Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 luglio 1970

Cassazione n. 40593/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/07/1970 avverso il decreto del 07/11/2019 del GIUD.

SORVEGLIANZA di NOVARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serrtite le conclusioni del PG L.. 5.--tz..t.mr cLut_ du've..bri-0 A e_ c c_43 5 A; Au.su-Lio oteA kZ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con provvedimento emesso in data 7 novembre 2019 il Magistrato di Sorveglianza di Novara ha dichiarato inammissibile una domanda - in tema di giudizio di ottemperanza - introdotta da [OSCURATO:PERSONA].

Per quanto si comprende (la decisione, vergata a mano, non è di agevole lettura) la decisione compie riferimento ad una carenza di potere di realizzare l'intervento richiesto.

Va premesso che la domanda introduttiva si riferisce alla mancata esecuzione, nonostante la nomina di un commissario ad acta, di una decisione in tema di scambio di generi alimentari emessa il 23 maggio del 2016 dal medesimo Magistrato di Sorveglianza.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Tramite il ricorso si deduce erronea applicazione della legge regolatrice.

Si rappresenta, in particolare, che lì dove la declaratoria di inammissibilità trovi origine nella impossibilità di realizzare un sindacato sugli atti del commissario ad acta, sarebbe erronea per contrasto con quanto previsto dal testo dell'art.35 bis comma 7 della legge n.354 del 1975.

In ogni caso si evidenzia che il Magistrato non poteva limitarsi ad affermare la propria incompetenza, dovendo trasmettere, in tale ipotesi, gli atti all'autorità ritenuta competente.

3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono . 3.1 Ad avviso del Collegio va in primis evidenziato che la decisione non risulta pienamente comprensibile per le stesse modalità grafiche con cui è redatta e tale aspetto è - in quanto tale - motivo di annullamento.

Ove il senso fosse quello di escludere l'esistenza del sindacato - in sede di ottemperanza - sulle attività poste in essere dal commissario la decisione non sarebbe conforme alla previsione di legge di cui all'art.35 bis comma 7 nella parte in cui si afferma che la potestà giurisdizionale esecutiva si estende alla valutazione della congruità degli atti posti in essere dal commissario/ al fine di garantire l'esatta ottemperanza alla decisione emessa in cognizione.

Va pertanto disposto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata, come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di Sorveglianza di Novara .

Così deciso il 26 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/07/1970 avverso il decreto del 07/11/2019 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serrtite le conclusioni del PG L.. 5.--tz..t.mr cLut_ du've..bri-0 A e_ c c_43 5 A; Au.su-Lio oteA kZ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con provvedimento emesso in data 7 novembre 2019 il Magistrato di Sorveglianza di Novara ha dichiarato inammissibile una domanda - in tema di giudizio di ottemperanza - introdotta da [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto si comprende (la decisione, vergata a mano, non è di agevole lettura) la decisione compie riferimento ad una carenza di potere di realizzare l'intervento richiesto. Va premesso che la domanda introduttiva si riferisce alla mancata esecuzione, nonostante la nomina di un commissario ad acta, di una decisione in tema di scambio di generi alimentari emessa il 23 maggio del 2016 dal medesimo Magistrato di Sorveglianza. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Tramite il ricorso si deduce erronea applicazione della legge regolatrice. Si rappresenta, in particolare, che lì dove la declaratoria di inammissibilità trovi origine nella impossibilità di realizzare un sindacato sugli atti del commissario ad acta, sarebbe erronea per contrasto con quanto previsto dal testo dell'art.35 bis comma 7 della legge n.354 del 1975. In ogni caso si evidenzia che il Magistrato non poteva limitarsi ad affermare la propria incompetenza, dovendo trasmettere, in tale ipotesi, gli atti all'autorità ritenuta competente. 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono . 3.1 Ad avviso del Collegio va in primis evidenziato che la decisione non risulta pienamente comprensibile per le stesse modalità grafiche con cui è redatta e tale aspetto è - in quanto tale - motivo di annullamento. Ove il senso fosse quello di escludere l'esistenza del sindacato - in sede di ottemperanza - sulle attività poste in essere dal commissario la decisione non sarebbe conforme alla previsione di legge di cui all'art.35 bis comma 7 nella parte in cui si afferma che la potestà giurisdizionale esecutiva si estende alla valutazione della congruità degli atti posti in essere dal commissario/ al fine di garantire l'esatta ottemperanza alla decisione emessa in cognizione. Va pertanto disposto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata, come da dispositivo. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di Sorveglianza di Novara . Così deciso il 26 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore
Decreto Cassazione n. 40593/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris