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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13768/2026

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[OSCURATO:EMAIL]) e MariangelaMASTROGREGORI([OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente –avverso la sentenza n. 5478/19/2016 della Commissione tributariaregionale della LOMBARDIA, depositata il 24/10/2016;Numero registro generale 10288/2017Numero sezionale 2289/2026Numero di raccolta generale 13768/2026Data pubblicazione 12/05/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 11 marzo 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.

In controversia avente per oggetto l’impugnazione di unacartella di pagamento emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perl’anno d’imposta 2008 a seguito di iscrizione a ruolo straordinario exart. 15-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, effettuata sul presupposto delfondato pericolo per il buon esito della riscossione di quantorisultante dal controllo automatizzato ex art. 36‒bis del d.P.R. n. 600del 1973 della dichiarazione modello Unico 2009, con la sentenza inepigrafe indicata la CTR della Lombardia, dichiarato il difetto digiurisdizione sulle somme iscritte a ruolo per contributi INPS, rilevatoaltresì il difetto di legittimazione passiva del concessionario per lariscossione, accoglieva l’appello del contribuente avverso lasfavorevole sentenza di primo grado ritenendo insussistente ilpericulum per la riscossione e, conseguentemente, annullava lacartella impugnata.2.

Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate proponevaricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replicaval’intimato con controricorso.3.

Il contribuente depositava istanza di sospensione del giudizioai sensi della legge n. 197 del 2022.4.

Questa Corte, sul rilievo che ai fini della sospensione delgiudizio era sufficiente la mera dichiarazione della parte legittimatadi volersi avvalere della predetta definizione agevolata, conordinanza n. 10160/2023 accoglieva l’istanza del contribuente edisponeva la sospensione del giudizio fino alla data del 10 luglio 2023ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022.5.

Successivamente, con atto del 21 giugno 2024, l’Agenziaricorrente, sulla scorta della comunicazione della DirezioneProvinciale 2 di Milano, in base alla quale la causa non risultavaNumero registro generale 10288/2017Numero sezionale 2289/2026Numero di raccolta generale 13768/2026Data pubblicazione 12/05/2026interessata da domande di definizione della controversia ex art. 1della L. 197/2022, ha depositato istanza di fissazione dell'udienzaper la decisione del ricorso.È stata quindi fissata l’odierna camera di consiglio ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

La ricorrente con l’unico motivo di ricorso, dedotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, incombinato disposto dagli artt. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 2 deld.lgs. n. 546 del 1992.Sostiene la ricorrente che i giudici di appello, rilevata la mancanzadel requisito del pericolo per la riscossione, ai fini dell’iscrizione a ruolostraordinario ex art. 15-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, avrebberodovuto procedere alla conversione del predetto ruolo straordinario inquello ordinario e, quindi, trattandosi di cartella emessa a seguito dicontrollo automatizzato della dichiarazione, riconoscere la pretesaerariale nei limiti delle somme che potevano essere richieste con ruoloordinario, ovvero per intero con riferimento ai tributi e ai relativiinteressi e per una quota frazionata delle sanzioni, ex art. 19 del d.lgs.n. 472 del 1997.2.

Pare opportuno preliminarmente rilevare, in fatto, che a seguitodi controllo ex art. 36-bis, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 delladichiarazione dei redditi [OSCURATO:PERSONA] 2009, per l’anno d’imposta2008, e alla ritenuta sussistenza di un fondato pericolo per lariscossione delle somme che la società contribuente avrebbe dovutoversare per imposte dirette, IVA e IRAP, nonché per sanzioni edinteressi, l’Agenzia delle entrate procedette all’iscrizione a ruolostraordinaria ex art. 15-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, a seguito dellaquale emise la cartella di pagamento oggetto di impugnazione.Numero registro generale 10288/2017Numero sezionale 2289/2026Numero di raccolta generale 13768/2026Data pubblicazione 12/05/20263.

L’interesse dell’Agenzia delle entrate di procedere ad iscrizione aruolo straordinaria ex art. 15-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 anchenell’ipotesi, come quella di specie, di controllo automatizzato delladichiarazione reddituale - in relazione al quale l’amministrazionefinanziaria può, ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. citato, procedere adiscrizione a ruolo a titolo definitivo sia delle imposte che degli interessie di quota parte delle sanzioni - discende dalla necessità di esigere ilpagamento per intero anche delle sanzioni comminate al contribuente,che non sarebbe consentita in caso di iscrizione a ruolo ordinaria, exart. 14 citato, ostandovi la disposizione di cui all’art. 19, comma 1, deld.lgs. n. 472 del 1997 che prevede che «In caso di ricorso allecommissioni tributarie, anche nei casi in cui non è prevista riscossionefrazionata», come appunto nell’ipotesi di cartella emessa a seguito dicontrollo automatizzato della dichiarazione, «si applicano ledisposizioni dettate dall'articolo 68, commi 1 e 2, del decreto legislativo31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processotributario».In pratica, in detta situazione, a seguito di impugnazione dinanzi algiudice tributario della cartella di pagamento ex artt. 36 bis d.P.R. n.600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, susseguente adiscrizione ruolo ordinaria, le sanzioni potevano essere pretesedall’amministrazione finanziaria non per intero ma nelle quote indicateper ciascun grado di giudizio nel citato art. 68.Non così con la cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizionea ruolo straordinaria.4.

Ciò posto, ricorda il Collegio che secondo la giurisprudenza diquesta Corte la cartella di pagamento che, come nel caso in esame,non segua ad uno specifico atto impositivo già notificato alcontribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'enteimpositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata allastregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gliNumero registro generale 10288/2017Numero sezionale 2289/2026Numero di raccolta generale 13768/2026Data pubblicazione 12/05/2026elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare ilnecessario controllo sulla correttezza dell'imposizione (cfr. Cass. n.22306/2021, che richiama Cass. n. 9799/2017; Cass. n. 28276/2013;Cass.

Sez.

U. n. 11722/2010; Cass. n. 26330/2009) e, nel caso diiscrizione a ruolo straordinaria, che pure è il caso di specie, occorre chela cartella di pagamento dia, altresì, conto - sia pure succintamente -della formazione del ruolo straordinario e, conseguentemente, dellasussistenza del fondato pericolo per la riscossione (cfr. Cass. n.22306/2021, citata, che richiama Cass. n. 12239/2017 nonché Cass.n. 7795/2020).La prima delle citate pronunce (Cass. n. 22306/2021) afferma,condivisibilmente, che «La necessità di indicare, già in sede diemissione della cartella di pagamento, le ragioni che hanno legittimatol'Amministrazione finanziaria alla formazione del ruolo straordinariorisponde, del resto, al principio generale codificato all'art. 7, primocomma, della l. 27 luglio 2000, n. 212, per il quale gli attidell'Amministrazione finanziaria (e, quindi, anche l'emissione del ruolostraordinario) devono essere motivati con riferimento ai presupposti difatto e alle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione; e ciòappunto al fine di consentire il controllo giudiziale sul legittimo eserciziodel potere e l'impugnazione delle parti interessate».5.

Da ciò discendono due conseguenze.5.1.

La prima, che la cartella di pagamento emessa a seguito diiscrizione a ruolo, sia essa ordinaria o straordinaria, dev’essere sempremotivata con riferimento alla pretesa erariale e, nel secondo caso,anche con riferimento alla sussistenza di un fondato pericolo per lariscossione.5.2.

La seconda, che il contribuente che impugna la cartella dipagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo straordinaria hal’onere di contestare entrambi i predetti presupposti giacché, se silimita a contestare, come nel caso di specie, il solo profilo relativo alNumero registro generale 10288/2017Numero sezionale 2289/2026Numero di raccolta generale 13768/2026Data pubblicazione 12/05/2026periculum, il giudice tributario, stante la natura di impugnazione-merito del processo tributario (Cass. n. 24881/2025; n. 31827/2024),non può annullare in toto la cartella di pagamento, ma deve provvederein ordine alla pretesa erariale escludendo i soli effetti dell’iscrizione aruolo straordinaria, conservando, quindi, quegli effetti che derivanodall’iscrizione a ruolo ordinaria.A ben vedere, non si tratta di una vera e propria “conversione”dell’iscrizione a ruolo straordinaria in quella ordinaria, come sostiene laricorrente, ma nel mantenimento degli effetti di una iscrizione a ruolo,quella ordinaria, che è ricompresa necessariamente in quellastraordinaria, sicché il giudice che pronunci sulla pretesa erariale nonincorre nel vizio di ultrapetizione.Va quindi affermato il seguente principio di diritto: «In materia diiscrizione a ruolo ordinaria o straordinaria ex art. 15 del d.P.R. n. 602del 1973, la cartella di pagamento emessa a seguito di controlloautomatizzato della dichiarazione, costituendo il primo ed unico attocon il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, dev’esseremotivata con riferimento alla pretesa erariale e, nel secondo caso,anche con riferimento alla sussistenza di un fondato pericolo per lariscossione, sicché, il contribuente che impugna quest’ultima ha l’oneredi contestare entrambi i predetti presupposti giacché, se si limita acontestare il solo profilo relativo alla sussistenza del fondato pericoloper la riscossione, il giudice tributario, stante la naturadi impugnazione-merito del processo tributario, non può annullare intoto la cartella di pagamento, ma deve provvedere in ordine allapretesa erariale escludendo i soli effetti dell’iscrizione a ruolostraordinaria e conservando quegli derivanti dall’iscrizione a ruoloordinaria, riducendo quindi le sanzioni nei limiti di quanto previstodall’art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992».6.

In estrema sintesi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnatava cassata con rinvio al giudice di appello che riesaminerà la vicendaNumero registro generale 10288/2017Numero sezionale 2289/2026Numero di raccolta generale 13768/2026Data pubblicazione 12/05/2026processuale alla stregua dei principi sopra enunciati e provvederàanche alla regolamentazione delle spese processuali del presentegiudizio di legittimità.

P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma in data 11 marzo 2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:EMAIL]) e MariangelaMASTROGREGORI([OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente –avverso la sentenza n. 5478/19/2016 della Commissione tributariaregionale della LOMBARDIA, depositata il 24/10/2016;Numero registro generale 10288/2017Numero sezionale 2289/2026Numero di raccolta generale 13768/2026Data pubblicazione 12/05/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 11 marzo 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1. In controversia avente per oggetto l’impugnazione di unacartella di pagamento emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perl’anno d’imposta 2008 a seguito di iscrizione a ruolo straordinario exart. 15-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, effettuata sul presupposto delfondato pericolo per il buon esito della riscossione di quantorisultante dal controllo automatizzato ex art. 36‒bis del d.P.R. n. 600del 1973 della dichiarazione modello Unico 2009, con la sentenza inepigrafe indicata la CTR della Lombardia, dichiarato il difetto digiurisdizione sulle somme iscritte a ruolo per contributi INPS, rilevatoaltresì il difetto di legittimazione passiva del concessionario per lariscossione, accoglieva l’appello del contribuente avverso lasfavorevole sentenza di primo grado ritenendo insussistente ilpericulum per la riscossione e, conseguentemente, annullava lacartella impugnata.2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate proponevaricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replicaval’intimato con controricorso.3. Il contribuente depositava istanza di sospensione del giudizioai sensi della legge n. 197 del 2022.4. Questa Corte, sul rilievo che ai fini della sospensione delgiudizio era sufficiente la mera dichiarazione della parte legittimatadi volersi avvalere della predetta definizione agevolata, conordinanza n. 10160/2023 accoglieva l’istanza del contribuente edisponeva la sospensione del giudizio fino alla data del 10 luglio 2023ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022.5. Successivamente, con atto del 21 giugno 2024, l’Agenziaricorrente, sulla scorta della comunicazione della DirezioneProvinciale 2 di Milano, in base alla quale la causa non risultavaNumero registro generale 10288/2017Numero sezionale 2289/2026Numero di raccolta generale 13768/2026Data pubblicazione 12/05/2026interessata da domande di definizione della controversia ex art. 1della L. 197/2022, ha depositato istanza di fissazione dell'udienzaper la decisione del ricorso.È stata quindi fissata l’odierna camera di consiglio ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La ricorrente con l’unico motivo di ricorso, dedotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, incombinato disposto dagli artt. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 2 deld.lgs. n. 546 del 1992.Sostiene la ricorrente che i giudici di appello, rilevata la mancanzadel requisito del pericolo per la riscossione, ai fini dell’iscrizione a ruolostraordinario ex art. 15-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, avrebberodovuto procedere alla conversione del predetto ruolo straordinario inquello ordinario e, quindi, trattandosi di cartella emessa a seguito dicontrollo automatizzato della dichiarazione, riconoscere la pretesaerariale nei limiti delle somme che potevano essere richieste con ruoloordinario, ovvero per intero con riferimento ai tributi e ai relativiinteressi e per una quota frazionata delle sanzioni, ex art. 19 del d.lgs.n. 472 del 1997.2. Pare opportuno preliminarmente rilevare, in fatto, che a seguitodi controllo ex art. 36-bis, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 delladichiarazione dei redditi [OSCURATO:PERSONA] 2009, per l’anno d’imposta2008, e alla ritenuta sussistenza di un fondato pericolo per lariscossione delle somme che la società contribuente avrebbe dovutoversare per imposte dirette, IVA e IRAP, nonché per sanzioni edinteressi, l’Agenzia delle entrate procedette all’iscrizione a ruolostraordinaria ex art. 15-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, a seguito dellaquale emise la cartella di pagamento oggetto di impugnazione.Numero registro generale 10288/2017Numero sezionale 2289/2026Numero di raccolta generale 13768/2026Data pubblicazione 12/05/20263. L’interesse dell’Agenzia delle entrate di procedere ad iscrizione aruolo straordinaria ex art. 15-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 anchenell’ipotesi, come quella di specie, di controllo automatizzato delladichiarazione reddituale - in relazione al quale l’amministrazionefinanziaria può, ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. citato, procedere adiscrizione a ruolo a titolo definitivo sia delle imposte che degli interessie di quota parte delle sanzioni - discende dalla necessità di esigere ilpagamento per intero anche delle sanzioni comminate al contribuente,che non sarebbe consentita in caso di iscrizione a ruolo ordinaria, exart. 14 citato, ostandovi la disposizione di cui all’art. 19, comma 1, deld.lgs. n. 472 del 1997 che prevede che «In caso di ricorso allecommissioni tributarie, anche nei casi in cui non è prevista riscossionefrazionata», come appunto nell’ipotesi di cartella emessa a seguito dicontrollo automatizzato della dichiarazione, «si applicano ledisposizioni dettate dall'articolo 68, commi 1 e 2, del decreto legislativo31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processotributario».In pratica, in detta situazione, a seguito di impugnazione dinanzi algiudice tributario della cartella di pagamento ex artt. 36 bis d.P.R. n.600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, susseguente adiscrizione ruolo ordinaria, le sanzioni potevano essere pretesedall’amministrazione finanziaria non per intero ma nelle quote indicateper ciascun grado di giudizio nel citato art. 68.Non così con la cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizionea ruolo straordinaria.4. Ciò posto, ricorda il Collegio che secondo la giurisprudenza diquesta Corte la cartella di pagamento che, come nel caso in esame,non segua ad uno specifico atto impositivo già notificato alcontribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'enteimpositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata allastregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gliNumero registro generale 10288/2017Numero sezionale 2289/2026Numero di raccolta generale 13768/2026Data pubblicazione 12/05/2026elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare ilnecessario controllo sulla correttezza dell'imposizione (cfr. Cass. n.22306/2021, che richiama Cass. n. 9799/2017; Cass. n. 28276/2013;Cass. Sez. U. n. 11722/2010; Cass. n. 26330/2009) e, nel caso diiscrizione a ruolo straordinaria, che pure è il caso di specie, occorre chela cartella di pagamento dia, altresì, conto - sia pure succintamente -della formazione del ruolo straordinario e, conseguentemente, dellasussistenza del fondato pericolo per la riscossione (cfr. Cass. n.22306/2021, citata, che richiama Cass. n. 12239/2017 nonché Cass.n. 7795/2020).La prima delle citate pronunce (Cass. n. 22306/2021) afferma,condivisibilmente, che «La necessità di indicare, già in sede diemissione della cartella di pagamento, le ragioni che hanno legittimatol'Amministrazione finanziaria alla formazione del ruolo straordinariorisponde, del resto, al principio generale codificato all'art. 7, primocomma, della l. 27 luglio 2000, n. 212, per il quale gli attidell'Amministrazione finanziaria (e, quindi, anche l'emissione del ruolostraordinario) devono essere motivati con riferimento ai presupposti difatto e alle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione; e ciòappunto al fine di consentire il controllo giudiziale sul legittimo eserciziodel potere e l'impugnazione delle parti interessate».5. Da ciò discendono due conseguenze.5.1. La prima, che la cartella di pagamento emessa a seguito diiscrizione a ruolo, sia essa ordinaria o straordinaria, dev’essere sempremotivata con riferimento alla pretesa erariale e, nel secondo caso,anche con riferimento alla sussistenza di un fondato pericolo per lariscossione.5.2. La seconda, che il contribuente che impugna la cartella dipagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo straordinaria hal’onere di contestare entrambi i predetti presupposti giacché, se silimita a contestare, come nel caso di specie, il solo profilo relativo alNumero registro generale 10288/2017Numero sezionale 2289/2026Numero di raccolta generale 13768/2026Data pubblicazione 12/05/2026periculum, il giudice tributario, stante la natura di impugnazione-merito del processo tributario (Cass. n. 24881/2025; n. 31827/2024),non può annullare in toto la cartella di pagamento, ma deve provvederein ordine alla pretesa erariale escludendo i soli effetti dell’iscrizione aruolo straordinaria, conservando, quindi, quegli effetti che derivanodall’iscrizione a ruolo ordinaria.A ben vedere, non si tratta di una vera e propria “conversione”dell’iscrizione a ruolo straordinaria in quella ordinaria, come sostiene laricorrente, ma nel mantenimento degli effetti di una iscrizione a ruolo,quella ordinaria, che è ricompresa necessariamente in quellastraordinaria, sicché il giudice che pronunci sulla pretesa erariale nonincorre nel vizio di ultrapetizione.Va quindi affermato il seguente principio di diritto: «In materia diiscrizione a ruolo ordinaria o straordinaria ex art. 15 del d.P.R. n. 602del 1973, la cartella di pagamento emessa a seguito di controlloautomatizzato della dichiarazione, costituendo il primo ed unico attocon il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, dev’esseremotivata con riferimento alla pretesa erariale e, nel secondo caso,anche con riferimento alla sussistenza di un fondato pericolo per lariscossione, sicché, il contribuente che impugna quest’ultima ha l’oneredi contestare entrambi i predetti presupposti giacché, se si limita acontestare il solo profilo relativo alla sussistenza del fondato pericoloper la riscossione, il giudice tributario, stante la naturadi impugnazione-merito del processo tributario, non può annullare intoto la cartella di pagamento, ma deve provvedere in ordine allapretesa erariale escludendo i soli effetti dell’iscrizione a ruolostraordinaria e conservando quegli derivanti dall’iscrizione a ruoloordinaria, riducendo quindi le sanzioni nei limiti di quanto previstodall’art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992».6. In estrema sintesi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnatava cassata con rinvio al giudice di appello che riesaminerà la vicendaNumero registro generale 10288/2017Numero sezionale 2289/2026Numero di raccolta generale 13768/2026Data pubblicazione 12/05/2026processuale alla stregua dei principi sopra enunciati e provvederàanche alla regolamentazione delle spese processuali del presentegiudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma in data 11 marzo 2026Il Presidente
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