CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 21252/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4181/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente principale – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Innella e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente e ricorrente incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – Avverso lasentenza n. 950 / 20 2 1 del la CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 10 agosto2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 maggio 202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 4181/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:SOCIETA]. dispiegò opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi avverso il pignoramento presso terzi in suo danno eseguito, exart. 72-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dall’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] presso il terzo pignorato [OSCURATO:SOCIETA].; dedusse, in estrema sintesi, la violazione dell’art. 48-bisdel d.P.R. n. 602 del 1973, l’omessa notificazione di intimazioni di pagamento e la nullità dell’atto di pignoramento per vizi formali, richiedendo altresì condanna dell’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata; all’esito del giudizio di prime cure, il Tribunale di Ancona accolse l’opposizione, ma rigettò la domanda risarcitoria; accogliendo l’appello interposto dalla originaria opponente, la decisione in epigrafe ha condannato Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA]., in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 10.000, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.; ricorre per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, affidandosi a due motivi; resiste, con controricorso, e formula altresì ricorso incidentale articolato in un motivo [OSCURATO:SOCIETA].; non svolge attività difensive in grado di legittimità Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA]; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato in diritto con atto depositato prima della adunanza in camera di consiglio fissata per la trattazione della causa, la ricorrente principale ha formulatorinuncia al ricorso con istanza di compensazione delle spese di lite, atto sottoscritto personalmente dal legale rappresentante della società ricorrente e dal suo difensore; r.g. n. 4181/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la rinuncia è stata accettata dalla società controricorrentenonché ricorrente incidentale, con adesione sottoscritta dai suo i difensor i, mandatari speciali; va dunque dichiarato estinto il giudizio, ravvisata la conformità alla fattispecie regolata dall’art. 390 cod. proc. civ.; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, a mente del disposto dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.; il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23912); p. q. m. dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, n