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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 giugno 2021

Cassazione n. 29251/2021

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7 ORDINANZA sul ricorso 9480/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante prO tempore, nonché [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giuste procure in calce al ricorso; - ricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 320/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 08/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. — [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per due mezzi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza dell'8 febbraio 2017 con cui la Corte d'appello di Venezia — provvedendo in totale riforma di sentenza del Tribunale di Vicenza pronunciata su domanda proposta dal Tolio, socio della società, nei confronti del Meneguzzo, in qualità di ex amministratore della medesima, nonché della stessa società, la quale aveva aderito alla domanda attrice, sentenza che aveva condannato il convenuto al pagamento, in favore della società, di C 675.523,99 — ha integralmente rigettato la domanda attrice e regolato le spese di lite.

2. — [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito, a fondamento della domanda: -) che [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva affidato a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., società partecipata per il 10% dal Meneguzzo e per il 90% dal di lui coniuge, l'incarico di esecuzione di prestazioni funzionali sia all'urbanizzazione di un'area denominata [OSCURATO:PERSONA], sia all'edificazione dei lotti ottenuti, con la previsione, però, che il compenso per quest'ultima attività dovesse gravare su [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con esclusivo riguardo alla parte concernente i lotti da essa società edificati e non per quella parte avente ad oggetto i lotti alienati come inedificati a terzi, nel qual caso gli atti di vendita da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a detti terzi avrebbero dovuto contenere una clausola tale da riversare su di essi il compenso per l'attività di progettazione degli edifici da costruirsi sui singoli lotti; -) che, viceversa, il Meneguzzo aveva violato detta previsione contrattuale e fatto gravare su [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. il compenso corrisposto a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. anche per i lotti venduti come inedificati.

3. — Il Tribunale, espletata una consulenza tecnica d'ufficio volta alla quantificazione dei compensi corrisposti da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per attività di progettazione di costruzioni da identificarsi su lotti venduti come inedificati, aveva condannato il Meneguzzo al pagamento, in favore della società attrice, della somma di C 675.523,99.

4. — La Corte d'appello, adita dal soccombente Meneguzzo, ha in breve ritenuto che l'attore e la società pretesa danneggiata non avessero provato il danno, dal momento che, all'esito di una consulenza tecnica disposta in grado d'appello, era risultato che l'investimento compiuto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con la [OSCURATO:PERSONA], l'edificazione di alcuni lotti e la cessione degli altri inedificati, era stata comunque remunerativa, con conseguente insussistenza del danno.

Questa in proposito la motivazione: «Pertanto, la parte attrice avendo provato la violazione dell'obbligo assunto col cit. art. 5), è onerata ora della prova in ordine alla sussistenza del danno e della relativa eziologia; danno che non può derivare dal mero sillogismo sopra richiamato, siccome applicato in prime cure, ma deve trovare il proprio ubi consistam, deve avere un contenuto determinato ed essere causalmente connesso con l'accertato inadempimento dell'amministratore.

Il tribunale afferma che, a fronte della mancata voltura della clausola di cui al citato art. 5), si attendeva la prova positiva della congruità dei corrispettivi richiesti per la cessione di ciascun lotto, cioè il pagamento di un corrispettivo congruamente parametrato anche agli oneri legati all'attività fino ad allora compiuta dalla Teleos a beneficio di ciascun lotto ...

L'opportunità di individuare il ventilato danno, e la sua misura, conduce direttamente alla necessita di espletare l'attività di verifica appena specificata.

La Corte ha quindi disposto la c.t.u. mancata in primo grado, chiedendo al consulente se ... i corrispettivi incassati dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a seguito delle vendite dei lotti inerenti alla lottizzazione Carcereri siano stati remunerativi dei costi sostenuti dalla società relativi alla convenzione stipulata con Teleos engineering S.r.l..

All'esito della c.t.u. si è ottenuto il positivo accertamento della congruità dei corrispettivi incassati dalla società per le compravendite dei lotti, cioè della loro capacita di essere remunerativi di tutti i costi sostenuti dalla società per l'intera operazione commerciale intrapresa, compresi di quelli di Teleos, e a consentirle di conseguire un adeguato margine di guadagno».

5. — [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e propone ricorso incidentale per un mezzo.

6. — Quest'ultimo ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

7. — Il ricorso contiene due motivi.

7.1. — Il primo mezzo denuncia: «Art. 360 n. 5 c.p.c..

Mancato esame di fatti decisivi per il giudizio.

Art. 14 Convenzione di Incarico e l'oggetto dei contratti di compravendita dei lotti non edificati.

Erronea individuazione del danno».

Si sostiene che la Corte d'appello avrebbe omesso qualsiasi valutazione della condotta dell'amministratore in relazione alla pur dedotta violazione dell'articolo 14 della Convenzione, rilevando la sola violazione dell'articolo 5 7 ed avrebbe omesso di considerare quale fosse l'effettivo oggetto dei contratti di compravendita dei lotti non edificati, ossia nient'altro che aree nude.

7.2. — Il secondo mezzo denuncia: «Art. 360 c. 2 n. 3.

Mancata applicazione art. 1223 c.c..

Spese non funzionali all'attività e prive di remunerazione.

Danno.

Irrilevanza del risultato complessivo dell'operazione economica».

Si sostiene, in breve, che la Corte d'appello, nell'escludere la sussistenza del danno in ragione della comunque raggiunta remunerazione dell'investimento, avrebbe violato il precetto dettato dall'articolo 1223 c.c., laddove configura il danno come perdita subita o mancato guadagno, in quanto conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento.

8. — Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

8.1. — Il primo mezzo è inammissibile.

Esso deduce omessa considerazione di fatti decisivi e controversi, ai sensi del numero 5 dell'articolo 360 c.p.c.: ma i fatti cui la norma allude sono fatti storici (Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, n. 8053), mentre ciò che viene in considerazione in questo caso non è un fatto storico, bensì l'omessa considerazione del significato da attribuirsi, nel contesto del contratto intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in ordine alla [OSCURATO:PERSONA], all'articolo 14 del medesimo, secondo cui «qualsiasi tipo di operazione commerciale potesse interessare in futuro l'area di cui alla presente convenzione (in modo particolare la sua cessione a terzi) dovrà vincolare le parti subentranti al rispetto degli articoli e dei termini stabiliti nella presente scrittura», previsione, quest'ultima, da leggersi in collegamento con l'articolo 5 del medesimo contratto, ove è stabilito che «qualsiasi tipo di operazione commerciale potesse interessare in futuro l'area di cui alla presente convenzione (in modo particolare la sua cessione a terzi) dovrà vincolare le parti subentranti al rispetto degli articoli e dei termini stabiliti nella presente scrittura».

È allora palese che la censura attiene all'interpretazione del testo contrattuale, e si colloca sul piano motivazionale: la qual cosa esime dall'osservare che non è neppur vero che la Corte territoriale non abbia considerato il disposto dell'articolo 14, avendo viceversa affermato, a pagina 9 della sentenza impugnata, essere stato accertato «che nessun danno economico ha patito la società in conseguenza della mancata inclusione delle clausole di cui agli artt. 5 e 14 del contratto 29.1.1997 negli atti di compravendita dei singoli lotti».

D'altronde, anche a riqualificare la doglianza come denuncia di una carenza motivazionale eccedente la soglia del minimo costituzionale, nel quadro di applicazione dell'articolo 360, numero 4, c.p.c., in relazione all'articolo 132 c.p.c., essa non coglierebbe nel segno, giacché la pronuncia è sostenuta da una motivazione — che peraltro subito si vedrà essere errata in diritto — non inferiore alla soglia menzionata.

8.2. — È viceversa fondato il secondo mezzo.

In corso di causa il giudice di appello ha disposto consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito: «Impregiudicata la questione inerente l'interpretazione dell'articolo 5) della convenzione 19 gennaio 1997 ... dica il CTU se i corrispettivi incassati dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a seguito delle vendite dei lotti inerenti la lottizzazione Carcereri siano stati remunerativi dei costi sostenuti dalla società relativi alla convenzione stipulata con [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.».

E, sulla base della risposta data dall'ausiliare, ha deciso la causa ponendo a base della decisione adottata la motivazione che in precedenza si è trascritta.

Ora, il quesito rivolto al consulente tecnico d'ufficio era privo di base giuridica, così come lo è la statuizione adottata, rese in violazione dell'articolo 1223 c.c. invocato dall'odierno ricorrente.

È cosa nota che detta norma, laddove individua il danno della perdita subita e del mancato guadagno, riflette una prospettiva differenzialista, alla stregua della quale, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, «danno ... è il pregiudizio economico che si riflette in un'effettiva diminuzione del patrimonio, diminuzione data dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del creditore- danneggiato ed il valore che presenterebbe, se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta ...; il danno ... è ... la differente situazione patrimoniale in cui il soggetto danneggiato ... si sarebbe trovato se il fatto in questione non si fosse verificato.

Con la precisazione che il danno come diminuzione patrimoniale, secondo la Differenztheorie che ha ispirato tutte le codificazioni mitteleuropee, presuppone che il patrimonio vada valutato non dal punto di vista giuridico, come complesso di diritti valutabili in danaro spettanti ad un soggetto, ma dal punto di vista economico, come complesso di beni o di utilità, costituendo in definitiva il danno un detrimento economico» (Cass. 18 luglio 1989, n. 3352).

Di guisa che, una volta constatato l'inadempimento contrattuale, inadempimento nel caso di specie ritenuto dallo stesso giudice di appello («la parte attrice avendo provato la violazione dell'obbligo assunto col cit. art. 5, è onerata ora della prova in ordine alla sussistenza dellidanno e della relativa eziologia»: così a pagina 8 della sentenza impugnata), avrebbe dovuto non già genericamente interrogarsi sul dato, totalmente privo di interesse, se l'investimento attuato da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. fosse o non fosse stato remunerativo dei costi sostenuti dalla società relativi alla convenzione, ma se lo fosse stato nella stessa misura economica che si sarebbe realizzata se l'inadempimento non vi fosse stato e se, dunque, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non avesse corrisposto a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. il compenso per attività di progettazione di costruzioni da erigersi su lotti alienati invece come inedificati.

Ed invero, si legge infatti a pagina 4 del ricorso che: «Solo 3 dei 18 lotti ... vennero edificati da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ...

Nonostante ciò, circostanza incontestata, l'amministratore unico sig. [OSCURATO:PERSONA], aveva conferito a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., contrariamente a quanto previsto dall'art. 14 della Convenzione, gli incarichi per l'esecuzione delle prestazioni inerenti l'edificazione di tutti i lotti, pagandone, poi, i relativi costi».

E siffatta ricostruzione è data per presupposta dalla stessa sentenza impugnata, a pagina

3. Sicché, accertata l'esistenza di una previsione contrattuale in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avrebbero dovuto sostenere la spesa per i soli compensi dovuti a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a fronte dell'edificazione di lotti realizzata da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; accertata l'esistenza di una ulteriore previsione contrattuale contemplante un congegno di traslazione ai terzi acquirenti degli altri lotti del compenso previsto per l'edificazione di essi; accertato l'inadempimento addebitabile al Meneguzzo della previsione contrattuale che prevedeva detto congegno; accertata l'entità dell'esborso sostenuto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a fronte di prestazioni il cui compenso avrebbe dovuto gravare sui terzi acquirenti dei lotti; la Corte territoriale avrebbe dovuto stabilire quale eventuale diminuzione patrimoniale ciò avesse comportato a fronte di quella destinata concretizzarsi in assenza dell'inadempimento.

Accertamento che invece non è stato compiuto.

9. — L'unico motivo di ricorso incidentale lamenta l'erroneità della liquidazione delle spese di lite, in misura inferiore al dovuto in applicazione dei parametri applicabili.

Il motivo è dunque evidentemente assorbito dalla cassazione con rinvio in accoglimento del secondo motivo di ricorso principale.

10. — La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, che si atterra quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale ed accoglie il secondo, assorbito l'unico motivo di rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
7 ORDINANZA sul ricorso 9480/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante prO tempore, nonché [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giuste procure in calce al ricorso; - ricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 320/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 08/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per due mezzi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza dell'8 febbraio 2017 con cui la Corte d'appello di Venezia — provvedendo in totale riforma di sentenza del Tribunale di Vicenza pronunciata su domanda proposta dal Tolio, socio della società, nei confronti del Meneguzzo, in qualità di ex amministratore della medesima, nonché della stessa società, la quale aveva aderito alla domanda attrice, sentenza che aveva condannato il convenuto al pagamento, in favore della società, di C 675.523,99 — ha integralmente rigettato la domanda attrice e regolato le spese di lite. 2. — [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito, a fondamento della domanda: -) che [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva affidato a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., società partecipata per il 10% dal Meneguzzo e per il 90% dal di lui coniuge, l'incarico di esecuzione di prestazioni funzionali sia all'urbanizzazione di un'area denominata [OSCURATO:PERSONA], sia all'edificazione dei lotti ottenuti, con la previsione, però, che il compenso per quest'ultima attività dovesse gravare su [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con esclusivo riguardo alla parte concernente i lotti da essa società edificati e non per quella parte avente ad oggetto i lotti alienati come inedificati a terzi, nel qual caso gli atti di vendita da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a detti terzi avrebbero dovuto contenere una clausola tale da riversare su di essi il compenso per l'attività di progettazione degli edifici da costruirsi sui singoli lotti; -) che, viceversa, il Meneguzzo aveva violato detta previsione contrattuale e fatto gravare su [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. il compenso corrisposto a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. anche per i lotti venduti come inedificati. 3. — Il Tribunale, espletata una consulenza tecnica d'ufficio volta alla quantificazione dei compensi corrisposti da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per attività di progettazione di costruzioni da identificarsi su lotti venduti come inedificati, aveva condannato il Meneguzzo al pagamento, in favore della società attrice, della somma di C 675.523,99. 4. — La Corte d'appello, adita dal soccombente Meneguzzo, ha in breve ritenuto che l'attore e la società pretesa danneggiata non avessero provato il danno, dal momento che, all'esito di una consulenza tecnica disposta in grado d'appello, era risultato che l'investimento compiuto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con la [OSCURATO:PERSONA], l'edificazione di alcuni lotti e la cessione degli altri inedificati, era stata comunque remunerativa, con conseguente insussistenza del danno. Questa in proposito la motivazione: «Pertanto, la parte attrice avendo provato la violazione dell'obbligo assunto col cit. art. 5), è onerata ora della prova in ordine alla sussistenza del danno e della relativa eziologia; danno che non può derivare dal mero sillogismo sopra richiamato, siccome applicato in prime cure, ma deve trovare il proprio ubi consistam, deve avere un contenuto determinato ed essere causalmente connesso con l'accertato inadempimento dell'amministratore. Il tribunale afferma che, a fronte della mancata voltura della clausola di cui al citato art. 5), si attendeva la prova positiva della congruità dei corrispettivi richiesti per la cessione di ciascun lotto, cioè il pagamento di un corrispettivo congruamente parametrato anche agli oneri legati all'attività fino ad allora compiuta dalla Teleos a beneficio di ciascun lotto ... L'opportunità di individuare il ventilato danno, e la sua misura, conduce direttamente alla necessita di espletare l'attività di verifica appena specificata. La Corte ha quindi disposto la c.t.u. mancata in primo grado, chiedendo al consulente se ... i corrispettivi incassati dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a seguito delle vendite dei lotti inerenti alla lottizzazione Carcereri siano stati remunerativi dei costi sostenuti dalla società relativi alla convenzione stipulata con Teleos engineering S.r.l.. All'esito della c.t.u. si è ottenuto il positivo accertamento della congruità dei corrispettivi incassati dalla società per le compravendite dei lotti, cioè della loro capacita di essere remunerativi di tutti i costi sostenuti dalla società per l'intera operazione commerciale intrapresa, compresi di quelli di Teleos, e a consentirle di conseguire un adeguato margine di guadagno». 5. — [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e propone ricorso incidentale per un mezzo. 6. — Quest'ultimo ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 7. — Il ricorso contiene due motivi. 7.1. — Il primo mezzo denuncia: «Art. 360 n. 5 c.p.c.. Mancato esame di fatti decisivi per il giudizio. Art. 14 Convenzione di Incarico e l'oggetto dei contratti di compravendita dei lotti non edificati. Erronea individuazione del danno». Si sostiene che la Corte d'appello avrebbe omesso qualsiasi valutazione della condotta dell'amministratore in relazione alla pur dedotta violazione dell'articolo 14 della Convenzione, rilevando la sola violazione dell'articolo 5 7 ed avrebbe omesso di considerare quale fosse l'effettivo oggetto dei contratti di compravendita dei lotti non edificati, ossia nient'altro che aree nude. 7.2. — Il secondo mezzo denuncia: «Art. 360 c. 2 n. 3. Mancata applicazione art. 1223 c.c.. Spese non funzionali all'attività e prive di remunerazione. Danno. Irrilevanza del risultato complessivo dell'operazione economica». Si sostiene, in breve, che la Corte d'appello, nell'escludere la sussistenza del danno in ragione della comunque raggiunta remunerazione dell'investimento, avrebbe violato il precetto dettato dall'articolo 1223 c.c., laddove configura il danno come perdita subita o mancato guadagno, in quanto conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento. 8. — Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 8.1. — Il primo mezzo è inammissibile. Esso deduce omessa considerazione di fatti decisivi e controversi, ai sensi del numero 5 dell'articolo 360 c.p.c.: ma i fatti cui la norma allude sono fatti storici (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053), mentre ciò che viene in considerazione in questo caso non è un fatto storico, bensì l'omessa considerazione del significato da attribuirsi, nel contesto del contratto intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in ordine alla [OSCURATO:PERSONA], all'articolo 14 del medesimo, secondo cui «qualsiasi tipo di operazione commerciale potesse interessare in futuro l'area di cui alla presente convenzione (in modo particolare la sua cessione a terzi) dovrà vincolare le parti subentranti al rispetto degli articoli e dei termini stabiliti nella presente scrittura», previsione, quest'ultima, da leggersi in collegamento con l'articolo 5 del medesimo contratto, ove è stabilito che «qualsiasi tipo di operazione commerciale potesse interessare in futuro l'area di cui alla presente convenzione (in modo particolare la sua cessione a terzi) dovrà vincolare le parti subentranti al rispetto degli articoli e dei termini stabiliti nella presente scrittura». È allora palese che la censura attiene all'interpretazione del testo contrattuale, e si colloca sul piano motivazionale: la qual cosa esime dall'osservare che non è neppur vero che la Corte territoriale non abbia considerato il disposto dell'articolo 14, avendo viceversa affermato, a pagina 9 della sentenza impugnata, essere stato accertato «che nessun danno economico ha patito la società in conseguenza della mancata inclusione delle clausole di cui agli artt. 5 e 14 del contratto 29.1.1997 negli atti di compravendita dei singoli lotti». D'altronde, anche a riqualificare la doglianza come denuncia di una carenza motivazionale eccedente la soglia del minimo costituzionale, nel quadro di applicazione dell'articolo 360, numero 4, c.p.c., in relazione all'articolo 132 c.p.c., essa non coglierebbe nel segno, giacché la pronuncia è sostenuta da una motivazione — che peraltro subito si vedrà essere errata in diritto — non inferiore alla soglia menzionata. 8.2. — È viceversa fondato il secondo mezzo. In corso di causa il giudice di appello ha disposto consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito: «Impregiudicata la questione inerente l'interpretazione dell'articolo 5) della convenzione 19 gennaio 1997 ... dica il CTU se i corrispettivi incassati dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a seguito delle vendite dei lotti inerenti la lottizzazione Carcereri siano stati remunerativi dei costi sostenuti dalla società relativi alla convenzione stipulata con [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.». E, sulla base della risposta data dall'ausiliare, ha deciso la causa ponendo a base della decisione adottata la motivazione che in precedenza si è trascritta. Ora, il quesito rivolto al consulente tecnico d'ufficio era privo di base giuridica, così come lo è la statuizione adottata, rese in violazione dell'articolo 1223 c.c. invocato dall'odierno ricorrente. È cosa nota che detta norma, laddove individua il danno della perdita subita e del mancato guadagno, riflette una prospettiva differenzialista, alla stregua della quale, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, «danno ... è il pregiudizio economico che si riflette in un'effettiva diminuzione del patrimonio, diminuzione data dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del creditore- danneggiato ed il valore che presenterebbe, se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta ...; il danno ... è ... la differente situazione patrimoniale in cui il soggetto danneggiato ... si sarebbe trovato se il fatto in questione non si fosse verificato. Con la precisazione che il danno come diminuzione patrimoniale, secondo la Differenztheorie che ha ispirato tutte le codificazioni mitteleuropee, presuppone che il patrimonio vada valutato non dal punto di vista giuridico, come complesso di diritti valutabili in danaro spettanti ad un soggetto, ma dal punto di vista economico, come complesso di beni o di utilità, costituendo in definitiva il danno un detrimento economico» (Cass. 18 luglio 1989, n. 3352). Di guisa che, una volta constatato l'inadempimento contrattuale, inadempimento nel caso di specie ritenuto dallo stesso giudice di appello («la parte attrice avendo provato la violazione dell'obbligo assunto col cit. art. 5, è onerata ora della prova in ordine alla sussistenza dellidanno e della relativa eziologia»: così a pagina 8 della sentenza impugnata), avrebbe dovuto non già genericamente interrogarsi sul dato, totalmente privo di interesse, se l'investimento attuato da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. fosse o non fosse stato remunerativo dei costi sostenuti dalla società relativi alla convenzione, ma se lo fosse stato nella stessa misura economica che si sarebbe realizzata se l'inadempimento non vi fosse stato e se, dunque, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non avesse corrisposto a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. il compenso per attività di progettazione di costruzioni da erigersi su lotti alienati invece come inedificati. Ed invero, si legge infatti a pagina 4 del ricorso che: «Solo 3 dei 18 lotti ... vennero edificati da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ... Nonostante ciò, circostanza incontestata, l'amministratore unico sig. [OSCURATO:PERSONA], aveva conferito a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., contrariamente a quanto previsto dall'art. 14 della Convenzione, gli incarichi per l'esecuzione delle prestazioni inerenti l'edificazione di tutti i lotti, pagandone, poi, i relativi costi». E siffatta ricostruzione è data per presupposta dalla stessa sentenza impugnata, a pagina 3. Sicché, accertata l'esistenza di una previsione contrattuale in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avrebbero dovuto sostenere la spesa per i soli compensi dovuti a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a fronte dell'edificazione di lotti realizzata da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; accertata l'esistenza di una ulteriore previsione contrattuale contemplante un congegno di traslazione ai terzi acquirenti degli altri lotti del compenso previsto per l'edificazione di essi; accertato l'inadempimento addebitabile al Meneguzzo della previsione contrattuale che prevedeva detto congegno; accertata l'entità dell'esborso sostenuto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a fronte di prestazioni il cui compenso avrebbe dovuto gravare sui terzi acquirenti dei lotti; la Corte territoriale avrebbe dovuto stabilire quale eventuale diminuzione patrimoniale ciò avesse comportato a fronte di quella destinata concretizzarsi in assenza dell'inadempimento. Accertamento che invece non è stato compiuto. 9. — L'unico motivo di ricorso incidentale lamenta l'erroneità della liquidazione delle spese di lite, in misura inferiore al dovuto in applicazione dei parametri applicabili. Il motivo è dunque evidentemente assorbito dalla cassazione con rinvio in accoglimento del secondo motivo di ricorso principale. 10. — La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, che si atterra quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale ed accoglie il secondo, assorbito l'unico motivo di rico
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