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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 settembre 2024

Cassazione n. 26767/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 18685-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 327/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO depositata il 01/06/2020 R.G.N. 45/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto R.G.N.18685/2020 Cron.

Rep.

Ud.12/09/2024 CC Rilevato che

1. la Corte di appello di Milano, accogliendo l’appello presentato da [OSCURATO:PERSONA], in riforma della decisione di primo grado, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] SRL a corrispondere al lavoratore la somma di € 48.189,29 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, con vittoria di spese.

2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] SRL con 9 motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso;

3. il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Considerato che:

4. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del suo [OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante,dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto di rinuncia al ricorso e la rinuncia è stata accettata dal controricorrente;

5. sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l'estinzione del giudizio, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, cod. proc. civ., per la reciproca adesione delle parti alla rinuncia;

6. pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giud

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18685-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 327/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO depositata il 01/06/2020 R.G.N. 45/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.18685/2020 Cron. Rep. Ud.12/09/2024 CC Rilevato che 1. la Corte di appello di Milano, accogliendo l’appello presentato da [OSCURATO:PERSONA], in riforma della decisione di primo grado, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] SRL a corrispondere al lavoratore la somma di € 48.189,29 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, con vittoria di spese. 2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] SRL con 9 motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; 3. il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che: 4. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del suo [OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante,dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto di rinuncia al ricorso e la rinuncia è stata accettata dal controricorrente; 5. sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l'estinzione del giudizio, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, cod. proc. civ., per la reciproca adesione delle parti alla rinuncia; 6. pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giud
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