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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 ottobre 2025

Cassazione n. 28076/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 00308/2025R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain FIRENZE, [OSCURATO:PERSONA]’IACOPINO N. 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE FIRENZE n. 3424 /20 24 depositata il 4/11/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Presidente dr.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], già difensore d’ufficio di [OSCURATO:PERSONA], proponeva opposizione contro il provvedimento di liquidazione del compenso del Tribunale di Firenze, in data 12aprile 2024.

Con l’ordinanza impugnata il medesimo Tribunale accoglieva l’opposizione, riconoscendo allaMaischberger la somma di € 630 , 34 oltre accessori, ma compensava le spese di quest’ultimo, “considerata la contumacia del Ministero della Giustizia che pertanto non ha svolto attività difensiva”.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

Il Ministero della Giustiziaè rimasto intimato.

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale , pur accogliendo l’opposizione, avrebbe erroneamente compensato le spese della stessa.

Mediante il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., stante la mancanza assoluta di motivazione o l’enunciazione di ragioni del tutto erronee o illogiche.

Le censure, che possono essere scrutinate congiuntamente, sono fondate.

In presenza di accoglimento dell’opposizione, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare le spese in favore della parte vittoriosa, non potendosi ritenere sufficiente, per giustificare la decisione di compensarle, il semplice richiamo alla “contumacia del Ministero della Giustizia che pertanto non ha svolto attività difensiva” contenuto nel provvedimento impugnato, né potendosi valorizzare la circostanza che l’Amministrazione abbia scelto di non resistere.

La compensazione delle spese, infatti, è ammessa soltanto nei limitati casi previsti dall’art. 92, secondo comma, c.p.c., tra i quali comunque non rientra, secondo il più recente orientamento di questa Corte, l’ipotesi dell’accoglimento solo parziale della domanda articolata in unico capo, dovendosi tener conto, al riguardo, del principio secondo cui “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022; Sez. 2, n. 993 del 15 gennaio 2025; Sez. 2, n. 833 del 13 gennaio 2025).

In definitiva, il ricorso va accolto, nei limiti di cui in motivazione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.

Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., con liquidazione a favore del ricorrente della somma di € 350 oltre accessori per la fase di opposizione.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., liquida a favore di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di spese per il giudizio di opposizione, la somma di € 350,00 per compensi, oltre rimborso delle spese accessorie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti.

Condanna altresì la parte controricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 350,00per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cpaed accessori tutti, nonché € 100,00p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 00308/2025R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain FIRENZE, [OSCURATO:PERSONA]’IACOPINO N. 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE FIRENZE n. 3424 /20 24 depositata il 4/11/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Presidente dr.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], già difensore d’ufficio di [OSCURATO:PERSONA], proponeva opposizione contro il provvedimento di liquidazione del compenso del Tribunale di Firenze, in data 12aprile 2024. Con l’ordinanza impugnata il medesimo Tribunale accoglieva l’opposizione, riconoscendo allaMaischberger la somma di € 630 , 34 oltre accessori, ma compensava le spese di quest’ultimo, “considerata la contumacia del Ministero della Giustizia che pertanto non ha svolto attività difensiva”. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Il Ministero della Giustiziaè rimasto intimato. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale , pur accogliendo l’opposizione, avrebbe erroneamente compensato le spese della stessa. Mediante il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., stante la mancanza assoluta di motivazione o l’enunciazione di ragioni del tutto erronee o illogiche. Le censure, che possono essere scrutinate congiuntamente, sono fondate. In presenza di accoglimento dell’opposizione, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare le spese in favore della parte vittoriosa, non potendosi ritenere sufficiente, per giustificare la decisione di compensarle, il semplice richiamo alla “contumacia del Ministero della Giustizia che pertanto non ha svolto attività difensiva” contenuto nel provvedimento impugnato, né potendosi valorizzare la circostanza che l’Amministrazione abbia scelto di non resistere. La compensazione delle spese, infatti, è ammessa soltanto nei limitati casi previsti dall’art. 92, secondo comma, c.p.c., tra i quali comunque non rientra, secondo il più recente orientamento di questa Corte, l’ipotesi dell’accoglimento solo parziale della domanda articolata in unico capo, dovendosi tener conto, al riguardo, del principio secondo cui “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022; Sez. 2, n. 993 del 15 gennaio 2025; Sez. 2, n. 833 del 13 gennaio 2025). In definitiva, il ricorso va accolto, nei limiti di cui in motivazione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., con liquidazione a favore del ricorrente della somma di € 350 oltre accessori per la fase di opposizione. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., liquida a favore di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di spese per il giudizio di opposizione, la somma di € 350,00 per compensi, oltre rimborso delle spese accessorie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti. Condanna altresì la parte controricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 350,00per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cpaed accessori tutti, nonché € 100,00p
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