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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 ottobre 2025

Cassazione n. 32203/2025

Testo disponibile della fonte

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nunciato la seguente O R D I N A N Z A sulricorso per regolamento di competenza n. 4975/25, propost o -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliat a ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesa dall'avvocatoMassimo Canu; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - avverso l'ordinanza del Tribunale diBrescia 24 gennaio 2025 n. 26 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2021 [OSCURATO:PERSONA] patì lesioni personali cadendo a terra dopo essere inciampata.

2. Il 3.11.2023 si è costituita parte civile nel giudizio penale per lesioni personali a carico del legale rappresentante della società commerciale che aveva in custodia l’area ove avvenne il fatto.

Oggetto: regolamento di competenza.

N.R.G.: 4975/25 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025

4. Il 6.2.2024 [OSCURATO:PERSONA], dopoessersi costituita parte civile, ha convenuto dinanzi al Tribunale di Brescia la società Bri c oval s.r.l., indicata quale responsabile dell’insidia che causò l’inciampo, e chiedendone la condanna al risarcimento del danno.

5. Con ordinanza 24.1.2025 il Tribunale di Brescia sospese il giudizio, motivando la propria decisione “ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 75 c.p.p.”.

6. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento di competenza. [OSCURATO:PERSONA] non si è difesa.

La Procura Generale ha chiesto accogliersi il ricorso ed ordina rsi la prosecuzione del giudizio.

La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Risulta dagli attidepositati dalla ricorrente che: -) con ordinanza 8.4.2025 il Giudice di Pace di Bergamo “ha revocato la costituzione di parte civile” di [OSCURATO:PERSONA] (rectius, ha esclusola parte civile); -) con ordinanza 17.6.2025 il Tribunale di Brescia ha revocato l’ordinanza di sospensione ed ordinato la prosecuzione del processo.

2. Ricorre dunque una ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del regolamento,per effetto del venir meno del provvedimento impugnato.

3. Le spese del regolamento di competenza vanno addossate alla [OSCURATO:SOCIETA], in virtù del principio della soccombenza virtuale.

Infatti: -) la sospensione obbligatoria del processo civile, quando l’azione sia proposta dopo la costituzione di parte civile, presuppone che imputato e convenuto coincidano (art. 75, terzo comma, c.p.p.), circostanza non sussistente nel nostro caso; N.R.G.: 4975/25 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 -) la sospensione facoltativa del giudizio civile nel caso di specie non sarebbe stata giustificata, attesa l’autonomia del processo penale da quello civile ed il diverso regime probatorio della responsabilità nei due processi.

Pertanto il regolamento di competenza sarebbe stato fondato, se la legittimità della sospensione si fosse potuta esaminare.

P.q.m. -) dichiara inammissibile il regolamento, per sopravvenuta revoca del provvedimento impugnato; (-) condanna [OSCURATO:SOCIETA]alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 2.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della TerzaSezione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente O R D I N A N Z A sulricorso per regolamento di competenza n. 4975/25, propost o -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliat a ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesa dall'avvocatoMassimo Canu; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - avverso l'ordinanza del Tribunale diBrescia 24 gennaio 2025 n. 26 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2021 [OSCURATO:PERSONA] patì lesioni personali cadendo a terra dopo essere inciampata. 2. Il 3.11.2023 si è costituita parte civile nel giudizio penale per lesioni personali a carico del legale rappresentante della società commerciale che aveva in custodia l’area ove avvenne il fatto. Oggetto: regolamento di competenza. N.R.G.: 4975/25 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 4. Il 6.2.2024 [OSCURATO:PERSONA], dopoessersi costituita parte civile, ha convenuto dinanzi al Tribunale di Brescia la società Bri c oval s.r.l., indicata quale responsabile dell’insidia che causò l’inciampo, e chiedendone la condanna al risarcimento del danno. 5. Con ordinanza 24.1.2025 il Tribunale di Brescia sospese il giudizio, motivando la propria decisione “ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 75 c.p.p.”. 6. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento di competenza. [OSCURATO:PERSONA] non si è difesa. La Procura Generale ha chiesto accogliersi il ricorso ed ordina rsi la prosecuzione del giudizio. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Risulta dagli attidepositati dalla ricorrente che: -) con ordinanza 8.4.2025 il Giudice di Pace di Bergamo “ha revocato la costituzione di parte civile” di [OSCURATO:PERSONA] (rectius, ha esclusola parte civile); -) con ordinanza 17.6.2025 il Tribunale di Brescia ha revocato l’ordinanza di sospensione ed ordinato la prosecuzione del processo. 2. Ricorre dunque una ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del regolamento,per effetto del venir meno del provvedimento impugnato. 3. Le spese del regolamento di competenza vanno addossate alla [OSCURATO:SOCIETA], in virtù del principio della soccombenza virtuale. Infatti: -) la sospensione obbligatoria del processo civile, quando l’azione sia proposta dopo la costituzione di parte civile, presuppone che imputato e convenuto coincidano (art. 75, terzo comma, c.p.p.), circostanza non sussistente nel nostro caso; N.R.G.: 4975/25 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 -) la sospensione facoltativa del giudizio civile nel caso di specie non sarebbe stata giustificata, attesa l’autonomia del processo penale da quello civile ed il diverso regime probatorio della responsabilità nei due processi. Pertanto il regolamento di competenza sarebbe stato fondato, se la legittimità della sospensione si fosse potuta esaminare. P.q.m. -) dichiara inammissibile il regolamento, per sopravvenuta revoca del provvedimento impugnato; (-) condanna [OSCURATO:SOCIETA]alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 2.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della TerzaSezione
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