CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32806/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di CORIGLIANO CALABROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 582, c.p., in rubrica ascrittogli, commesso in danno della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], ai sensi del disposto dell'art. 530, co. 2, c.p.p., "perché manca/è insufficiente la prova che il fatto sussiste". 2. Avverso la sentenza del giudice di pace, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione II procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Catanzaro, lamentando violazione di legge, in relazione al disposto dell'art. 192, c.p.p., in quanto il giudice di pace ha omesso di considerare, ai fini della decisione, le dichiarazioni della persona offesa; della testimone oculare dei fatti per cui si procede, [OSCURATO:PERSONA], nonché il contenuto della certificazione sanitaria in atti, attestante lesioni sulla persona della parte offesa, compatibili con la dinamica dell'aggressione ad opera dell'imputato da quest'ultima descritta. 3. Con requisitoria scritta del 12.4.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga accolto. Con conclusioni scritte del 3.5.2022, pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore di fiducia dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso venga rigettato o dichiarato inammissibile, con liquidazione delle spese di giudizio in suo favore, in quanto l'imputato è stato ammesso al patrocinio a carico dello Stato. 4. Il ricorso è fondato e va accolto. 5. Ed invero, il giudice di pace, nel mandare assolto il Genova dalla contestazione elevata nei suoi confronti, con la formula in premessa indicata, si è limitato ad affermare in motivazione che "all'esito della prova testimoniale e dai documenti allegati al fascicolo sono emersi tali e tanti elementi contrastanti che non possono condurre all'accoglimento della richiesta di condanna dell'odierno imputato" (cfr. p. 2 della sentenza oggetto di ricorso), senza, tuttavia, indicare sotto quale profilo le risultanze processuali condurrebbero a risultati contrastanti rispetto all'ipotesi accusatoria. Tale motivazione integra gli estremi di una motivazione apparente, che si traduce nel vizio della violazione di legge, denunciato dal pubblico ministero ricorrente, tutte le volte in cui un elemento potenzialmente decisivo, nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio, sia stato totalmente ignorato ovvero ricostruito in modo completamente erroneo dal giudice di merito (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 6, n. 21525 del 18.6.2020, Rv. 279284; Cass., Sez. 2, n. 20968 del 6.7.2020, Rv. 279435). Nel caso che ci occupa la natura apparente della motivazione risulta evidente, in quanto il giudice di merito non ha sottoposto a valutazione alcuna il contenuto delle dichiarazioni rese, da un lato, dalla persona offesa nel corso della sua escussione dibattimentale (della cui esistenza dà comunque atto), dichiarazioni che, come è noto, anche da sole possono fondare l'affermazione di responsabilità, ove sia possibile formulare un giudizio positivo in ordine alla credibilità personale del propalante e alla attendibilità intrinseca delle dichiarazioni stesse (cfr., ex plurimis, Cass., sez. un., 19/07/2012, n. 41461, rv. 253214), dall'altro, dalle testimoni oculari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Allo stesso modo nessuna valutazione veniva effettuata in ordine al contenuto della documentazione sanitaria, acquisita agli atti, di cui il giudice di pace ometteva anche qualsiasi descrizione. Ed è noto come, secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di valutazione della prova, è congrua mente motivata la sentenza di condanna per il reato di lesioni personali che, a conforto delle dichiarazioni della persona offesa, valorizzi un certificato medico frutto di un accertamento diretto, e non di una mera riproduzione del narrato della persona offesa (cfr. Cass., Sez. 5, n. 9675 del 14/07/2014, Rv. 263112).,‘ Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va, quindi, annulla con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione fisica, che vi provvederà conformandosi ai principi di diritto in precedenza indicati. Alla liquidazione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dal difensore dell'imputato provvederà il giudice di merito, conformemente al costante orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui in tema di patrocinio a spese dello Stato, competente a decidere sulla istanza di liquidazione dei compensi relativi all'attività difensiva svolta nel giudizio di legittimità è il giudice di merito che ha emesso il provvedimento impugnato, posto che la Corte di Cassazione può accedere agli atti esclusivamente ai fini della rilevazione di eventuali vizi processuali verificatisi nel corso del giudizio e, pertanto, non ha la piena disponibilità materiale e giuridica degli stessi, che devono essere restituiti, con pienezza di accesso, al giudice di merito una volta definito il giudizio di legittimità (cfr. Cass., Sez. 3, n. 41525 del 15.12.2016, Rv. 271339). P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA]