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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34511/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2020 del Tribunale di Rimini visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, alla quantificazione del risarcimento del danno ed alle spese del procedimento; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Rimini ha confermato la sentenza del 30 ottobre 2018 del Giudice di pace di Rimini che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per due delitti di percosse e l'aveva condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno, liquidato in euro 2000,00, in favore della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile.

2.5. Con il quinto motivo il ricorrente si duole della liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile.

Sostiene che l'ammontare liquidato è superiore a quello richiesto dal difensore nella nota spese e che la condanna doveva essere disposta in favore dello Stato, essendo la parte civile stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

E' ben vero che questa Corte ha affermato che è illegittima l'ordinanza con cui il giudice di merito rigetti la richiesta di esclusione della parte civile che abbia revocato il proprio difensore omettendo di rilasciare una nuova procura speciale al nuovo difensore, in quanto il principio di immanenza della parte civile non vale ad escludere il rispetto delle forme che regolano la sua presenza nel processo ed, in particolare, la previsione, ex art. 100 cod. proc. pen., per la quale la parte civile sta in giudizio a mezzo di un difensore munito di procura speciale, con la conseguenza che la designazione di un nuovo difensore comporta il rilascio di altra procura speciale al legale successivamente designato, a pena di nullità della costituzione (Sez. 5, Sentenza n. 3519 del 02/12/2009, dep. 2010, Boscolo, Rv. 245845; nello stesso senso Sez. 5, n. 34305 del 07/10/2020, Florio, Rv. 279975).

Tuttavia, nel caso di specie, all'udienza in cui la parte civile ha revocato il suo precedente difensore e ha nominato un nuovo patrocinatore è stata prodotta, sia pure dopo una breve sospensione, anche la procura speciale al nuovo legale, cosicché, in applicazione del principio sopra esposto, la costituzione di parte civile deve tuttora considerarsi valida.

Quanto al rilievo che la sospensione dell'udienza, disposta per consentire al difensore della parte civile di conferire con il suo assistito che l'aveva appena nominato, abbia di fatto giovato alla parte civile, consentendo alla stessa di produrre la necessaria procura speciale, è questione che non rileva in questa sede, poiché la produzione deve comunque ritenersi tempestiva.

2. È, invece, fondato il primo motivo di ricorso.

Nell'atto di appello era stato evidenziato che il Giudice di pace aveva assunto, ex art. 507 cod. proc. pen., la deposizione testimoniale di [OSCURATO:PERSONA], titolare del bar ove sarebbe stato commesso il delitto di percosse, le cui dichiarazioni erano incompatibili con quelle accusatorie della parte civile; in particolare, nell'atto di appello si evidenzia che la teste aveva negato che la vittima fosse stata colpita dall'imputato e che a seguito dell'accaduto fossero intervenute le forze dell'ordine, come invece sostenuto dal querelante.

La persona offesa doveva, quindi, ritenersi inattendibile.

Il Tribunale non ha dato risposta al motivo di appello, limitandosi ad affermare apoditticamente che il racconto della persona offesa era genuino e credibile e non contraddetto da elementi di segno contrario, senza tuttavia esplicare le ragioni del superamento del contrasto tra quanto raccontato dalla persona offesa e quanto riferito da una testimone che, secondo l'atto di appello, la stessa persona offesa asserisce aver assistito all'aggressione.

Ne deriva che la sentenza di secondo grado è affetta da nullità ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen. non avendo dato risposta allo specifico motivo di appello.

3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Rimini.

Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2020 del Tribunale di Rimini visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, alla quantificazione del risarcimento del danno ed alle spese del procedimento; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Rimini ha confermato la sentenza del 30 ottobre 2018 del Giudice di pace di Rimini che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per due delitti di percosse e l'aveva condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno, liquidato in euro 2000,00, in favore della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile. 2.5. Con il quinto motivo il ricorrente si duole della liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile. Sostiene che l'ammontare liquidato è superiore a quello richiesto dal difensore nella nota spese e che la condanna doveva essere disposta in favore dello Stato, essendo la parte civile stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivo di ricorso è infondato. E' ben vero che questa Corte ha affermato che è illegittima l'ordinanza con cui il giudice di merito rigetti la richiesta di esclusione della parte civile che abbia revocato il proprio difensore omettendo di rilasciare una nuova procura speciale al nuovo difensore, in quanto il principio di immanenza della parte civile non vale ad escludere il rispetto delle forme che regolano la sua presenza nel processo ed, in particolare, la previsione, ex art. 100 cod. proc. pen., per la quale la parte civile sta in giudizio a mezzo di un difensore munito di procura speciale, con la conseguenza che la designazione di un nuovo difensore comporta il rilascio di altra procura speciale al legale successivamente designato, a pena di nullità della costituzione (Sez. 5, Sentenza n. 3519 del 02/12/2009, dep. 2010, Boscolo, Rv. 245845; nello stesso senso Sez. 5, n. 34305 del 07/10/2020, Florio, Rv. 279975). Tuttavia, nel caso di specie, all'udienza in cui la parte civile ha revocato il suo precedente difensore e ha nominato un nuovo patrocinatore è stata prodotta, sia pure dopo una breve sospensione, anche la procura speciale al nuovo legale, cosicché, in applicazione del principio sopra esposto, la costituzione di parte civile deve tuttora considerarsi valida. Quanto al rilievo che la sospensione dell'udienza, disposta per consentire al difensore della parte civile di conferire con il suo assistito che l'aveva appena nominato, abbia di fatto giovato alla parte civile, consentendo alla stessa di produrre la necessaria procura speciale, è questione che non rileva in questa sede, poiché la produzione deve comunque ritenersi tempestiva. 2. È, invece, fondato il primo motivo di ricorso. Nell'atto di appello era stato evidenziato che il Giudice di pace aveva assunto, ex art. 507 cod. proc. pen., la deposizione testimoniale di [OSCURATO:PERSONA], titolare del bar ove sarebbe stato commesso il delitto di percosse, le cui dichiarazioni erano incompatibili con quelle accusatorie della parte civile; in particolare, nell'atto di appello si evidenzia che la teste aveva negato che la vittima fosse stata colpita dall'imputato e che a seguito dell'accaduto fossero intervenute le forze dell'ordine, come invece sostenuto dal querelante. La persona offesa doveva, quindi, ritenersi inattendibile. Il Tribunale non ha dato risposta al motivo di appello, limitandosi ad affermare apoditticamente che il racconto della persona offesa era genuino e credibile e non contraddetto da elementi di segno contrario, senza tuttavia esplicare le ragioni del superamento del contrasto tra quanto raccontato dalla persona offesa e quanto riferito da una testimone che, secondo l'atto di appello, la stessa persona offesa asserisce aver assistito all'aggressione. Ne deriva che la sentenza di secondo grado è affetta da nullità ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen. non avendo dato risposta allo specifico motivo di appello. 3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Rimini. Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale d
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