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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 febbraio 2025

Cassazione n. 18663/2025

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a: [OSCURATO:PERSONA] Presidente N. SEZ. 848/2025 [OSCURATO:PERSONA] MessiniD’Agostini rel.

Consigliere [OSCURATO:PERSONA] N. 12499/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso propost o da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06NFA0N) nat o in Romania il 2 2 / 0 2 /1 999 avverso lasentenza del 0 5 / 0 2 /20 2 5 del la Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]D’Agostini. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 5 febbraio 2025 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione del primo Giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599 - bis cod. proc. pen. e rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata rapina impropria.

2. Ha proposto ricorso l’imputato personalmente chiedendo l’annullamento della sentenza, “riservando i motivi al difensore”.

3. Il ricorso presentato è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall’art. 613, comma 1, del codice di rito, come modificato dall’art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso la facoltà per la parte di presentare ricorso personalmente.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione» (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.2018, Aiello, Rv. 272011).

Il ricorso in esame è sottoscritto dall’imputatopersonalmente e in calce vi è la semplice attestazione dell'autenticità della firma del ricorrente da parte del difensore senza alcuna clausola da cui possa desumersi la sua volontà di fare proprio il ricorso, peraltro privo di motivi , ulteriore profilo di inammissibilità dell’impugnazione (cfr., Sez. 4 , n. 44401 del 2 4 /0 5 /201 9 , Alessandrini, Rv. 277695 –01; Sez. 6 , n. 48096 del 1 0 /0 9 /201 8 , Ahmed , Rv. 27 4221 – 01 ; Sez. 3, n. 13234 del 02/03/2016 , [OSCURATO:PERSONA] , Rv. 266575 – 01 ; Sez. 3 , n. 34779del 22/06/2011, T., Rv. 251246 – 01 ; Sez. 4, n. 41636 del 03/11/2010 , Bengu, Rv. 248449– 01 ).

4. All’inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle Così deciso il 06/05/2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a: [OSCURATO:PERSONA] Presidente N. SEZ. 848/2025 [OSCURATO:PERSONA] MessiniD’Agostini rel. Consigliere [OSCURATO:PERSONA] N. 12499/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso propost o da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06NFA0N) nat o in Romania il 2 2 / 0 2 /1 999 avverso lasentenza del 0 5 / 0 2 /20 2 5 del la Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]D’Agostini. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 5 febbraio 2025 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione del primo Giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599 - bis cod. proc. pen. e rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata rapina impropria. 2. Ha proposto ricorso l’imputato personalmente chiedendo l’annullamento della sentenza, “riservando i motivi al difensore”. 3. Il ricorso presentato è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall’art. 613, comma 1, del codice di rito, come modificato dall’art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso la facoltà per la parte di presentare ricorso personalmente. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.2018, Aiello, Rv. 272011). Il ricorso in esame è sottoscritto dall’imputatopersonalmente e in calce vi è la semplice attestazione dell'autenticità della firma del ricorrente da parte del difensore senza alcuna clausola da cui possa desumersi la sua volontà di fare proprio il ricorso, peraltro privo di motivi , ulteriore profilo di inammissibilità dell’impugnazione (cfr., Sez. 4 , n. 44401 del 2 4 /0 5 /201 9 , Alessandrini, Rv. 277695 –01; Sez. 6 , n. 48096 del 1 0 /0 9 /201 8 , Ahmed , Rv. 27 4221 – 01 ; Sez. 3, n. 13234 del 02/03/2016 , [OSCURATO:PERSONA] , Rv. 266575 – 01 ; Sez. 3 , n. 34779del 22/06/2011, T., Rv. 251246 – 01 ; Sez. 4, n. 41636 del 03/11/2010 , Bengu, Rv. 248449– 01 ). 4. All’inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle Così deciso il 06/05/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18663/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris