CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22698/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3/06/1987avverso la sentenza del 14/07/2025 della Corte d'appello di Salerno;visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la sostituzione, per [OSCURATO:PERSONA],della pena accessoria perpetua con quella temporanea e il rigetto nel resto deiricorsi;lette la memoria difensiva e le conclusioni scritte depositate nell'interesse dellaparte civile [OSCURATO:SOCIETA].;lette le note difensive di replica depositate nell'interesse del ricorrente D'AlterioRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 14 luglio 2025, la Corte di appello di Salerno haparzialmente riformato la pronuncia emessa in primo grado dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 29 novembre 2022, con cui gli imputati, tra cui gli odierni ricorrenti[OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA], sono stati giudicati – in concorso conCostagliola Carmine – per il delitto di furto pluriaggravato continuato in concorso(di cui agli artt. 81 cpv., 110, 624, 625, n. 2, 5 e 7-bis, 61, n. 5 e 7, cod. pen.).In particolare, ai predetti sono stati contestati vari episodi di furto con effrazionedella recinzione esterna commessi il 16, 18, 19, 20 e 21 dicembre 2017, ai dannidella base [OSCURATO:SOCIETA]. di località [OSCURATO:PERSONA] in Omignano, e precisamentel’asporto di sei bobine di cavo elettrico in rame e di circa 10.000 litri di gasolio,prelevati con il furgone [OSCURATO:PERSONA] targato [OSCURATO:TARGA].In parziale riforma della sentenza di primo grado, che aveva ritenuto gliimputati colpevoli di tutti i singoli episodi contestati, la Corte territoriale ha assoltogli imputati dai fatti del 16, 18 e 19 dicembre 2017 per non aver commesso ilfatto, ha sciolto il vincolo della continuazione tanto con riguardo a tali episodiquanto con riferimento ai fatti già giudicati con sentenza n. 34/2018 del Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della [OSCURATO:PERSONA], e ha rideterminatola pena in anni quattro, mesi uno e giorni diciotto di reclusione ed euro 5.268,00di multa per [OSCURATO:PERSONA], nonché in anni sei, mesi uno e giorni diciotto di reclusione edeuro 7.268,00 di multa per D’[OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto l’appellata sentenza,comprese le statuizioni civili.Con ordinanza di correzione di errore materiale del 19 settembre 2025 lastessa Corte di appello ha poi chiarito che, nel dispositivo del 14 luglio 2025, ipatronimici di [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA] erano stati materialmente invertiti incorrispondenza delle pene rideterminate.Residua, pertanto, nel presente giudizio di legittimità, l’esame delle solecondotte riferite ai giorni 20 e 21 dicembre 2017, per le quali la responsabilità èstata confermata nei confronti dei due ricorrenti, che hanno proposto separatiricorsi per cassazione.2. [OSCURATO:PERSONA] ha affidato l’impugnazione a due motivi.2.1. Con il primo motivo si lamentano vizio motivazionale e violazione dilegge in relazione agli artt. 533 e 192 cod. proc. pen.La Corte territoriale avrebbe fondato il giudizio di responsabilità per i dueresidui episodi delittuosi su un quadro indiziario insufficiente, imperniato sullapresenza di alcune telefonate notturne, ritenute prive di giustificazione, e sullaasserita presenza dell’imputato nella zona, desunta dai tabulati. Il percorsoargomentativo sarebbe manifestamente illogico e contraddittorio, perché, dopoavere reputato insufficienti, per gli altri episodi, elementi più consistenti, lasentenza avrebbe attribuito valore decisivo a dati neutri, elevando inoltrel’esercizio dello ius tacendi, desunto dall’assenza processuale dell’imputato, asurrettizio elemento di riscontro degli indizi a carico.2.2. Con il secondo motivo si deduce l’erronea applicazione della leggepenale in punto di pene accessorie.Pur essendo intervenuta, in appello, una significativa riduzione della penaprincipale detentiva, la Corte territoriale avrebbe lasciato immutata l’interdizioneperpetua dai pubblici uffici applicata in primo grado; secondo la difesa, a frontedella nuova pena finale, la sanzione accessoria avrebbe dovuto essere ricondottaalla interdizione temporanea di anni cinque, ai sensi dell’art. 29 cod. pen., nonpotendosi ritenere sufficiente una implicita rideterminazione.Ha concluso, pertanto, per l’annullamento della sentenza impugnata,quantomeno con rinvio.3. D’[OSCURATO:PERSONA] ha articolato quattro motivi di ricorso.3.1. Con il primo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione perinosservanza della regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio (art. 533cod. proc. pen.) nonché per errata valutazione della prova indiziaria (art. 192 cod.proc. pen.).Il difensore contesta l’impianto argomentativo della Corte di appello,deducendo che la responsabilità del ricorrente sarebbe stata desunta medianteartificiosa scomposizione di un unico elemento, costituito dai tabulati telefonici,nei diversi profili dell’aggancio alla cella di [OSCURATO:PERSONA], dalla frequenza deicontatti e dalla collocazione notturna delle conversazioni, poi erroneamentetrattati come indizi autonomi e reciprocamente corroboranti. Deduce, inoltre, lacontraddittorietà della motivazione, osservando che elementi probatori reputatiinsufficienti a provare la responsabilità degli imputati per i fatti del 16, 18 e 19dicembre 2017 sarebbero stati sostanzialmente sostituiti, per i giorni 20 e 21, daun compendio ancora più esile ritenuto idoneo a fondare la condanna; aggiungeche il solo aggancio alla cella di [OSCURATO:PERSONA], insistente su un’area geograficaampia, non dimostrerebbe né la presenza dell’imputato nella base [OSCURATO:SOCIETA]., né lasua partecipazione alle condotte furtive.3.2. Con il secondo motivo lamenta travisamento della prova e vizio dimotivazione.La doglianza si concentra sulla identificazione del furgone [OSCURATO:PERSONA] RanchBZ013LK, intestato alla moglie dell’imputato. Si deduce che la sentenza abbiaritenuto la presenza sul luogo dei furti di tale veicolo sulla base dei fotogrammidell’impianto di videosorveglianza della persona offesa, nonostante dalle risultanzedibattimentali, e in particolare dalla deposizione del maresciallo Spanò, emergessel’impossibilità di leggere la targa e di individuare con precisione il modello delveicolo, non potendosi escludere la presenza in zona di altri furgoni chiari similari.Quanto alle immagini del Comune di Omignano, la difesa rileva che non sarebberostati acquisiti supporti video o fotogrammi, sicché il parallelismo con le ripresedell’impianto dell’[OSCURATO:SOCIETA]. dipenderebbe dalla sola valutazionedell’operante.3.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione per omessa omeramente apparente risposta agli specifici motivi di appello.Il ricorrente rileva che i giudici di secondo grado avrebbero ignorato questionidecisive già devolute con l’atto di gravame e, in particolare: l’assuntaincompatibilità cronologica tra la sequenza dei contatti telefonici e la materialeesecuzione dei furti; l’eccessiva ampiezza territoriale coperta dalla cella di StellaCilento; le contestazioni concernenti l’attendibilità e la precisione della deposizionedel maresciallo Spanò in ordine al riconoscimento visivo dei mezzi e allautilizzabilità delle riprese provenienti dal Comune.3.4. Con il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazionein ordine alla rideterminazione della pena e al diniego delle circostanze attenuantigeneriche.Il difensore evidenzia che l’assoluzione per tre dei cinque episodi contestatie lo scioglimento della continuazione con i fatti giudicati con sentenza irrevocabilen. 34/2018 avrebbero imposto una nuova e più penetrante valutazione deiparametri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. nonché una rinnovata delibazionedelle circostanze attenuanti generiche. Deduce, inoltre, che la Corte territorialenon avrebbe considerato né il modesto valore del carburante oggetto dell’asporto,indicato dalla difesa in circa euro 4.000,00, né il tempo decorso dai fatti, né lasuccessiva condotta dell’imputato.In via principale ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata inrelazione all’affermazione di responsabilità per i fatti del 20 e 21 dicembre 2017;in subordine, l’annullamento limitatamente al trattamento sanzionatorio e aldiniego delle attenuanti generiche.4. [OSCURATO:PERSONA] generale ha depositato requisitoria e conclusioniscritte, chiedendo la sostituzione, per [OSCURATO:PERSONA], della pena accessoriadell’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea e il rigetto nelresto dei ricorsi.La parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria, procura, conclusioni enota spese, chiedendo il rigetto dei ricorsi.Il difensore di D’[OSCURATO:PERSONA] ha depositato note di replica, insistendoper l’accoglimento del ricorso e reiterando, in sostanza, le doglianze già proposte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e i primi tre motivi del ricorso D’[OSCURATO:PERSONA]– che investono, sotto profili in parte convergenti, la tenuta logico-giuridica dellamotivazione con cui la Corte territoriale ha confermato l’affermazione diresponsabilità per i soli episodi del 20 e 21 dicembre 2017 – sono fondati nei limitidi seguito indicati.2. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, la prova indiziariapuò legittimare una pronuncia di condanna solo quando gli indizi, vagliati dapprimasingolarmente e poi nel loro complesso, presentino i requisiti della gravità,precisione e concordanza e conducano ad una ricostruzione incompatibile conplausibili ipotesi alternative (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv.191230-01; Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280605-02).È altresì pacifico che la contraddittorietà della motivazione della sentenzaconsiste nel concorso, dialetticamente irrisolto, di proposizioni - testuali ovveroextra-testuali e contenute in atti del procedimento specificamente indicati dalricorrente - concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, taliche l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazionedell'altra e viceversa (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo, Rv.271635-01; così pure Sez. 1, n. 5718 del 19/12/2013, dep. 2014, Mondì, Rv.259409-01, che ribadisce essere necessario che la inconciliabilità degli enunciatisia tale da compromettere la tenuta logica della motivazione).3. Alla luce di tali principi, la motivazione impugnata non supera il vaglio dilegittimità.3.1. Il giudice di primo grado aveva affermato la responsabilità degli imputatiper tutti gli episodi contestati muovendo da un compendio indiziario unitariamenteconsiderato: l’arresto in flagranza del 4 gennaio 2018 per un furto analogo pressoil medesimo sito [OSCURATO:SOCIETA].; il fermo, in quella occasione, di Costagliola alla guidadella Citroen C3; la telefonata ricevuta dallo stesso da un soggetto rubricato come“[OSCURATO:PERSONA]”, che chiedeva se fosse stato fermato dai Carabinieri e riferiva di essersinascosto in montagna con altra persona; il rinvenimento, in una stradinasecondaria, del furgone [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:TARGA], indicato come il medesimofurgone bianco visibile nelle immagini relative agli episodi del 16 e 18 dicembre2017 e contenente cisterne di gasolio e strumenti funzionali all’asporto; ledichiarazioni rese nell’immediatezza da Costagliola; i tabulati telefonici delleutenze in uso agli imputati, dai quali erano stati desunti contatti reciproci e aggancia celle insistenti sull’area del [OSCURATO:PERSONA] nelle notti dei furti.In particolare, per gli episodi del 16 e 18 dicembre 2017 il primo giudiceaveva valorizzato non solo i dati telefonici, ma anche le segnalazioni di allarme ele riprese di videosorveglianza; per gli episodi del 19, 20 e 21 dicembre 2017,invece, aveva fatto prevalente riferimento ai tabulati telefonici e al ragionamentoinferenziale fondato sull’ammanco complessivo di gasolio, stimato in circa 10.000litri, rapportato alla capacità di trasporto del furgone sequestrato il 4 gennaio2018.3.2. La Corte di appello ha tuttavia disarticolato tale ricostruzione unitaria,ritenendo insufficiente il quadro indiziario per gli episodi del 16, 18 e 19 dicembre2017 e assolvendo tutti gli appellanti da tali fatti per non averli commessi; ha,invece, confermato la responsabilità per i soli episodi del 20 e 21 dicembre 2017,valorizzando, per [OSCURATO:PERSONA], la presenza in zona desunta dai tabulati, le telefonatenotturne e l’assenza di una spiegazione alternativa, e, per D’[OSCURATO:PERSONA], oltre aitabulati e ai contatti telefonici, la riconducibilità del furgone [OSCURATO:PERSONA] RanchBZ013LK alla moglie dell’imputato.Proprio tale passaggio segna il punto di frattura logica della motivazione.La sentenza impugnata, infatti, non spiega perché il compendio indiziariorelativo agli episodi del 16 e 18 dicembre 2017 – nel quale figuravano, oltre aitabulati e ai contatti telefonici, anche gli allarmi e le riprese di videosorveglianza– sia stato reputato inidoneo a fondare la responsabilità, mentre il quadro relativoai fatti del 20 e 21 dicembre 2017, costruito in termini ancora più marcatamenteinferenziali, e fondato essenzialmente sui dati di traffico telefonico e sulla mancatagiustificazione della presenza in zona, sia stato ritenuto sufficiente a superare lasoglia dell’oltre ogni ragionevole dubbio.Non si tratta, evidentemente, di una indebita rivalutazione del merito, ma diverificare la tenuta razionale del percorso argomentativo: una volta esclusa lacapacità dimostrativa di un compendio più ricco, perché comprensivo anche diallarmi e immagini (non presenti per gli episodi per i quali è stata confermata lacondanna), il giudice di appello avrebbe dovuto chiarire quale elementodifferenziale, specifico e più pregnante, rendesse invece decisivo il materialeindiziario relativo ai due episodi residui.3.3. Tale spiegazione non è fornita.Il riferimento alla presenza in zona, desunta dagli agganci delle celletelefoniche, e la valorizzazione dei contatti telefonici notturni non sono, dunque,accompagnati da una spiegazione idonea a giustificare il diverso esito decisorio.Quegli stessi dati, infatti, erano stati ritenuti non sufficienti, pur unitamente agliulteriori elementi rappresentati dagli allarmi e dalle immagini, per gli episodi del16 e 18 dicembre 2017; non è allora chiarito perché, depotenziati proprio di taliriscontri ulteriori, essi siano stati reputati decisivi per la condanna relativa ai fattidel 20 e 21 dicembre 2017.3.4. Neppure può attribuirsi portata decisiva alla mancata prospettazione,da parte degli imputati, di una spiegazione alternativa della presenza in zona,poiché anche tale dato, secondo la ricostruzione delle sentenze di merito,costituisce elemento comune tanto agli episodi per i quali è stata confermata lacondanna, quanto a quelli per i quali è intervenuta l’assoluzione.Peraltro, il silenzio o la mancata giustificazione di circostanze ritenutesospette possono assumere, al più, valore residuale e complementare, ma nonpossono supplire alla carenza esplicativa del ragionamento probatorio, nétrasformare in quadro univoco elementi che la stessa sentenza, in relazione adepisodi sorretti da dati ulteriori, ha reputato non decisivi.3.5. La criticità è particolarmente evidente per la posizione di D’[OSCURATO:PERSONA].La sentenza impugnata richiama il furgone [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:TARGA] qualeelemento di collegamento anche rispetto ai fatti del 20 e 21 dicembre 2017, manon chiarisce quale sia il dato specifico che consenta di riferire quel mezzo proprioagli episodi residui. Le immagini valorizzate nella ricostruzione di merito risultanoriferite, infatti, agli episodi del 16 e 18 dicembre 2017, cioè proprio ai fatti per iquali la Corte territoriale ha pronunciato assoluzione.Sicché, anche a prescindere dalla deduzione difensiva secondo cui leimmagini non consentivano la lettura della targa né l’identificazione del modellodel veicolo, resta non spiegato il raccordo logico tra i due esiti decisori. Per gliepisodi del 16 e 18 dicembre 2017 la sentenza di primo grado aveva valorizzato ildato secondo cui il furgone sequestrato in occasione del furto del 4 gennaio 2018era, secondo il maresciallo Spanò, “esattamente lo stesso furgone bianco visibilenelle immagini relative ai furti perpetrati il 16 ed il 18 dicembre”; nondimeno,proprio per tali episodi la Corte territoriale ha pronunciato assoluzione. Per i fattidel 20 e 21 dicembre 2017, invece, la condanna è stata confermata pur in assenzadi immagini specificamente riferibili ai due episodi residui e, dunque, senza chefosse stato formulato neppure un giudizio di similitudine del mezzo.In assenza di una risposta puntuale su tale profilo, il richiamo al furgonefinisce per operare come elemento solo suggestivo: esso viene reputatoinsufficiente quando si tratta degli episodi documentati dalle immagini e,nondimeno, viene poi utilizzato come dato di contesto per rafforzare la condannarelativa agli episodi privi di analogo supporto dimostrativo, con conseguentemanifesta contraddittorietà del percorso argomentativo.4. La rilevata contraddittorietà della motivazione determina l’annullamentodella sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio, affinché il giudice delrinvio proceda a una nuova valutazione del compendio indiziario, verificando se,ferma la definitività dell’assoluzione pronunciata per gli episodi del 16, 18 e 19dicembre 2017, residuino dati specifici e logicamente coerenti idonei a sostenerela responsabilità degli imputati per i fatti del 20 e 21 dicembre 2017.Restano assorbiti il secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], relativo alla penaaccessoria, e il quarto motivo del ricorso D’[OSCURATO:PERSONA], relativo al trattamentosanzionatorio e alle circostanze attenuanti generiche. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Napoli.Così è deciso, 20/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]