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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 marzo 1997

Cassazione n. 13023/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/03/1997 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /(y Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Nonostante le deduzioni di cu al ricorso emerge invece una adeguata motivazil: ne in punto di pena, atteso che di seguito alla illustrazione articolata delle ragioli della responsabilità a carico del ricorrente, rinvenibile a pagina 5 e 6, intervie le la spiegazione del trattamento sanzionatorio a pagina 7 ed 8 nel quadro perall:ro di una pena ridotta.

Va ribadito che resta insuperato l'insegnamento di Se2.

U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252, secondo cui è da ritenere adErT piuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'ad 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di doninante rilievo, non essendo tenuto il giudice ad una analitica valutazione di tulti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione gletale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli rilenuti rilevanti e decisivi (così, in motivazione, anche Sez. 3, n. 19639 del 27/0:12012, Gallo; si veda anche Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013).

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sornina di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ;pese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 14.3.20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/03/1997 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /(y Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Nonostante le deduzioni di cu al ricorso emerge invece una adeguata motivazil: ne in punto di pena, atteso che di seguito alla illustrazione articolata delle ragioli della responsabilità a carico del ricorrente, rinvenibile a pagina 5 e 6, intervie le la spiegazione del trattamento sanzionatorio a pagina 7 ed 8 nel quadro perall:ro di una pena ridotta. Va ribadito che resta insuperato l'insegnamento di Se2. U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252, secondo cui è da ritenere adErT piuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'ad 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di doninante rilievo, non essendo tenuto il giudice ad una analitica valutazione di tulti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione gletale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli rilenuti rilevanti e decisivi (così, in motivazione, anche Sez. 3, n. 19639 del 27/0:12012, Gallo; si veda anche Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013). Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sornina di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ;pese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14.3.20
Sentenza Cassazione n. 13023/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris