Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 maggio 2025

Cassazione n. 08579/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Bari avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Bari visti gli atti, letto il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con dispositivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], decidendo sull'istanza di riesame ex art.324 cod. proc. pen. presentata dall'indagata [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Bari, in parziale accoglimento della stessa, ha riformato il decreto di sequestro preventivo emesso il 14/05/2025 dal G.i.p. del medesimo ufficio giudiziario riducendo il valore dei beni da sottoporre a vincolo cautelare.

2. Avverso detto provvedimento il difensore dell'indagata, con atto indirizzato al Tribunale del riesame di Bari, ha proposto (testualmente) “ricorso di riesame in funzione di appello ai sensi dell'art. 310 c.p.p.”, che i giudici del suddetto Tribunale hanno ritenuto di dover riqualificare come ricorso per cassazione trasmettendo gli atti a questa Corte.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de planoai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto avente ad oggetto provvedimento non impugnabile.

Ed invero, alla data di proposizione del ricorso, risultava depositato il solo dispositivo dell'ordinanza con la quale il Tribunale ha deciso sull'istanza di riesame, sprovvista della motivazione che il giudice a quosi era riservato di depositare nel termine di legge.

Ciò detto si deve ribadire quanto costantemente affermato da questa Corte, vale a dire che è inammissibile per genericità l'impugnazione con cui si censuri un provvedimento la cui motivazione non sia stata ancora depositata, in quanto non è consentito che l'ammissibilità di un gravame possa essere valutata "ex post", richiedendosi, invece, che i relativi requisiti siano apprezzabili in presenza del provvedimento gravato nel suo insieme e costituito tanto dalla parte dispositiva, quanto da quella motivazionale (Sez. 2, n. 23938 del 15/07/2020, Aghmour, Rv. 279489 – 01; Sez. 6, n. 22145 del 03/12/2014, dep. 2015, Germani, Rv. 263633 – 01, secondo la quale in tema di impugnazioni avverso provvedimenti applicativi di misure cautelari, è inammissibile il ricorso proposto, prima del deposito della motivazione, avverso il solo dispositivo dell'ordinanza).

4. Ferme restando le considerazioni che precedono, il ricorso è altresì inammissibile, giusto il disposto dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto risulta presentato e sottoscritto da difensore (Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma) non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Va peraltro rilevato che per costante e condivisibile giurisprudenza di questa Corte “in tema di impugnazioni, la conversione in ricorso per cassazione dell'istanza presentata al giudice del merito e redatta da avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori non impedisce la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., in quanto il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame” (Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208 – 01).

E' quindi inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto da difensore non iscritto nell'albo speciale anche nel caso in cui –come appunto quello in esame – sia stato convertito in questo mezzo l'atto di impugnazione erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000 – 01).

5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Bari avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Bari visti gli atti, letto il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con dispositivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], decidendo sull'istanza di riesame ex art.324 cod. proc. pen. presentata dall'indagata [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Bari, in parziale accoglimento della stessa, ha riformato il decreto di sequestro preventivo emesso il 14/05/2025 dal G.i.p. del medesimo ufficio giudiziario riducendo il valore dei beni da sottoporre a vincolo cautelare. 2. Avverso detto provvedimento il difensore dell'indagata, con atto indirizzato al Tribunale del riesame di Bari, ha proposto (testualmente) “ricorso di riesame in funzione di appello ai sensi dell'art. 310 c.p.p.”, che i giudici del suddetto Tribunale hanno ritenuto di dover riqualificare come ricorso per cassazione trasmettendo gli atti a questa Corte. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de planoai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto avente ad oggetto provvedimento non impugnabile. Ed invero, alla data di proposizione del ricorso, risultava depositato il solo dispositivo dell'ordinanza con la quale il Tribunale ha deciso sull'istanza di riesame, sprovvista della motivazione che il giudice a quosi era riservato di depositare nel termine di legge. Ciò detto si deve ribadire quanto costantemente affermato da questa Corte, vale a dire che è inammissibile per genericità l'impugnazione con cui si censuri un provvedimento la cui motivazione non sia stata ancora depositata, in quanto non è consentito che l'ammissibilità di un gravame possa essere valutata "ex post", richiedendosi, invece, che i relativi requisiti siano apprezzabili in presenza del provvedimento gravato nel suo insieme e costituito tanto dalla parte dispositiva, quanto da quella motivazionale (Sez. 2, n. 23938 del 15/07/2020, Aghmour, Rv. 279489 – 01; Sez. 6, n. 22145 del 03/12/2014, dep. 2015, Germani, Rv. 263633 – 01, secondo la quale in tema di impugnazioni avverso provvedimenti applicativi di misure cautelari, è inammissibile il ricorso proposto, prima del deposito della motivazione, avverso il solo dispositivo dell'ordinanza). 4. Ferme restando le considerazioni che precedono, il ricorso è altresì inammissibile, giusto il disposto dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto risulta presentato e sottoscritto da difensore (Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma) non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Va peraltro rilevato che per costante e condivisibile giurisprudenza di questa Corte “in tema di impugnazioni, la conversione in ricorso per cassazione dell'istanza presentata al giudice del merito e redatta da avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori non impedisce la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., in quanto il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame” (Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208 – 01). E' quindi inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto da difensore non iscritto nell'albo speciale anche nel caso in cui –come appunto quello in esame – sia stato convertito in questo mezzo l'atto di impugnazione erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000 – 01). 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Decreto Cassazione n. 08579/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris