CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 47228/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 23 luglio 1958 avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 1 aprile 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento descritto in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha respinto il riesame interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale locale con la quale al suddetto è stata applicata la misura della custodia in carcere alla luce della ritenuta gravità indiziaria inerente tre diversi fatti sanzionati ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. 2.Propone ricorso il difensore dell'indagato e lamenta : -vizio di motivazione e travisamento probatorio in relazione al giudizio di gravità indiziaria, svolto senza indicare elementi in fatto utili a dimostrare le attività di cessione contestate al ricorrente ma semmai meri acquisti di sostanza stupefacente non altrimenti supportati quanto alla relativa finalizzazione illecita; -violazione dell'art. 274,Iettera c), cod. proc. pen. atteso che, considerato lo iato temporale tra la misura adottata e i fatti contestati, risalenti al 2016, il Tribunale avrebbe omesso di indicare fatti di reato commessi successivamente dal ricorrente, estremo indispensabile per ritenere concreto e attuale il pericolo di reiterazione prospettato alla luce della disposizione evocata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito. 2.Vero è che l'imputazione provvisoria mossa al ricorrente risulta articolata contestando tre fatti di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e che Il provvedimento impugnato ricostruisce le relative condotte in termini di acquisto finalizzato alla successiva commercializzazione illecita della droga in questione. Siffatta distonia tuttavia, all'evidenza, non inficia il giudizio reso dal Tribunale perché appare certamente compatibile con la fluidità propria della fase cautelare e del capo di imputazione provvisoria che la fonda, in coerenza con le prerogative di riqualificazione da riconoscere al Tribunale nel privilegiare, in sede di riesame, la veste giuridica da dare ai fatti sottoposti al suo scrutinio. 3. In questa cornice, la motivazione sottesa al provvedimento impugnato non merita censure. Il Tribunale ricostruisce con puntualità i rapporti di collaborazione e le interessenze commerciali illecite avuto riguardo al traffico di stupefacenti che legano il ricorrente a [OSCURATO:PERSONA], soggetto costantemente coadiuvato dal Franco nell'opera di approvvigionamento di sostanza stupefacente da collocare sul mercato, realizzata dal concorrente in genere appoggiandosi ad altri soggetti, al pari del Napoli, partecipi della associazione ex art 74 contestata nel medesimo procedimento ( imputazione non estesa al ricorrente). Da qui il puntuale riferimento ad alcune intercettazioni destinate a disvelare il coinvolgimento del ricorrente nell'attività di narcotraffico essenzialmente svolta dal Napoli con la collaborazione del predetto ( inequivoco in tela senso il tenore della conversazione del 24 luglio 2016). Sotto questo versante, il ricorso non può che ritenersi inammissibile: contrasta il portato delle intercettazioni, denunziandone apoditticamente l'inadeguatezza sul piano della intellegibilità dei colloqui a fronte di un dato, quello riportato nel provvedimento impugnato, che non legittima una siffatta conclusione; lamenta l'incompletezza della informazione indiziaria valorizzata dal Tribunale (che avrebbe estrapolato solo parte dei colloqui captati, come confermato dagli omissis apportati) senza tuttavia allegare al ricorso il dato completo utile a confermare la tesi che i tratti riportati, letti nel relativo contesto complessivo, sarebbero tali da offrire una travisata lettura del relativo momento indiziario; adduce la mancata indicazione dei "rit" e del progressivo relativo alle intercettazioni, senza aver messo in evidenza se í relativi dati fossero o meno compresi tra quelli emarginati a sostegno della gravità indiziaria evocati dal GIP e se in ragione di tanto una medesima obiezione era stata esplicitata in sede di riesame. 4. A una soluzione non diversa si perviene in relazione alle valutazioni spese sul tema delle esigenze cautelari. Nel provvedimento impugnato, il rischio di reiterazione viene puntualmente ancorato alla riscontrata frequenza delle condotte a giudizio; ai collegamenti del ricorrente al mercato locale del narcotraffico considerati i rapporti occorsi con i sodali dell'associazione ex art 74 d.P.R. n. 309 del 1990, pure contestata (ad altri) nel presente giudizio; alla presenza di numerosi precedenti. 4.1.Rispetto a tale quadro argomentativo, la difesa contesta l'attualità del pericolo, considerata la distanza temporale dei fatti, risalenti al 2016. Il ricorso, tuttavia, risulta erroneamente prospettato in tesi e al contempo aspecifico. Si lamenta, infatti, una violazione dì legge mal prospettata: ad avviso della difesa, in particolare, il giudizio di attualità e concretezza delle esigenze presupporrebbe la necessaria allegazione e dimostrazione di condotte successive a quelli considerati dalla misura, realizzate dall'indagato quando per contro l'inclinazione alla reiterazione, se adeguatamente argomentata, ben può essere tratta anche esclusivamente dai fatti a giudizio, pur se distanti nel tempo. E su tale argomentazione, che il Tribunale come detto spende, il ricorso tace integralmente, perchè non denunzia alcuna carenza argomentativa o manifesta incongruenza logica del relativo motivare. 5. Alla inammissibilità de ricorso seguono le pronunce di cui all'art 616, comma 1, cod. proc.pen., nei termini di cui al dispositivo che segue. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2021. [OSCURATO:PERSONA]