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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15177/2026

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, in persona del legale rappresentante protempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Galanti– controricorrente –avverso la sentenza n. 215/3/2022 della Commissione tributariaregionale delle Marche, depositata il 22/2/2022.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnò dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Pesaro l’atto di contestazione conil quale l’Agenzia delle entrate le aveva irrogato la sanzione previstadall’art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471 del 1997 per l’omessaregolarizzazione di un acquisto di beni con aliquota inferiore a quelladovuta.

In particolare, l’Ufficio riteneva che, in relazione ad uncontratto stipulato nel luglio del 2010, avente ad oggetto la vendita diimmobili comprendenti anche due unità ad uso negozio in corso dicostruzione, che vedeva la detta società quale acquirente, fosse stataerroneamente applicata l’aliquota agevolata Iva al 10% quale previstadal n. 127-quinquiesdecies della Tabella “A”, Parte III, allegata ald.P.R. n. 633 del 1972, disposizione applicabile alle sole cessioni diimmobili interessati da interventi già conclusi al momento dellacessione.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso.3. – [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale delle Marche, investitadell’appello dell’Agenzia delle entrate, respinse il gravame,evidenziando, in linea con quanto già affermato dal Giudice provinciale,Numero registro generale 22285/2022Numero sezionale 3237/2026Numero di raccolta generale 15177/2026Data pubblicazione 20/05/2026che l’applicazione del beneficio fiscale di cui al n. 127-quinquiesdeciesdella Tabella “A”, Parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 fossestata frutto di un mero errore, emendabile dal contribuente edeffettivamente emendato allorché le due società contraenti avevanochiesto, in un momento successivo e tramite istanza di annullamentoin autotutela dell’avviso di accertamento, l’applicazione alla cessioneper cui è causa dell’analoga agevolazione prevista dal n. 127-undeciesdella Tabella “A”, Parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972,riguardante le cessioni, da parte di imprese costruttrici, di fabbricati oloro porzioni, diversi dalle abitazioni, ancorché non ultimati, purchépermanga l’originaria destinazione; e che, comunque, la sanzione perl’applicazione di un’erronea aliquota Iva non poteva far capoall’acquirente, dovendo invece gravare esclusivamente sul soggettoche aveva emesso la fattura.4. – Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate haproposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi, cui la [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso, ulteriormenteillustrato da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Va innanzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso,sollevata dalla controricorrente in ragione della mancata indicazione, inspregio al principio di autosufficienza, dei documenti sui qualil’impugnazione si fonda.

Sul punto è sufficiente evidenziare che, comesarà più chiaro nell’esposizione dei due motivi di ricorso, questi investonoquestioni di diritto che attengono esclusivamente all’interpretazione dinorme, e per la cui risoluzione sono del tutto irrilevanti eventuali supportidocumentali.2. – Ciò posto, con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2, comma 8-bisd.P.R. n. 322 del 1998 nonché della disposizione di cui al n. 127-Numero registro generale 22285/2022Numero sezionale 3237/2026Numero di raccolta generale 15177/2026Data pubblicazione 20/05/2026quinquiesdecies della Tabella “A”, Parte III, allegata al d.P.R. n. 633del 1972 giacché la sentenza impugnata ha ritenuto emendabilel’errore commesso nell’individuazione dell’agevolazione fiscaleapplicabile alla cessione, pur essendo decorso il termine prescritto dallalegge per la rettifica mediante dichiarazione integrativa, e pur nonpotendosi emendare l’errore in sede giudiziaria, essendo siffattaemendabilità prevista solo per quelle dichiarazioni fiscali aventi naturadi esternazione di scienza, e non anche per quelle, com’era quella dispecie, costituenti manifestazione di volontà negoziale.3. – Il motivo è fondato.3.1. – Secondo il consolidato orientamento di questa Corte il principiodi generale emendabilità della dichiarazione fiscale si riferisce all’ipotesiordinaria nella quale la stessa rivesta carattere di mera dichiarazionedi scienza, mentre, nelle parti in cui abbia carattere negoziale lo stessonon opera, salvo che il contribuente dimostri il carattere essenziale edobiettivamente riconoscibile dell’errore in cui sia incorso, ai sensi degliartt. 1427 e ss. c.c. (tra le tante Cass. n. 35133/2022).

Sulla base di taleorientamento si è dunque affermato che le scelte che il contribuente puòoperare, ad esempio per avvalersi di un beneficio fiscale, implicano unamanifestazione di volontà, cui la concessione del beneficio è subordinata,avente valore di atto negoziale, la quale è, in quanto tale, irretrattabileanche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosseconosciuto o conoscibile dall’amministrazione (Cass. n. 31237/2019).Sulla base dell’esposto orientamento, la dichiarazione con la quale icontraenti, all’art. 10 del contratto di compravendita per cui è causa,hanno espresso di voler vedere applicata all’operazione l’aliquotaagevolata di cui al n. 127-quinquiesdecies della Tabella “A”, Parte III,allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 non si risolve in una meradichiarazione ricognitiva di dati o fatti rilevanti ai fini delladeterminazione dell’obbligazione tributaria, ma integra unaNumero registro generale 22285/2022Numero sezionale 3237/2026Numero di raccolta generale 15177/2026Data pubblicazione 20/05/2026manifestazione di volontà con la quale le parti del negozio hannoespresso una precisa scelta in ordine all’applicazione di un beneficiofiscale, ricollegandolo a particolari presupposti contemplati da unaspecifica disposizione normativa.A prescindere dal fatto che l’errore abbia o meno determinato unnocumento in termini di gettito fiscale, la fattura nella specie emessa,riportando in modo non conforme al vero la natura e la qualità dei beniceduti, dati che vanno necessariamente indicati ai sensi dell’art. 21,comma 2, lett. b), d.P.R. n. 633 del 1972, è irregolare, sicchésussisteva in capo alla società cessionaria un obbligo diregolarizzazione ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471 del 1997nella sua formulazione applicabile ratione temporis.Nel caso di specie, poi, l’errore, diversamente da quanto sostenutodalla contribuente, non era affatto ininfluente sotto il profilo finanziariogiacché è incontroverso che la volontà di avvalersi della agevolazionefiscale ai sensi della (inapplicabile) disposizione di cui al ridetto n. 127-quinquiesdecies era stata originariamente espressa in contratto conriguardo all’intero complesso dei beni immobili compravenduti,comprendente anche beni (garage e posti auto) per i quali nonsussistevano le condizioni di applicabilità dell’aliquota agevolata al 10%né ai sensi dell’appena citato n. 127-quinquiesdecies, né ai sensi del n.127-undecies.

La successiva rettifica ha infatti riguardato solo le unitàimmobiliari destinate a negozi.3.2. – La sentenza impugnata, nell’affermare che l’erroredichiarativo commesso nella vicenda in esame costituisse erroreemendabile in ogni caso e che, comunque, l’atto di compravendita inquestione fosse «sostanzialmente meritevole della applicazionedell’aliquota agevolata» la quale non poteva essere negata solo perchéera stata invocata una norma piuttosto che un’altra, si è dunque postain contrasto con i principi giurisprudenziali dianzi esposti.Numero registro generale 22285/2022Numero sezionale 3237/2026Numero di raccolta generale 15177/2026Data pubblicazione 20/05/2026Spetterà alla fase di rinvio riesaminare la vicenda alla luce deicanoni ermeneutici chiariti, valutando anche se nella specie ricorresseo meno l’essenzialità e la riconoscibilità dell’errore commesso daicontraenti nell’atto di compravendita, riconoscibilità invero invocatadalla contribuente nel corso del giudizio di merito.4. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 6,comma 8, d.lgs. n. 471 del 1997 per avere la sentenza impugnataerroneamente affermato, in contrasto con la lettera della disposizionetesté citata, che il solo soggetto chiamato a rispondere delle erroneeindicazioni contenute nella fattura è il cedente che l’ha emessa.5. – Il motivo, che censura l’ulteriore ratio decidendi su cui si fonda lapronuncia del Giudice d’appello, è fondato.5.1. – Sulla questione ora in esame la sentenza impugnata harichiamato il principio, ben saldo nella giurisprudenza di legittimità, percui in tema di Iva l’art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471 del 1997, in base alquale il cessionario di un bene o il committente di un servizio è tenuto aregolarizzare l’operazione imponibile posta in essere dal cedente o dalprestatore senza emissione di fattura o con fattura irregolare, implica ilsolo obbligo di verificarne la regolarità formale, con riferimento al datocronologico della ricezione della fattura nei termini di legge ed allasussistenza dei suoi requisiti essenziali, individuati dall’art. 21 d.P.R. n.633 del 1972, e non esige invece il controllo sostanziale della correttaqualificazione fiscale dell’operazione, come si desume dalla circostanzache l’esenzione del cessionario/committente dall’irrogazione dellasanzione pecuniaria è subordinata al pagamento della maggiore impostaeventualmente dovuta proprio in base ai dati risultanti dallo stessodocumento (aliquota, ammontare dell’imposta e dell'imponibile) e non aquello dell’intera imposta dovuta in base alla corretta valutazione dellaNumero registro generale 22285/2022Numero sezionale 3237/2026Numero di raccolta generale 15177/2026Data pubblicazione 20/05/2026qualificazione fiscale dell’operazione (così, ex plurimis, Cass. n.2618372014).Tale principio riposa sulla ratio che l’inclusione, fra i compiti delcessionario o committente, di un apprezzamento critico su quantol’emittente di fattura completa dichiari in ordine alla non imponibilitàdell’operazione o comunque all’applicazione ad essa di un determinatoregime fiscale, trasformerebbe l’obbligato in rivalsa in un collaboratorecon supplenza in funzioni di esclusiva pertinenza dell’Ufficio finanziario,introducendo una sorta di “accertamento privato” in rettifica delladichiarazione del debitore d’imposta.

Una dilatazione delle incombenze indiscorso non sarebbe del resto coerente con il contestuale obbligo delsoggetto tenuto alla regolarizzazione della fattura altrui di pagarel’imposta non versata o versata in misura insufficiente (in questi terminiCass. n. 1841/2000).Siffatta ratio, tuttavia, presuppone che il cessionario/committente sia“passivo” dinanzi alla – ossia, in definitiva, subisca la – disciplina fiscaledell’operazione individuata in autonomia come applicabile dalcedente/prestatore, in tal caso non potendo il primo trasformarsi,anticipatamente e sostitutivamente rispetto all’autorità fiscale, incontrollore del secondo.

Nel caso in cui, invece, il cessionario/committentedi per sé possieda elementi valutativi ulteriori rispetto alla fattura,pertinenti alla sua stessa sfera imprenditoriale in funzione dei rapporticontrattuali con il cedente/prestatore, il suo apprezzamento critico nonpuò che elevarsi di conseguenza: donde il generale obbligo di verifica dellaregolarità (solo) formale della fattura ben può evolvere anche – in ragionee nei limiti di detti elementi – nell’attingimento del profilo di coerenzaestrinseca della qualificazione fiscale dell’operazione (v.

Cass. n.32252/2024).Va poi osservato che nel caso, come quello da ultimo considerato, dicessionario/committente in possesso di elementi valutativi ulterioriNumero registro generale 22285/2022Numero sezionale 3237/2026Numero di raccolta generale 15177/2026Data pubblicazione 20/05/2026rispetto alla fattura, allo stesso non viene addossato alcun obbligo diapprofondimento, continuando egli ad esser tenuto ad mera verifica diconformità della fattura, quantunque non (più) solo intrinseca, alla lucecioè esclusivamente del suo quadro letterale, ma anche estrinseca, allaluce altresì di quegli elementi documentali a lui noti da cui discende lapiana applicabilità di un determinato regime Iva.5.2. – La sentenza impugnata, nell’affermare sic et simpliciter chel’unico responsabile dell’aliquota Iva applicata alla cessione è colui cheemette la fattura, con conseguente esonero di responsabilità per la societàcessionaria, non è stata compiutamente aderente al quadrogiurisprudenziale sopra tratteggiato, avendo in particolare omesso diverificare se la società cessionaria, anche alla stregua della suaqualificazione professionale nel settore del mercato immobiliare,possedesse o meno le informazioni necessarie per individuare, sulla basedi un puro e semplice riscontro documentale, il corretto regime dell’Iva,derivandone, in caso di esito positivo di tale verifica, la necessità per lacessionaria di procedere alla regolarizzazione della fattura.Anche su tale punto si impone, pertanto, un nuovo accertamento daparte del giudice del rinvio.6. – In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenzaimpugnata cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado delle Marche, in diversa composizione, che provvederà anche aregolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso in relazione ad entrambi i suoi motivi;cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione.Numero registro generale 22285/2022Numero sezionale 3237/2026Numero di raccolta generale 15177/2026Data pubblicazione 20/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, in persona del legale rappresentante protempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Galanti– controricorrente –avverso la sentenza n. 215/3/2022 della Commissione tributariaregionale delle Marche, depositata il 22/2/2022.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnò dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Pesaro l’atto di contestazione conil quale l’Agenzia delle entrate le aveva irrogato la sanzione previstadall’art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471 del 1997 per l’omessaregolarizzazione di un acquisto di beni con aliquota inferiore a quelladovuta. In particolare, l’Ufficio riteneva che, in relazione ad uncontratto stipulato nel luglio del 2010, avente ad oggetto la vendita diimmobili comprendenti anche due unità ad uso negozio in corso dicostruzione, che vedeva la detta società quale acquirente, fosse stataerroneamente applicata l’aliquota agevolata Iva al 10% quale previstadal n. 127-quinquiesdecies della Tabella “A”, Parte III, allegata ald.P.R. n. 633 del 1972, disposizione applicabile alle sole cessioni diimmobili interessati da interventi già conclusi al momento dellacessione.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso.3. – [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale delle Marche, investitadell’appello dell’Agenzia delle entrate, respinse il gravame,evidenziando, in linea con quanto già affermato dal Giudice provinciale,Numero registro generale 22285/2022Numero sezionale 3237/2026Numero di raccolta generale 15177/2026Data pubblicazione 20/05/2026che l’applicazione del beneficio fiscale di cui al n. 127-quinquiesdeciesdella Tabella “A”, Parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 fossestata frutto di un mero errore, emendabile dal contribuente edeffettivamente emendato allorché le due società contraenti avevanochiesto, in un momento successivo e tramite istanza di annullamentoin autotutela dell’avviso di accertamento, l’applicazione alla cessioneper cui è causa dell’analoga agevolazione prevista dal n. 127-undeciesdella Tabella “A”, Parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972,riguardante le cessioni, da parte di imprese costruttrici, di fabbricati oloro porzioni, diversi dalle abitazioni, ancorché non ultimati, purchépermanga l’originaria destinazione; e che, comunque, la sanzione perl’applicazione di un’erronea aliquota Iva non poteva far capoall’acquirente, dovendo invece gravare esclusivamente sul soggettoche aveva emesso la fattura.4. – Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate haproposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi, cui la [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso, ulteriormenteillustrato da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Va innanzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso,sollevata dalla controricorrente in ragione della mancata indicazione, inspregio al principio di autosufficienza, dei documenti sui qualil’impugnazione si fonda. Sul punto è sufficiente evidenziare che, comesarà più chiaro nell’esposizione dei due motivi di ricorso, questi investonoquestioni di diritto che attengono esclusivamente all’interpretazione dinorme, e per la cui risoluzione sono del tutto irrilevanti eventuali supportidocumentali.2. – Ciò posto, con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2, comma 8-bisd.P.R. n. 322 del 1998 nonché della disposizione di cui al n. 127-Numero registro generale 22285/2022Numero sezionale 3237/2026Numero di raccolta generale 15177/2026Data pubblicazione 20/05/2026quinquiesdecies della Tabella “A”, Parte III, allegata al d.P.R. n. 633del 1972 giacché la sentenza impugnata ha ritenuto emendabilel’errore commesso nell’individuazione dell’agevolazione fiscaleapplicabile alla cessione, pur essendo decorso il termine prescritto dallalegge per la rettifica mediante dichiarazione integrativa, e pur nonpotendosi emendare l’errore in sede giudiziaria, essendo siffattaemendabilità prevista solo per quelle dichiarazioni fiscali aventi naturadi esternazione di scienza, e non anche per quelle, com’era quella dispecie, costituenti manifestazione di volontà negoziale.3. – Il motivo è fondato.3.1. – Secondo il consolidato orientamento di questa Corte il principiodi generale emendabilità della dichiarazione fiscale si riferisce all’ipotesiordinaria nella quale la stessa rivesta carattere di mera dichiarazionedi scienza, mentre, nelle parti in cui abbia carattere negoziale lo stessonon opera, salvo che il contribuente dimostri il carattere essenziale edobiettivamente riconoscibile dell’errore in cui sia incorso, ai sensi degliartt. 1427 e ss. c.c. (tra le tante Cass. n. 35133/2022). Sulla base di taleorientamento si è dunque affermato che le scelte che il contribuente puòoperare, ad esempio per avvalersi di un beneficio fiscale, implicano unamanifestazione di volontà, cui la concessione del beneficio è subordinata,avente valore di atto negoziale, la quale è, in quanto tale, irretrattabileanche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosseconosciuto o conoscibile dall’amministrazione (Cass. n. 31237/2019).Sulla base dell’esposto orientamento, la dichiarazione con la quale icontraenti, all’art. 10 del contratto di compravendita per cui è causa,hanno espresso di voler vedere applicata all’operazione l’aliquotaagevolata di cui al n. 127-quinquiesdecies della Tabella “A”, Parte III,allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 non si risolve in una meradichiarazione ricognitiva di dati o fatti rilevanti ai fini delladeterminazione dell’obbligazione tributaria, ma integra unaNumero registro generale 22285/2022Numero sezionale 3237/2026Numero di raccolta generale 15177/2026Data pubblicazione 20/05/2026manifestazione di volontà con la quale le parti del negozio hannoespresso una precisa scelta in ordine all’applicazione di un beneficiofiscale, ricollegandolo a particolari presupposti contemplati da unaspecifica disposizione normativa.A prescindere dal fatto che l’errore abbia o meno determinato unnocumento in termini di gettito fiscale, la fattura nella specie emessa,riportando in modo non conforme al vero la natura e la qualità dei beniceduti, dati che vanno necessariamente indicati ai sensi dell’art. 21,comma 2, lett. b), d.P.R. n. 633 del 1972, è irregolare, sicchésussisteva in capo alla società cessionaria un obbligo diregolarizzazione ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471 del 1997nella sua formulazione applicabile ratione temporis.Nel caso di specie, poi, l’errore, diversamente da quanto sostenutodalla contribuente, non era affatto ininfluente sotto il profilo finanziariogiacché è incontroverso che la volontà di avvalersi della agevolazionefiscale ai sensi della (inapplicabile) disposizione di cui al ridetto n. 127-quinquiesdecies era stata originariamente espressa in contratto conriguardo all’intero complesso dei beni immobili compravenduti,comprendente anche beni (garage e posti auto) per i quali nonsussistevano le condizioni di applicabilità dell’aliquota agevolata al 10%né ai sensi dell’appena citato n. 127-quinquiesdecies, né ai sensi del n.127-undecies. La successiva rettifica ha infatti riguardato solo le unitàimmobiliari destinate a negozi.3.2. – La sentenza impugnata, nell’affermare che l’erroredichiarativo commesso nella vicenda in esame costituisse erroreemendabile in ogni caso e che, comunque, l’atto di compravendita inquestione fosse «sostanzialmente meritevole della applicazionedell’aliquota agevolata» la quale non poteva essere negata solo perchéera stata invocata una norma piuttosto che un’altra, si è dunque postain contrasto con i principi giurisprudenziali dianzi esposti.Numero registro generale 22285/2022Numero sezionale 3237/2026Numero di raccolta generale 15177/2026Data pubblicazione 20/05/2026Spetterà alla fase di rinvio riesaminare la vicenda alla luce deicanoni ermeneutici chiariti, valutando anche se nella specie ricorresseo meno l’essenzialità e la riconoscibilità dell’errore commesso daicontraenti nell’atto di compravendita, riconoscibilità invero invocatadalla contribuente nel corso del giudizio di merito.4. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 6,comma 8, d.lgs. n. 471 del 1997 per avere la sentenza impugnataerroneamente affermato, in contrasto con la lettera della disposizionetesté citata, che il solo soggetto chiamato a rispondere delle erroneeindicazioni contenute nella fattura è il cedente che l’ha emessa.5. – Il motivo, che censura l’ulteriore ratio decidendi su cui si fonda lapronuncia del Giudice d’appello, è fondato.5.1. – Sulla questione ora in esame la sentenza impugnata harichiamato il principio, ben saldo nella giurisprudenza di legittimità, percui in tema di Iva l’art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471 del 1997, in base alquale il cessionario di un bene o il committente di un servizio è tenuto aregolarizzare l’operazione imponibile posta in essere dal cedente o dalprestatore senza emissione di fattura o con fattura irregolare, implica ilsolo obbligo di verificarne la regolarità formale, con riferimento al datocronologico della ricezione della fattura nei termini di legge ed allasussistenza dei suoi requisiti essenziali, individuati dall’art. 21 d.P.R. n.633 del 1972, e non esige invece il controllo sostanziale della correttaqualificazione fiscale dell’operazione, come si desume dalla circostanzache l’esenzione del cessionario/committente dall’irrogazione dellasanzione pecuniaria è subordinata al pagamento della maggiore impostaeventualmente dovuta proprio in base ai dati risultanti dallo stessodocumento (aliquota, ammontare dell’imposta e dell'imponibile) e non aquello dell’intera imposta dovuta in base alla corretta valutazione dellaNumero registro generale 22285/2022Numero sezionale 3237/2026Numero di raccolta generale 15177/2026Data pubblicazione 20/05/2026qualificazione fiscale dell’operazione (così, ex plurimis, Cass. n.2618372014).Tale principio riposa sulla ratio che l’inclusione, fra i compiti delcessionario o committente, di un apprezzamento critico su quantol’emittente di fattura completa dichiari in ordine alla non imponibilitàdell’operazione o comunque all’applicazione ad essa di un determinatoregime fiscale, trasformerebbe l’obbligato in rivalsa in un collaboratorecon supplenza in funzioni di esclusiva pertinenza dell’Ufficio finanziario,introducendo una sorta di “accertamento privato” in rettifica delladichiarazione del debitore d’imposta. Una dilatazione delle incombenze indiscorso non sarebbe del resto coerente con il contestuale obbligo delsoggetto tenuto alla regolarizzazione della fattura altrui di pagarel’imposta non versata o versata in misura insufficiente (in questi terminiCass. n. 1841/2000).Siffatta ratio, tuttavia, presuppone che il cessionario/committente sia“passivo” dinanzi alla – ossia, in definitiva, subisca la – disciplina fiscaledell’operazione individuata in autonomia come applicabile dalcedente/prestatore, in tal caso non potendo il primo trasformarsi,anticipatamente e sostitutivamente rispetto all’autorità fiscale, incontrollore del secondo. Nel caso in cui, invece, il cessionario/committentedi per sé possieda elementi valutativi ulteriori rispetto alla fattura,pertinenti alla sua stessa sfera imprenditoriale in funzione dei rapporticontrattuali con il cedente/prestatore, il suo apprezzamento critico nonpuò che elevarsi di conseguenza: donde il generale obbligo di verifica dellaregolarità (solo) formale della fattura ben può evolvere anche – in ragionee nei limiti di detti elementi – nell’attingimento del profilo di coerenzaestrinseca della qualificazione fiscale dell’operazione (v. Cass. n.32252/2024).Va poi osservato che nel caso, come quello da ultimo considerato, dicessionario/committente in possesso di elementi valutativi ulterioriNumero registro generale 22285/2022Numero sezionale 3237/2026Numero di raccolta generale 15177/2026Data pubblicazione 20/05/2026rispetto alla fattura, allo stesso non viene addossato alcun obbligo diapprofondimento, continuando egli ad esser tenuto ad mera verifica diconformità della fattura, quantunque non (più) solo intrinseca, alla lucecioè esclusivamente del suo quadro letterale, ma anche estrinseca, allaluce altresì di quegli elementi documentali a lui noti da cui discende lapiana applicabilità di un determinato regime Iva.5.2. – La sentenza impugnata, nell’affermare sic et simpliciter chel’unico responsabile dell’aliquota Iva applicata alla cessione è colui cheemette la fattura, con conseguente esonero di responsabilità per la societàcessionaria, non è stata compiutamente aderente al quadrogiurisprudenziale sopra tratteggiato, avendo in particolare omesso diverificare se la società cessionaria, anche alla stregua della suaqualificazione professionale nel settore del mercato immobiliare,possedesse o meno le informazioni necessarie per individuare, sulla basedi un puro e semplice riscontro documentale, il corretto regime dell’Iva,derivandone, in caso di esito positivo di tale verifica, la necessità per lacessionaria di procedere alla regolarizzazione della fattura.Anche su tale punto si impone, pertanto, un nuovo accertamento daparte del giudice del rinvio.6. – In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenzaimpugnata cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado delle Marche, in diversa composizione, che provvederà anche aregolare le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso in relazione ad entrambi i suoi motivi;cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione.Numero registro generale 22285/2022Numero sezionale 3237/2026Numero di raccolta generale 15177/2026Data pubblicazione 20/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2026Il Presidente