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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 40588/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunate di sorveglianza di Roma, per quanto interessa in questa sede, ha rigettato l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali avanzata da [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'interessato, a mezzo del difensore fiduciario, chiedendone l'annullamento sulla base un unico motivo per vizio di motivazione.

Il Tribunale ha effettuato una valutazione fondata esclusivamente sulla gravità dei reati commessi e, con riferimento all'attività lavorativa, sulla chiusura, a causa della normativa emergenziale di prevenzione dal contagio Covid 16, della palestra in cui il condannato avrebbe dovuto continuare ad operare, alle stesse condizioni già autorizzate durante gli arresti domiciliari esecutivi, quale istruttore di pugilato.

Per converso, ha trascurato tutti gli elementi di segno positivo.

Nessuna rilevanza è stata attribuita all'assenza di precedenti e pendenze giudiziarie, al documentato svolgimento dia attività di volontariato nonché alla condotta regolare tenuta in costanza di applicazione della misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA] I..

Il ricorso è fondato*

2. Ai fini della concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta serbata dal condannato in epoca successiva.

Nel giudizio prescritto dall'art. 47 ord. pen. è indispensabile l'esame dei comportamenti attuali del condannato perché non è sufficiente verificare l'assenza di indicazioni negative, ricavabili senz'altro dal passato (si pensi ai precedenti penali), ma è necessario accertare in positivo la presenza di elementi 'che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva.

Si deve, pertanto, avere riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, per verificare concretamente se sussistano, o no, sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che ne rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa; ciò non significa acquisire dai risultati dell'osservazione della personalità la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo, al contrario, sufficiente l'avvio di tale processo critico (ex plurimis, Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, Gobbo, Rv. 244322,e, più di recente, Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602).

Tra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985).

Non è, invece, necessaria la sussistenza di un lavoro già disponibile, potendo tale requisito essere surrogato da un'attività socialmente utile anche di tipo volontaristico (Sez. 1, n. 1023 del 30/10/2018, dep. 2019, Fusillo, Rv. 274869).

Il Tribunale di sorveglianza, nell'esaminare le informazioni e le relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato, non è, in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi, ma è tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell'interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell'interessato, secondo il criterio della gradualità nella concessione di benefici penitenziari che governa l'ammissione ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016); detto criterio, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario specie quando risulta documentato un non irrilevante vissuto criminale (Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep. 1999, Foti, Rv. 212794).

2. Discostandosi chi richiamati principi, Il Tribunale di sorveglianza, pur in presenza di una rassicurante prognosi sulla pericolosità sociale del condannato ("non risultano altri precedenti penali ... regolare condotta in regime di arresti domicliari"), ha ritenuto decisivo per il rigetto dell'istanza la gravità dei reati, solo sommariamente indicati ("violazione legge stupefacenti, porto d'arma clandestina, ricettazione"), senza prendere in alcuna considerazione gli elementi fattuali più recenti.

Per di più, nella valutazione dell'attività lavorativa, oltre a non avere tenuto conto dell'attività di volontariato svolta presso la parrocchia, è incorso in una evidente incongruenza.

Ha, infatti, attributo rilevanza negativa al mero dubbio che l'attività lavorativa proposta, già autorizzata del giudice per le indagini preliminari, non potesse essere in concreto svolta "in ossequio all'attuale normativa emergenziale".

L'argomentazione è meramente ipotetica e congetturale ove si consideri che non è stata confortata da alcuna attività di verifica ("i Carabinieri di Aprilia non hanno effettuato alcun accesso presso la sede della palestra") quanto mai necessaria atteso che, nel periodo di riferimento, non tutte le attività sportive erano vietate dalla normativa emergenziale, spesie se di carattere agonistico. 3.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo esame da svolgersi attenendosi ai richiamati principi di diritto e sanando i rilevati vizi motivazionali.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] deciso, in Roma il 13 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunate di sorveglianza di Roma, per quanto interessa in questa sede, ha rigettato l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali avanzata da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'interessato, a mezzo del difensore fiduciario, chiedendone l'annullamento sulla base un unico motivo per vizio di motivazione. Il Tribunale ha effettuato una valutazione fondata esclusivamente sulla gravità dei reati commessi e, con riferimento all'attività lavorativa, sulla chiusura, a causa della normativa emergenziale di prevenzione dal contagio Covid 16, della palestra in cui il condannato avrebbe dovuto continuare ad operare, alle stesse condizioni già autorizzate durante gli arresti domiciliari esecutivi, quale istruttore di pugilato. Per converso, ha trascurato tutti gli elementi di segno positivo. Nessuna rilevanza è stata attribuita all'assenza di precedenti e pendenze giudiziarie, al documentato svolgimento dia attività di volontariato nonché alla condotta regolare tenuta in costanza di applicazione della misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA] I.. Il ricorso è fondato* 2. Ai fini della concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta serbata dal condannato in epoca successiva. Nel giudizio prescritto dall'art. 47 ord. pen. è indispensabile l'esame dei comportamenti attuali del condannato perché non è sufficiente verificare l'assenza di indicazioni negative, ricavabili senz'altro dal passato (si pensi ai precedenti penali), ma è necessario accertare in positivo la presenza di elementi 'che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. Si deve, pertanto, avere riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, per verificare concretamente se sussistano, o no, sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che ne rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa; ciò non significa acquisire dai risultati dell'osservazione della personalità la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo, al contrario, sufficiente l'avvio di tale processo critico (ex plurimis, Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, Gobbo, Rv. 244322,e, più di recente, Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602). Tra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985). Non è, invece, necessaria la sussistenza di un lavoro già disponibile, potendo tale requisito essere surrogato da un'attività socialmente utile anche di tipo volontaristico (Sez. 1, n. 1023 del 30/10/2018, dep. 2019, Fusillo, Rv. 274869). Il Tribunale di sorveglianza, nell'esaminare le informazioni e le relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato, non è, in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi, ma è tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell'interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell'interessato, secondo il criterio della gradualità nella concessione di benefici penitenziari che governa l'ammissione ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016); detto criterio, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario specie quando risulta documentato un non irrilevante vissuto criminale (Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep. 1999, Foti, Rv. 212794). 2. Discostandosi chi richiamati principi, Il Tribunale di sorveglianza, pur in presenza di una rassicurante prognosi sulla pericolosità sociale del condannato ("non risultano altri precedenti penali ... regolare condotta in regime di arresti domicliari"), ha ritenuto decisivo per il rigetto dell'istanza la gravità dei reati, solo sommariamente indicati ("violazione legge stupefacenti, porto d'arma clandestina, ricettazione"), senza prendere in alcuna considerazione gli elementi fattuali più recenti. Per di più, nella valutazione dell'attività lavorativa, oltre a non avere tenuto conto dell'attività di volontariato svolta presso la parrocchia, è incorso in una evidente incongruenza. Ha, infatti, attributo rilevanza negativa al mero dubbio che l'attività lavorativa proposta, già autorizzata del giudice per le indagini preliminari, non potesse essere in concreto svolta "in ossequio all'attuale normativa emergenziale". L'argomentazione è meramente ipotetica e congetturale ove si consideri che non è stata confortata da alcuna attività di verifica ("i Carabinieri di Aprilia non hanno effettuato alcun accesso presso la sede della palestra") quanto mai necessaria atteso che, nel periodo di riferimento, non tutte le attività sportive erano vietate dalla normativa emergenziale, spesie se di carattere agonistico. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo esame da svolgersi attenendosi ai richiamati principi di diritto e sanando i rilevati vizi motivazionali. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] deciso, in Roma il 13 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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