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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 25 giugno 2025

Cassazione n. 04129/2026

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20590/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] D’ARRIGO e ORAZIO D ’ ARRIGO , quali eredi di Giuseppe D ’ Arrigo, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].R.L., in persona del rappresentante in atti indicato , con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] 2019 S .[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all ’ indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difes a dall ’ avvocato A [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimata- avverso la sentenza della Corte d ’ Appello di Catania n. 952/2025 , depositata il 25/06/2025; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 07/01/2026; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo e in base al valore della controversia: il quale, trattandosi di azione avverso un decreto di trasferimento, si determina in base al prezzo di aggiudicazione, pari – secondo quanto è dato ricavare dalla disamina degli atti offerti almeno da una delle controricorrenti –ad € 632.812,50; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ognuna in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20590/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] D’ARRIGO e ORAZIO D ’ ARRIGO , quali eredi di Giuseppe D ’ Arrigo, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].R.L., in persona del rappresentante in atti indicato , con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] 2019 S .[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all ’ indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difes a dall ’ avvocato A [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimata- avverso la sentenza della Corte d ’ Appello di Catania n. 952/2025 , depositata il 25/06/2025; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 07/01/2026; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo e in base al valore della controversia: il quale, trattandosi di azione avverso un decreto di trasferimento, si determina in base al prezzo di aggiudicazione, pari – secondo quanto è dato ricavare dalla disamina degli atti offerti almeno da una delle controricorrenti –ad € 632.812,50; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ognuna in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Rom
Decreto Cassazione n. 04129/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris