CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06094/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 3 maggio 2022, riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Frosinone, in data 24 maggio 2021, nei confronti \[OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di estorsione, riducendo la pena inflitta dal primo giudice a seguito dell'esclusione della continuazione. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, che lamentano una violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti in termini di estorsione consumata in quanto solo una parte della somma richiesta era stata consegnata, e un vizio di motivazione circa l'attendibilità della persona offesa del reato, risultano del tutto generici ; che la sentenza alle pagine 3 e 4 ha correttamente evidenziato come l'estorsione dovesse ritenersi consumata, stante la dazione della somma di 50 euro da parte della persona offesa, il cui racconto era certamente attendibile, poiché ampiamente riscontrato; le doglianze in ordine alla qualificazione giuridica della condotta sono generiche e neppure sostenute da adeguato interesse poiché la corte ha correttamente eliminato l'aumento in continuazione per il tentativo di estorsione, ritenendolo assorbito nella condotta consumata; La censura in merito alla credibilità della persona offesa non spiega le ragioni su cui si fonda; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha, non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del