Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 723/2008
ECLI:EU:F:2008:171
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Terza Sezione)
11 dicembre 2008
Causa F‑66/07
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2006 – Capacità di lavorare in una terza lingua»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedono al Tribunale di annullare
la decisione di non inserire il nominativo del sig. [OSCURATO:PERSONA] nell’elenco dei promossi al grado C*3 per l’esercizio di promozione
2006 e la decisione di non inserire il nominativo del sig. [OSCURATO:PERSONA] nell’elenco dei promossi al grado B*8 per l’esercizio di
promozione 2006, quali pubblicate nelle
Informations administratives
n. 55‑2006 del 17 novembre 2006, e di condannare la [OSCURATO:PERSONA] a risarcirli dei danni causati da tali decisioni.
Decisione:
La decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non inserire il nominativo del sig
.
[OSCURATO:PERSONA] nell’elenco dei funzionari promossi al grado C*3 per l’esercizio di promozione 2006 e la decisione della [OSCURATO:PERSONA]
di non inserire il nominativo del sig. [OSCURATO:PERSONA] nell’elenco dei funzionari promossi al grado B*8 per lo stesso esercizio sono
annullate. Per il resto, le conclusioni del ricorso sono respinte. [OSCURATO:PERSONA] è condannata a sopportare le proprie spese
e le spese dei ricorrenti. Il Consiglio dell’Unione europea, interveniente a sostegno della [OSCURATO:PERSONA], sopporterà le proprie
spese.
Massime
1.
Funzionari – Promozione – Presupposti – Dimostrazione della capacità di lavorare in una terza lingua
(Statuto dei funzionari, art. 45, n. 2; allegati III, art. 7, e XIII, art. 11)
2.
Funzionari – Ricorso – Competenza a conoscere della legittimità e del merito
(Art. 233 CE; Statuto dei funzionari, artt. 45, n. 2, e 91, n. 1)
1.
L’art. 45, n. 2, dello Statuto, nella sua versione risultante dal regolamento n. 723/2004, che modifica lo statuto dei funzionari
e il regime applicabile agli altri agenti, prevede l’obbligo, per il funzionario, di dimostrare, anteriormente alla sua prima
promozione, la sua capacità di lavorare in una terza lingua, ed è applicabile solo a partire dall’entrata in vigore delle
disposizioni comuni di esecuzione, adottate di comune accordo dalle istituzioni.
Infatti, dato che il legislatore, in ogni caso, ai sensi dell’art. 11 dell’allegato XIII dello Statuto, ha escluso l’applicazione
di detto art. 45, n. 2, alle promozioni aventi effetto precedentemente al 1° maggio 2006, esso non può applicarsi prima dell’entrata
in vigore delle dette disposizioni comuni di esecuzione alle condizioni richieste dal legislatore, cioè la garanzia di un’applicazione
uniforme nelle varie istituzioni e il collegamento di tale nuovo obbligo statutario con la possibilità, per i funzionari,
di accedere alla formazione in una terza lingua. Pertanto, un’istituzione non può applicare questo articolo dello Statuto
secondo modalità da essa sola stabilite.
(v. punti 29-33)
2.
Vero è che il giudice comunitario della funzione pubblica può esercitare, in taluni casi, in forza dell’art. 91, n. 1, dello
Statuto, un potere di conoscere della legittimità e del merito che lo autorizza a dare una soluzione completa alle controversie
a carattere pecuniario a lui sottoposte, statuendo sui diritti e sugli obblighi del funzionario. Tuttavia, il ricorrente che
ha ottenuto l’annullamento di una decisione di diniego di promozione per il fatto che l’ulteriore condizione richiesta per
essere promosso, relativa alla padronanza di una terza lingua, non poteva legittimamente essergli imposta non può ottenere
dinanzi al giudice il risarcimento del preteso ritardo nella carriera che ne consegue, anche se egli comprova di essere in
possesso dell’anzianità richiesta e di un punteggio superiore al punteggio necessario per essere promosso. Infatti, non si
può escludere che altre considerazioni possano ostare alla promozione del ricorrente con effetto retroattivo, ad esempio il
fatto che il numero di funzionari promuovibili e pervenuti alla soglia di promozione superasse il numero di promozioni possibili
in base al bilancio. Pertanto, sono i provvedimenti di esecuzione che l’amministrazione è tenuta ad adottare, in applicazione
all’art. 233 CE, per conformarsi all’autorità del giudicato, che devono ripristinare i diritti del ricorrente, se del caso
mediante la ricostruzione con effetto retroattivo della sua carriera.
(v. punti 46-49)
Riferimento:
Corte: 18 dicembre 2007, causa C‑135/06 P, Weißenfels/Parlamento (Racc. pag. I‑12041, punti 64 ‑68)
Tribunale di primo grado: 15 marzo 2007, causa T‑402/03, Katalagarianakis/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta,
punti 105 e 106)