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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 maggio 2026

Cassazione n. 15934/2026

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[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre-sentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3030/2021 depo-sitata il 26/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26424/2021Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 15934/2026Data pubblicazione 24/05/2026RITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte d'appello diRoma n. 3030/2021, pubblicata in data 26 aprile 2021, la quale, inaccoglimento del gravame di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribu-nale di Roma n. 611/2014, pubblicata in data 13 gennaio 2014, harevocato il decreto ingiuntivo n. 26030/2009, emesso dal Tribunale diRoma in data 21 dicembre 2009.2.

Il decreto ingiuntivo – dell'ammontare di € 1.354.897,57 – erastato emesso in favore dell'odierno ricorrente a titolo di somma dovutaoriginariamente da [OSCURATO:PERSONA] alla società Strutture PrecompresseS.p.a. ed oggetto di successiva duplice cessione, dapprima in favoredella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e poi, da quest'ultima, all'odierno ricor-rente.Il Tribunale di Roma, in prime cure, aveva dichiarato inammissibilel'opposizione, ritenendo la medesima tardivamente proposta.[OSCURATO:PERSONA] di prime cure, infatti, dopo avere premesso che il decretoingiuntivo era stato notificato il 19 febbraio 2010, aveva osservato chel'odierna controricorrente aveva chiesto la notifica dell'atto di citazionein opposizione a decreto ingiuntivo in data 30 marzo 2010 – cioè, entroil termine fissato dall'art. 641 c.p.c., scadente il 31 marzo 2010 – mache la notifica effettuata presso lo studio del legale domiciliatario dell'o-dierno ricorrente non aveva avuto buon fine, essendosi il domiciliatariostesso trasferito, mentre solo un successivo tentativo di notifica chiestoin data 2 aprile 2010 – e quindi oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c.– aveva avuto buon esito in data 7 aprile 2010.3.

La Corte d'appello ha accolto il gravame, ritenendo in primoluogo che la notifica dell'opposizione non fosse tardiva, in quanto haosservato che l'odierna controricorrente, appurato l'esito negativo dellaSez.

S1 - R.G. 26424/2021 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 2 di 9Numero registro generale 26424/2021Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 15934/2026Data pubblicazione 24/05/2026prima notifica, aveva attivato immediatamente un nuovo tentativo dinotifica senza soluzione di continuità.Nel merito, la Corte territoriale ha ritenuto l'opposizione fondata,osservando che il credito azionato si riferiva ad una serie di riserveformulate dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in relazioneall'appalto che aveva svolto in favore di [OSCURATO:PERSONA] e che tali riservenon solo non erano mai state formalmente riconosciute come fondatedalla stessa [OSCURATO:PERSONA] ma, nell'ambito del procedimento scaturitodall'opposizione a decreto ingiuntivo, risultavano del tutto sprovvistedi adeguato riscontro probatorio.4.

Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Romaricorre [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].5.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Il ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è affidato a cinque motivi.1.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la “Falsa applicazione dell'art. 24 Cost.

Violazione o falsaapplicazione del combinato disposto degli art. 641 e 645 c.p.c. in rife-rimento all'art. 82 R.D. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 37”.Come sintetizzato dal ricorrente “La Corte territoriale ha, nella fat-tispecie, violato il precetto sulla perentorietà del termine di notificadell'opposizione a decreto ingiuntivo di cui agli artt. 641 e 645 c.p.c.,discostandosi dal consolidato orientamento espresso dalla Corte di le-gittimità (che era stato invece richiamato dal Giudice di primo grado)nei casi in cui l'esito negativo della notifica sia dovuto ad omessa veri-Sez.

S1 - R.G. 26424/2021 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 3 di 9Numero registro generale 26424/2021Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 15934/2026Data pubblicazione 24/05/2026fica, da parte del notificante, del domicilio del Procuratore della [OSCURATO:PERSONA] il quale, nelle more, abbia trasferito la propria sede intra di-strictum.”.1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti.Come sintetizzato dal ricorrente “La Corte territoriale ha ritenutoche “… non sarebbe imputabile…” al notificante “… l'esito negativo dellanotifica (cfr. sentenza n. 3030/2021 , pag. 4) omettendo di considerareche nel caso di specie la variazione del domicilio professionale del pro-curatore difensore della Parte opposta era addirittura nota al notifi-cante ancor prima della richiesta di notificazione non andata a buonfine; fatto, questo, certamente rilevante ed invero oggetto di tratta-zione per entrambe le Parti litiganti in riferimento alla questione, dibat-tuta nei due gradi di giudizio, della "scusabilità" o meno dell'inosser-vanza del termine perentorio per la proposizione dell'opposizione a de-creto ingiuntivo.”.1.3.

Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 4, c.p.c., “nullità della sentenza o del procedimento”.Come sintetizzato dal ricorrente “[OSCURATO:PERSONA] dell'Appello non ha mo-tivato bensì solo apparentemente argomentato, assumendolo come po-stulato, l'assunto per il quale la fattispecie allo stesso sottoposta daAnas S.p.A. sarebbe “…simile..." (cfr. sentenza n. 3030/2021, pag. 5,rigo 18) a quella decisa da Cass. 13.11.2018, n. 29039, laddove que-st'ultima — senza discostarsi dal (ed anzi confermando il) consolidatoorientamento delle Sezioni Unite circa la rilevanza dirimente della im-putabilità/non imputabilità al notificante del mancato tempestivo per-fezionamento della notifica — ha, tra l'altro, evidenziato (cfr. Cass. n.29039/2018, cit., paragrafi 1.7 e 1.8) una circostanza (“...la minimaSez.

S1 - R.G. 26424/2021 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 4 di 9Numero registro generale 26424/2021Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 15934/2026Data pubblicazione 24/05/2026distanza fra l'indirizzo indicato e quello accertato...") non rinvenibile edinfatti neppure dedotta nel giudizio a quo.”.1.4.

Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., “violazione o falsa applicazione dei principii di cui all'art.115 c.p.c.”.Come sintetizzato dal ricorrente “La Corte territoriale non ha datoalcuna rilevanza al fatto che [OSCURATO:SOCIETA]. avesse espressamente am-messo e mai contestato, sin dal primo grado di giudizio, di aver avutoconoscenza del nuovo domicilio del Procuratore Avvocato del Sig. [OSCURATO:PERSONA] già prima della richiesta di attivazione del procedimentonotificatorio rivolta all'UNEP di Roma (cfr. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.depositata nel giudizio di primo grado, pag. 18, righi 19-23: ALL.

B) e,ciononostante, avesse comunque indicato all'Ufficiale giudiziario un in-dirizzo diverso da quello risultante dall'Albo professionale.”.1.5.

Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., “violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. edei principi di cui all'art. 115 c.p.c.”.Come sintetizzato dal ricorrente “A prescindere dalla preminenterilevanza e dal carattere assorbente delle censure — ove ritenute fon-date — riguardanti la sentenza impugnata, n. 3030/2021, nella partein cui, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato ammis-sibile l'opposizione a decreto ingiuntivo, la medesima sentenza appareviziata e dunque censurabile là dove ha rigettato la domanda di meritoformulata dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] ritenendola non provata”.2.

Osserva questa Corte che i primi tre motivi di ricorso vengonocongiuntamente a dedurre il medesimo profilo inerente alla valutazionedi tempestività o meno dell'opposizione a decreto ingiuntivo ed allarilevanza o meno sia dell'errore in ordine alla individuazione del domi-cilio del procuratore presso il quale notificare l'opposizione, sia dellaSez.

S1 - R.G. 26424/2021 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 5 di 9Numero registro generale 26424/2021Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 15934/2026Data pubblicaz ion e 24/05/2026successiva immediata prosecuzione dell'attività di notificazione pressoil corretto indirizzo.2.1.

Da una parte, infatti, il ricorso viene a richiamare un costanteorientamento, reiteratamente espresso da questa Corte, per cui, intema di notifica di un atto di impugnazione che non abbia avuto esitopositivo a causa del trasferimento del difensore domiciliatario dellaparte destinataria della notifica, al fine di stabilire se il mancato perfe-zionamento sia imputabile al notificante, per la riattivazione del proce-dimento notificatorio entro il termine di legge, occorre distinguere aseconda che il difensore al quale viene effettuata detta notifica esercitio meno la propria attività nel circondario del tribunale dove si svolgela controversia, essendo nella prima ipotesi onere del notificante ac-certare, anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo professio-nale, quale sia l'effettivo domicilio del difensore, a prescindere dallacomunicazione, da parte di quest'ultimo, nell'ambito del giudizio, delsuccessivo mutamento (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 115 del 4/01/2022; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 8618 del 28/03/2019; Cass. Sez. 2- Sentenza n. 15056 del 11/06/2018; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.19733 del 08/08/2017; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 26189 del 19/12/2016).Nella specie risulta pacifico che il difensore destinatario della noti-fica esercitava la propria attività del circondario del Tribunale che avevaemesso il decreto ingiuntivo ed innanzi al quale il medesimo provvedi-mento monitorio doveva essere opposto, con la conseguenza che, inapplicazione del principio appena richiamato, la notifica dell'atto di op-posizione a decreto ingiuntivo dovrebbe ritenersi tardiva, come opinatodal Giudice di prime cure.2.2.

Dall'altra parte, tuttavia, il provvedimento della Corte d'appellooggetto del presente ricorso ha ritenuto di valorizzare altro precedenteSez.

S1 - R.G. 26424/2021 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 6 di 9Numero registro generale 26424/2021Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 15934/2026Data pubblicaz ion e 24/05/2026di questa Corte (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 29039 del 13/11/2018)che, sulla base di una precedente decisione a Sezioni Unite (Cass. Sez.Un., Sentenza n. 3818 del 18/02/2009), è pervenuto alla conclusioneper cui, in tema di notificazione di un atto di impugnazione, tempesti-vamente consegnato all'ufficiale giudiziario, qualora la notificazionenon si sia perfezionata per l'avvenuto trasferimento del difensore do-miciliatario, e l'ufficiale giudiziario abbia appreso, già nel corso dellaprima tentata notifica, il nuovo domicilio del procuratore, il procedi-mento notificatorio non può ritenersi esaurito ed il notificante non in-corre in alcuna decadenza, a nulla rilevando che la notifica si perfezionisuccessivamente allo spirare del termine per proporre gravame, attesoche non può ridondare a danno del notificante la violazione, da partedell'ufficiale giudiziario, del dovere di provvedere alla contestuale pro-secuzione del procedimento notificatorio presso il luogo in cui egli abbiaappreso che si trovi il notificatorio.La Corte territoriale, quindi, ha ritenuto che, al di là della erroneaidentificazione iniziale del domicilio del difensore cui effettuare la noti-ficazione, dovesse trovare prevalenza il dato costituito dalla ripresa im-mediata del procedimento notificatorio, una volta rettificata l'erroneaindividuazione del domicilio, valorizzando altresì il dovere dell'ufficialegiudiziario di proseguire l'attività di notificazione senza soluzione dicontinuità, ove abbia individuato il corretto luogo ove effettuare la no-tifica.2.3.

Esigenze di completezza, in realtà, impongono di evidenziareche il principio enunciato da Cass. Sez.

Un., Sentenza n. 3818 del 18/02/2009 appare specificamente perimetrato, in quanto riferito ad ipo-tesi “in cui la notifica presso il procuratore non abbia raggiunto il suoscopo per caso fortuito o forza maggiore, come, ad esempio, per lamancata od intempestiva comunicazione del mutamento del domicilioSez.

S1 - R.G. 26424/2021 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 7 di 9Numero registro generale 26424/2021Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 15934/2026Data pubblicaz ion e 24/05/2026all'ordine professionale o per il ritardo della sua annotazione, ovveroper la morte del procuratore ed tutte le altre nelle quali l'ufficiale giu-diziario o postale, nonostante la corretta indicazione del domicilio, nonabbiano completato la notifica e ne abbiano attestato l'esito negativoper un fatto non imputabile al richiedente.”.Il controricorso, per questo, contesta alla decisione impugnata an-che una erronea lettura del precedente di questa Corte Cass. Sez. 3 -Ordinanza n. 29039 del 13/11/2018, ed argomenta che tale precedenteverrebbe a costituire conferma, e non revisione o ridimensionamento,dell'indirizzo costantemente affermato da questa Corte e quindi anchedel principio dettato da Cass. Sez.

Un., Sentenza n. 3818 del 18/02/2009.2.4.

Al di là di tale ultima puntualizzazione, tuttavia, il tema solle-vato dal ricorso è quello di stabilire se l'immediata ripresa del procedi-mento di notificazione dopo il primo esito negativo sia idonea ad impe-dire la decadenza della parte dall'impugnazione – tenuto anche contodel dovere dell'ufficiale giudiziario di proseguire immediatamente l'at-tività di notifica, ove venga immediatamente a conoscenza dell'indi-rizzo corretto – o se l'erronea individuazione iniziale del luogo ove ef-fettuare la notifica, imputabile alla parte, valga a privare radicalmentedi valenza la successiva immediata ripresa del procedimento di notifi-cazione, assumendo valore predominante l'errore imputabile alla parte.3.

Ritiene pertanto questa Corte che la questione posta con il ri-corso venga a sollevare profili che rendono opportuna la trattazione delricorso in pubblica udienza.

P.Q.MLa Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblicaudienza.Sez.

S1 - R.G. 26424/2021 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 8 di 9Numero registro generale 26424/2021Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 15934/2026Data pubblicazione 24/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10 febbraio 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez.

S1 - R.G. 26424/2021 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 9 di 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre-sentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3030/2021 depo-sitata il 26/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26424/2021Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 15934/2026Data pubblicazione 24/05/2026RITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte d'appello diRoma n. 3030/2021, pubblicata in data 26 aprile 2021, la quale, inaccoglimento del gravame di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribu-nale di Roma n. 611/2014, pubblicata in data 13 gennaio 2014, harevocato il decreto ingiuntivo n. 26030/2009, emesso dal Tribunale diRoma in data 21 dicembre 2009.2. Il decreto ingiuntivo – dell'ammontare di € 1.354.897,57 – erastato emesso in favore dell'odierno ricorrente a titolo di somma dovutaoriginariamente da [OSCURATO:PERSONA] alla società Strutture PrecompresseS.p.a. ed oggetto di successiva duplice cessione, dapprima in favoredella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e poi, da quest'ultima, all'odierno ricor-rente.Il Tribunale di Roma, in prime cure, aveva dichiarato inammissibilel'opposizione, ritenendo la medesima tardivamente proposta.[OSCURATO:PERSONA] di prime cure, infatti, dopo avere premesso che il decretoingiuntivo era stato notificato il 19 febbraio 2010, aveva osservato chel'odierna controricorrente aveva chiesto la notifica dell'atto di citazionein opposizione a decreto ingiuntivo in data 30 marzo 2010 – cioè, entroil termine fissato dall'art. 641 c.p.c., scadente il 31 marzo 2010 – mache la notifica effettuata presso lo studio del legale domiciliatario dell'o-dierno ricorrente non aveva avuto buon fine, essendosi il domiciliatariostesso trasferito, mentre solo un successivo tentativo di notifica chiestoin data 2 aprile 2010 – e quindi oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c.– aveva avuto buon esito in data 7 aprile 2010.3. La Corte d'appello ha accolto il gravame, ritenendo in primoluogo che la notifica dell'opposizione non fosse tardiva, in quanto haosservato che l'odierna controricorrente, appurato l'esito negativo dellaSez. S1 - R.G. 26424/2021 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 2 di 9Numero registro generale 26424/2021Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 15934/2026Data pubblicazione 24/05/2026prima notifica, aveva attivato immediatamente un nuovo tentativo dinotifica senza soluzione di continuità.Nel merito, la Corte territoriale ha ritenuto l'opposizione fondata,osservando che il credito azionato si riferiva ad una serie di riserveformulate dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in relazioneall'appalto che aveva svolto in favore di [OSCURATO:PERSONA] e che tali riservenon solo non erano mai state formalmente riconosciute come fondatedalla stessa [OSCURATO:PERSONA] ma, nell'ambito del procedimento scaturitodall'opposizione a decreto ingiuntivo, risultavano del tutto sprovvistedi adeguato riscontro probatorio.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Romaricorre [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Il ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a cinque motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la “Falsa applicazione dell'art. 24 Cost. Violazione o falsaapplicazione del combinato disposto degli art. 641 e 645 c.p.c. in rife-rimento all'art. 82 R.D. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 37”.Come sintetizzato dal ricorrente “La Corte territoriale ha, nella fat-tispecie, violato il precetto sulla perentorietà del termine di notificadell'opposizione a decreto ingiuntivo di cui agli artt. 641 e 645 c.p.c.,discostandosi dal consolidato orientamento espresso dalla Corte di le-gittimità (che era stato invece richiamato dal Giudice di primo grado)nei casi in cui l'esito negativo della notifica sia dovuto ad omessa veri-Sez. S1 - R.G. 26424/2021 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 3 di 9Numero registro generale 26424/2021Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 15934/2026Data pubblicazione 24/05/2026fica, da parte del notificante, del domicilio del Procuratore della [OSCURATO:PERSONA] il quale, nelle more, abbia trasferito la propria sede intra di-strictum.”.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti.Come sintetizzato dal ricorrente “La Corte territoriale ha ritenutoche “… non sarebbe imputabile…” al notificante “… l'esito negativo dellanotifica (cfr. sentenza n. 3030/2021 , pag. 4) omettendo di considerareche nel caso di specie la variazione del domicilio professionale del pro-curatore difensore della Parte opposta era addirittura nota al notifi-cante ancor prima della richiesta di notificazione non andata a buonfine; fatto, questo, certamente rilevante ed invero oggetto di tratta-zione per entrambe le Parti litiganti in riferimento alla questione, dibat-tuta nei due gradi di giudizio, della "scusabilità" o meno dell'inosser-vanza del termine perentorio per la proposizione dell'opposizione a de-creto ingiuntivo.”.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 4, c.p.c., “nullità della sentenza o del procedimento”.Come sintetizzato dal ricorrente “[OSCURATO:PERSONA] dell'Appello non ha mo-tivato bensì solo apparentemente argomentato, assumendolo come po-stulato, l'assunto per il quale la fattispecie allo stesso sottoposta daAnas S.p.A. sarebbe “…simile..." (cfr. sentenza n. 3030/2021, pag. 5,rigo 18) a quella decisa da Cass. 13.11.2018, n. 29039, laddove que-st'ultima — senza discostarsi dal (ed anzi confermando il) consolidatoorientamento delle Sezioni Unite circa la rilevanza dirimente della im-putabilità/non imputabilità al notificante del mancato tempestivo per-fezionamento della notifica — ha, tra l'altro, evidenziato (cfr. Cass. n.29039/2018, cit., paragrafi 1.7 e 1.8) una circostanza (“...la minimaSez. S1 - R.G. 26424/2021 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 4 di 9Numero registro generale 26424/2021Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 15934/2026Data pubblicazione 24/05/2026distanza fra l'indirizzo indicato e quello accertato...") non rinvenibile edinfatti neppure dedotta nel giudizio a quo.”.1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., “violazione o falsa applicazione dei principii di cui all'art.115 c.p.c.”.Come sintetizzato dal ricorrente “La Corte territoriale non ha datoalcuna rilevanza al fatto che [OSCURATO:SOCIETA]. avesse espressamente am-messo e mai contestato, sin dal primo grado di giudizio, di aver avutoconoscenza del nuovo domicilio del Procuratore Avvocato del Sig. [OSCURATO:PERSONA] già prima della richiesta di attivazione del procedimentonotificatorio rivolta all'UNEP di Roma (cfr. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.depositata nel giudizio di primo grado, pag. 18, righi 19-23: ALL. B) e,ciononostante, avesse comunque indicato all'Ufficiale giudiziario un in-dirizzo diverso da quello risultante dall'Albo professionale.”.1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., “violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. edei principi di cui all'art. 115 c.p.c.”.Come sintetizzato dal ricorrente “A prescindere dalla preminenterilevanza e dal carattere assorbente delle censure — ove ritenute fon-date — riguardanti la sentenza impugnata, n. 3030/2021, nella partein cui, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato ammis-sibile l'opposizione a decreto ingiuntivo, la medesima sentenza appareviziata e dunque censurabile là dove ha rigettato la domanda di meritoformulata dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] ritenendola non provata”.2. Osserva questa Corte che i primi tre motivi di ricorso vengonocongiuntamente a dedurre il medesimo profilo inerente alla valutazionedi tempestività o meno dell'opposizione a decreto ingiuntivo ed allarilevanza o meno sia dell'errore in ordine alla individuazione del domi-cilio del procuratore presso il quale notificare l'opposizione, sia dellaSez. S1 - R.G. 26424/2021 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 5 di 9Numero registro generale 26424/2021Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 15934/2026Data pubblicaz ion e 24/05/2026successiva immediata prosecuzione dell'attività di notificazione pressoil corretto indirizzo.2.1. Da una parte, infatti, il ricorso viene a richiamare un costanteorientamento, reiteratamente espresso da questa Corte, per cui, intema di notifica di un atto di impugnazione che non abbia avuto esitopositivo a causa del trasferimento del difensore domiciliatario dellaparte destinataria della notifica, al fine di stabilire se il mancato perfe-zionamento sia imputabile al notificante, per la riattivazione del proce-dimento notificatorio entro il termine di legge, occorre distinguere aseconda che il difensore al quale viene effettuata detta notifica esercitio meno la propria attività nel circondario del tribunale dove si svolgela controversia, essendo nella prima ipotesi onere del notificante ac-certare, anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo professio-nale, quale sia l'effettivo domicilio del difensore, a prescindere dallacomunicazione, da parte di quest'ultimo, nell'ambito del giudizio, delsuccessivo mutamento (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 115 del 4/01/2022; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 8618 del 28/03/2019; Cass. Sez. 2- Sentenza n. 15056 del 11/06/2018; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.19733 del 08/08/2017; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 26189 del 19/12/2016).Nella specie risulta pacifico che il difensore destinatario della noti-fica esercitava la propria attività del circondario del Tribunale che avevaemesso il decreto ingiuntivo ed innanzi al quale il medesimo provvedi-mento monitorio doveva essere opposto, con la conseguenza che, inapplicazione del principio appena richiamato, la notifica dell'atto di op-posizione a decreto ingiuntivo dovrebbe ritenersi tardiva, come opinatodal Giudice di prime cure.2.2. Dall'altra parte, tuttavia, il provvedimento della Corte d'appellooggetto del presente ricorso ha ritenuto di valorizzare altro precedenteSez. S1 - R.G. 26424/2021 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 6 di 9Numero registro generale 26424/2021Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 15934/2026Data pubblicaz ion e 24/05/2026di questa Corte (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 29039 del 13/11/2018)che, sulla base di una precedente decisione a Sezioni Unite (Cass. Sez.Un., Sentenza n. 3818 del 18/02/2009), è pervenuto alla conclusioneper cui, in tema di notificazione di un atto di impugnazione, tempesti-vamente consegnato all'ufficiale giudiziario, qualora la notificazionenon si sia perfezionata per l'avvenuto trasferimento del difensore do-miciliatario, e l'ufficiale giudiziario abbia appreso, già nel corso dellaprima tentata notifica, il nuovo domicilio del procuratore, il procedi-mento notificatorio non può ritenersi esaurito ed il notificante non in-corre in alcuna decadenza, a nulla rilevando che la notifica si perfezionisuccessivamente allo spirare del termine per proporre gravame, attesoche non può ridondare a danno del notificante la violazione, da partedell'ufficiale giudiziario, del dovere di provvedere alla contestuale pro-secuzione del procedimento notificatorio presso il luogo in cui egli abbiaappreso che si trovi il notificatorio.La Corte territoriale, quindi, ha ritenuto che, al di là della erroneaidentificazione iniziale del domicilio del difensore cui effettuare la noti-ficazione, dovesse trovare prevalenza il dato costituito dalla ripresa im-mediata del procedimento notificatorio, una volta rettificata l'erroneaindividuazione del domicilio, valorizzando altresì il dovere dell'ufficialegiudiziario di proseguire l'attività di notificazione senza soluzione dicontinuità, ove abbia individuato il corretto luogo ove effettuare la no-tifica.2.3. Esigenze di completezza, in realtà, impongono di evidenziareche il principio enunciato da Cass. Sez. Un., Sentenza n. 3818 del 18/02/2009 appare specificamente perimetrato, in quanto riferito ad ipo-tesi “in cui la notifica presso il procuratore non abbia raggiunto il suoscopo per caso fortuito o forza maggiore, come, ad esempio, per lamancata od intempestiva comunicazione del mutamento del domicilioSez. S1 - R.G. 26424/2021 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 7 di 9Numero registro generale 26424/2021Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 15934/2026Data pubblicaz ion e 24/05/2026all'ordine professionale o per il ritardo della sua annotazione, ovveroper la morte del procuratore ed tutte le altre nelle quali l'ufficiale giu-diziario o postale, nonostante la corretta indicazione del domicilio, nonabbiano completato la notifica e ne abbiano attestato l'esito negativoper un fatto non imputabile al richiedente.”.Il controricorso, per questo, contesta alla decisione impugnata an-che una erronea lettura del precedente di questa Corte Cass. Sez. 3 -Ordinanza n. 29039 del 13/11/2018, ed argomenta che tale precedenteverrebbe a costituire conferma, e non revisione o ridimensionamento,dell'indirizzo costantemente affermato da questa Corte e quindi anchedel principio dettato da Cass. Sez. Un., Sentenza n. 3818 del 18/02/2009.2.4. Al di là di tale ultima puntualizzazione, tuttavia, il tema solle-vato dal ricorso è quello di stabilire se l'immediata ripresa del procedi-mento di notificazione dopo il primo esito negativo sia idonea ad impe-dire la decadenza della parte dall'impugnazione – tenuto anche contodel dovere dell'ufficiale giudiziario di proseguire immediatamente l'at-tività di notifica, ove venga immediatamente a conoscenza dell'indi-rizzo corretto – o se l'erronea individuazione iniziale del luogo ove ef-fettuare la notifica, imputabile alla parte, valga a privare radicalmentedi valenza la successiva immediata ripresa del procedimento di notifi-cazione, assumendo valore predominante l'errore imputabile alla parte.3. Ritiene pertanto questa Corte che la questione posta con il ri-corso venga a sollevare profili che rendono opportuna la trattazione delricorso in pubblica udienza. P.Q.MLa Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblicaudienza.Sez. S1 - R.G. 26424/2021 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 8 di 9Numero registro generale 26424/2021Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 15934/2026Data pubblicazione 24/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10 febbraio 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 26424/2021 – CC 10/02/2026 - Pagina nr. 9 di 9
Decreto Cassazione n. 15934/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris