CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 gennaio 2025
Cassazione n. 18864/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 gennaio 2025 la Corte di appello di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione (Sez. 1, n. 42509 del 17/06/2022), in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Castrovillari emessa il 7 ottobre 2020, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 2500,00 di multa. 2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia e procuratore speciale dell'imputato, eccependo con un unico motivo la violazione di legge in relazione all'aumento operato ex art. 81 cod. pen. per la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen., determinato in euro 250,00 di multa senza alcuna motivazione. i 3. Con requisitoria scritta del 19 aprile 2025, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Con memoria di replica del 23 aprile 2024, il difensore del ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto è infondato. Come ha affermato Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 282260, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. La costanza del principio rende coerente con esso le pronunce secondo le quali il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05 ottobre 2022, Spampinato, Rv. 284005). I parametri necessari per ricostruire il percorso logico sono quindi costituiti dalla indicazione quantitativa dell'aumento di pena riferito ad ogni singolo reato e dall'esplicitazione delle ragioni che spiegano la maggiore o minore entità dell'aumento nel duplice riferimento di proporzione ricavabile per relazione alla pena edittale del reato satellite e alla pena base del reato più grave posto in continuazione. [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire, in proposito, il principio di diritto secondo cui la determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva, sicché l'obbligo di una motivazione, per così dire, rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre nel caso in cui venga irrogata una pena prossima alla media edittale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi, n.m.; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27628801; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).La determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisca attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata implicitamente con l'aumento per la recidiva qualificata. Inoltre, è errata l'affermazione difensiva secondo la quale la pena applicata in continuazione sia superiore al medio edittale, poiché la contravvenzione contestata prevede la pena dell'arresto da tre a dodici mesi o della ammenda sino ad euro 371,00, sicché la scelta dei giudici di merito di applicare solo l'aumento sulla pena pecuniaria è ispirata ad una scelta di minima esiguità. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il