CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 13130/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16582/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:EMAIL]) rapp.to e difeso con il proprio ministero ex art. 86 c.p.c. -controricorrente incidentale- avverso l’ORDINANZA d el [OSCURATO:PERSONA] n. 35283/2020 depositata il 24/12/2021. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che i ricorrenti, principale e controricorrente incidentale , abbiano chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., con statuizione sulle spese come da dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara compensate tra i ricorrenti, principale e incidentale, le spese del giudizio di cassazione. Così deciso