senza considerare che detti atti erano circoscritti alle annualità 2009 e 2010, con la conseguenza che con riferimento ai canoni relativi alle annualità fino al 2008 era indubbiamente intervenuta la prescrizione. In definitiva, secondo l’azienda ricorrente, a tutto voler concedere, le annualità 2006, 2007 e 2008 non sarebbero dovute né per il contratto stipulato il 1° gennaio 2003 e neppure per quello stipulato il 1° novembre 2006, in quanto i relativi canoni sarebbero stati richiesti per la prima volta con gli atti di citazione per convalida di sfratto notificati in data 28 febbraio 2013, quando era ampiamento decorso il termine quinquennale di prescrizione. Il motivo è inammissibile. L’inammissibilità consegue alla violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., dato che parte ricorrente fonda il motivo sugli atti di intimazione di sfratto (e particolarmente su quello del 2010), ma omette di riprodurne il contenuto per la parte che dovrebbe sorreggere il motivo ed inoltre omette di localizzare l’atto del 2010 in questo giudizio di legittimità.Inoltre, parte ricorrente contesta sostanzialmente al giudice di merito di avere erroneamente ravvisato, nella situazione di fatto in concreto accertata, l’avvenuta decorrenza del termine prescrizionale in relazione alle annualità 2006, 2007 e 2008 , ma tanto fa inammissibilmente, in quanto detta valutazione comporta, non un giudizio di diritto, ma un giudizio di fatto, da impugnarsi, se del caso, sotto il profilo del vizio di motivazione. 3. All’improcedibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P. Q. M. La Corte: -dichiara improcedibile il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.300 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2
Sentenza Cassazione n. 13809/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris