CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 10946/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nio I Traversa [OSCURATO:PERSONA] N. 15 intempore;- intimato -avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n.1734/2022, pubblicata il 26 aprile 2022;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 15 aprile 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Trapuzzano;letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse delricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.Numero registro generale 26402/2022Numero sezionale 954/2026Numero di raccolta generale 10946/2026Data pubblicazione 24/04/20261.– Con ricorso depositato il 13 gennaio 2010, Carlo AntonioEsposito impugnava, davanti al Tribunale di Napoli (Sezionedistaccata di [OSCURATO:PERSONA]), la delibera adottata dall’assembleastraordinaria del Condominio I [OSCURATO:PERSONA] n.15 in [OSCURATO:PERSONA] dell’8 gennaio 2010, avente ad oggetto larevoca dell’amministratore condominiale, carica ricoperta dalricorrente, e la nomina di un nuovo amministratore,contestandone l’illegittimità per la mancata constatazione dellaconvocazione di tutti i condomini e comunque per il difetto diconvocazione di tutti i condomini.Si costituiva in giudizio il Condominio I [OSCURATO:PERSONA] MarioVergara n. 15 in [OSCURATO:PERSONA], rilevando che la deliberaimpugnata era stata sostituita da altra delibera del 26 marzo2010.All’esito, con separata domanda, lo stesso Carlo AntonioEsposito impugnava la delibera condominiale del 26 marzo 2010,sempre avente ad oggetto la revoca dell’amministratore e lanomina di nuovo amministratore, per l’irregolare convocazione deicondomini.Si costituiva anche in tale giudizio il Condominio, il qualechiedeva il rigetto dell’azione.Con ulteriore domanda, [OSCURATO:PERSONA] impugnavaaltresì la delibera condominiale adottata il 1° febbraio 2011,relativa all’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 2010 edel piano di riparto nonché alle dimissioni e alla nomina di nuovoamministratore e all’approvazione del bilancio preventivo del 2011ed ancora al recupero della documentazione detenuta dalNumero registro generale 26402/2022Numero sezionale 954/2026Numero di raccolta generale 10946/2026Data pubblicazione 24/04/2026precedente amministratore, per l’irregolarità della convocazionedei condomini.Anche in questo giudizio si costituiva il Condominio, il qualeconcludeva per il rigetto dell’azione.Quindi, riuniti i giudizi, il Tribunale adito, con sentenza n.183/2013, depositata l’11 luglio 2013, rigettava le impugnativedelle delibere condominiali.2.– Con atto di citazione notificato il 29 luglio 2011, CarloAntonio Esposito conveniva, davanti al Tribunale di Napoli(Sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA]), il Condominio I TraversaPadre [OSCURATO:PERSONA] n. 15 in [OSCURATO:PERSONA], chiedendol’annullamento della delibera adottata dall’assembleacondominiale il 30 giugno 2011, avente ad oggetto l’approvazionedel computo metrico e della lista dei lavori straordinari diristrutturazione e risanamento conservativo, per l’irregolarità dellaconvocazione dell’assemblea straordinaria a cura diamministratore non legittimato da regolare delibera di nomina,oltre che per la mancata osservanza dell’obbligo di preventivainformazione dei condomini relativamente agli argomenti postiall’ordine del giorno.Si costituiva in tale giudizio il Condominio I Traversa PadreMario Vergara n. 15 in [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva il rigettodella domanda proposta.Quindi, con sentenza n. 164/2015, depositata l’8 gennaio2015, il Tribunale adito rigettava l’impugnativa della deliberaindicata, escludendo la dedotta invalidità derivata.3.– [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello controentrambe le sentenze indicate.Numero registro generale 26402/2022Numero sezionale 954/2026Numero di raccolta generale 10946/2026Data pubblicazione 24/04/2026Si costituiva in entrambi i giudizi di gravame il Condominio ITraversa [OSCURATO:PERSONA] n. 15 in [OSCURATO:PERSONA], il qualeinstava per il rigetto degli appelli, con la conferma delle pronunceimpugnate.Riuniti i giudizi, decidendo sui gravami interposti, la Corted’appello di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, respingevaentrambi gli appelli e condannava l’appellante al pagamento, infavore del Condominio, delle spese del grado, con distrazione avantaggio del suo difensore.4.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso percassazione, affidato ad un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA](ricorso notificato a mezzo PEC il 3 novembre 2022).È rimasto intimato il Condominio I [OSCURATO:PERSONA] MarioVergara n. 15 in [OSCURATO:PERSONA].5.– In prossimità della fissata adunanza camerale nonpartecipata, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con l’unico motivo proposto il ricorrente denuncia, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione efalsa applicazione degli artt. 83, primo comma, 182, primo esecondo comma, 153, primo comma, 291, secondo comma, 171,terzo comma, e 91 c.p.c., per avere la Corte di merito mancato didichiarare l’inammissibilità della costituzione in giudizio delCondominio appellato, con la sua dichiarazione di contumacia.Osserva l’istante che conseguentemente sarebbe stataillegittima la condanna dell’appellante soccombente al pagamentodelle spese di lite, non avendo il Condominio prodotto nel giudizioNumero registro generale 26402/2022Numero sezionale 954/2026Numero di raccolta generale 10946/2026Data pubblicazione 24/04/2026d’appello, nel termine perentorio assegnato dal Collegio del 31maggio 2020, la prova del rilascio della procura al difensorecostituitosi nel secondo grado del processo.1.1.– Il motivo è fondato nei termini che seguono.Infatti, la sentenza impugnata ha disposto la condannadell’appellante soccombente al pagamento delle spese di lite infavore dell’appellato, con distrazione a vantaggio del suodifensore, senza accertare in alcun modo che la costituzione delCondominio nel giudizio di gravame fosse corredata della procuraalle liti, nonostante fosse stato concesso un termine proprio alloscopo di consentire la produzione di detta procura.Al riguardo, all’esito dell’eccezione sollevata dall’appellante,con ordinanza del 18 febbraio 2020, la causa, già introitata per ladecisione, è stata rimessa sul ruolo al fine della verifica dellaregolare costituzione dell’appellato mediante rilascio di regolareprocura alle liti.Senonché non risulta dalla motivazione della sentenzaimpugnata che a tale invito abbia fatto seguito alcuna produzione– come corroborato dalla certificazione allegata della cancelleriadel 6 luglio 2022, con lo storico del fascicolo, attestante lacarenza di alcun deposito, a cura dell’appellato, nel periodo 18febbraio 2020 / 30 giugno 2020 –, né che sia stata comunqueverificata la regolarità del conferimento dello ius postulandi aldifensore del Condominio nel giudizio di gravame, a prescindereda tale produzione.All’esito, occorre che il giudice di rinvio valuti la validacostituzione del Condominio appellato, in ragione dell’esistenza diun mandato alle liti, ai fini della disposizione della condannaNumero registro generale 26402/2022Numero sezionale 954/2026Numero di raccolta generale 10946/2026Data pubblicazione 24/04/2026dell’appellante alla refusione delle spese del gravame, condistrazione a vantaggio del suo difensore.Ed invero, il difetto di procura del convenuto, pur nonincidendo sulla regolarità del contraddittorio, rileva allorché lanon rituale presenza del convenuto nel processo abbia recatopregiudizio all’attore per la condanna alle spese che l’attore nonavrebbe subito se il convenuto, contumace, non avessepartecipato al giudizio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24038 del25/11/2015; Sez. L, Sentenza n. 834 del 20/01/2004; Sez. L,Sentenza n. 10949 del 08/08/2001; Sez. L, Sentenza n. 9596 del14/07/2001; Sez. L, Sentenza n. 12363 del 05/12/1998; Sez. 3,Sentenza n. 1535 del 08/06/1963).2.– In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorsova accolto nei sensi di cui in motivazione.La sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio dellacausa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, chedeciderà uniformandosi agli enunciati principi di diritto e tenendoconto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sullespese del giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazioneaccoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso;cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corted’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per lapronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 26402/2022Numero sezionale 954/2026Numero di raccolta generale 10946/2026Data pubblicazione 24/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 15 aprile 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa