CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2023
Cassazione n. 29447/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 7428/2023 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Verona ed ha applicato all'imputato le circostante attenuanti generiche e rideterminato la pena principale in quella di anni uno e mesi otto di reclusione e la durata delle pene accessorie in misura pari alla durata della pena principale per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena - è manifestamente infondato in quanto il beneficio ex art. 163 cod. pen. non era concedibile ex art. 164 cod. pen. e comunque non era stato invocato prima dalla difesa dell'imputato, neanche con le conclusioni scritte in appello come richiesta conseguente all'auspicata riduzione della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]