CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 26580/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G. N. 13235-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Procuratore della Repubblicapro tempore; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimati - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ROMAdepositata il 01/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2022 n. 13235 sez. S2 -ud. 13-01-2023 - 2 - [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma avverso il decreto con il quale lo stesso Tribunale, in data 8.05.2018, aveva liquidato i compensi maturati dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento di riconoscimento della protezione internazionale exd.l. 13/17. L’ordinanza ha accolto l’eccezione di inammissibilità per tardività dell’opposizione,avanzata dalla parte resistente avv. [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che non fosse stato dimostrato dall’opponente che il rimedio di cui all’art. 170 del DPR n. 115/2002 fosse stato esperito nei trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento opposto. Lamotivazione è la seguente. Dall’estratto storico del fascicolo del procedimento a quoe dalla comunicazione in data 5 .0 3 .2022 a firma del direttore amministrativo della cancelleria della XVIII Sezione Civile del Tribunale di Roma, risultava infatti che ilprovvedimento era stato inviato “a visto PM” in data 30 luglio 2018. Se le annotazioni che si rinvengono nel registro informatico non necessariamente corrispondono alle date di effettiva presa in carico dei fascicoli da parte della Procura, secondo il Tribunale l ’indicazione risultante da detto registro attesta comunque che è stato dato inizio al subprocedimento della comunicazione, posto che l‘atto è entrato nel la sfera di conoscibilità del destinatario, occorrendo altresì reputare che questo sistema di trasmissione sia perfettamente equipollente alla comunicazione con le modalità prescritte dal codice di rito. Nella specie spettava all’opponente, anche in ragione del principio di vicinanza della prova,dimostrare quando l‘atto fosse effettivamente pervenuto nella sua sfera di conoscibilità. Tale onere non risultava assolto. Ric. 2022 n. 13235 sez. S2 -ud. 13-01-2023 - 3 - 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma sulla base didue motivi. 3. Il Ministero della Giustizia e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo di ricorso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con la violazione e falsa applicazione dell’art. 136 c.p.c., in relazione all’art.360 comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c. Deduce il ricorrente di non avere mai ricevuto una rituale comunicazione telematica o cartacea del decreto opposto, e che dello stesso ha avuto conoscenza solo prendendo materialmente visione del relativo fascicolo cartaceo recandosi presso la cancelleria della XVIII Sezione civile del Tribunale di Roma. L’ordinanza gravata si fonda sulle sole risultanze della schermata del fascicolo prodotta dal sistema SICID, che però non è ritenuta sufficiente a ritenere assolto l’onere di rituale comunicazione all’ufficio del Pubblico Ministero del provvedimento di liquidazione. 2.- Il secondo motivo lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in quanto l’ordinanza impugnata non ha preso in alcuna considerazione l’attestazione redatta dal direttore amministrativo dell’ufficio affari civili della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma del 20.04.2021, versata in atti con la memoria depositata dinanzi al giudice dell’opposizione, nella quale si riferiva che alcuna comunicazione telematica (nonostante la dotazione da parte dell’Ufficio anche di un Ric. 2022 n. 13235 sez. S2 -ud. 13-01-2023 - 4 - regolare indirizzo di posta elettronica) o cartacea fosse stata effettuata. A detta del ricorrente, l’omessa valutazione di tale attestazione ha indotto il giudice all’erronea conclusione che l’atto fosse pervenuto nella sfera di conoscibilità del Pubblico M inistero ed ha quindi determinato la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in quanto quest’ultimo è stato erroneamente onerato di dovere dimostrare la data di effettiva entrata dell’atto nella sua sfera di conoscibilità, sebbene si fosse documentato che l’atto non vi era mai pervenuto. 3.- Il ricorso è inammissibile anzitutto per l’evidente violazione dell’art. 366 co. 1 n. 3 c.p.c., in quanto risulta del tutto carente della sommaria esposizione dei fatti di causa. Infatti, mentre nella prima pagina si riporta la volontà di proporre ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma del 19 aprile 2022, a tale manifestazione è fatta immediatamente seguire la formulazione dei motivi di ricorso, senza alcuna specificazione, sia pure in maniera sommaria, dei fatti di causa. Manca quindi sia l’indicazione del contenuto del provvedimento opposto, sia delle ragioni per le quali lo stesso è stato a suo tempo emesso, sia delle vicende relative ai pregressi gradi di giudizio. 4.-In ogni caso il ricorso non supera lo scrutinio di cui all’art. 360 bisn. 1 c.p.c., avendo il Tribunale deciso la questione di diritto in modo conforme all’interpretazione di questa Corte, seppurecon motivazione in parte da correggere. Il Tribunale di Roma ha, infatti, concluso per la tardività dell’opposizione, sul presupposto che, pur essendo stata fornita la dimostrazione della comunicazione del decreto opposto all’Ufficio del Procuratore della Repubblica, sia pure con modalità diverse da quelle prescritte dal codice di rito, l’opponente non aveva dimostrato che il ricorso fosse stato proposto nei trenta giorni dalla conoscibilità dell’atto.I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per la loro evidente connessione, criticano tale conclusione, negando la rilevanza Ric. 2022 n. 13235 sez. S2 -ud. 13-01-2023 - 5 - che il giudice dell’opposizione ha assegnato alla trasmissione del fascicolo per il visto del PM. 4.1. -Occorre al riguardo rilevare che, a norma dell’art. 84, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (decreto che va comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero) è ammessa opposizioneai sensi dell'art. 170. Tale opposizione è disciplinata dall'art. 15 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150. Il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato; per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace è competente il presidente del tribunale. L’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 dispone che le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia «sono regolate dal rito sommario». Ciò presuppone che il decreto di liquidazione del compenso – emesso dal giudice ed opponibile innanzi al capo dell’ufficio cui appartiene quel magistrato – debba, di conseguenza, considerarsi equiparato all’ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702-quater cod. proc. civ. Pertanto, all’opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia è riferibile il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (cfr. Corte cost. n. 106/2016, a mente della quale il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, di cui all’art. 702- quater cod. proc. civ., deve ritenersi parimenti riferito sia all’opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia, sia all’appello avverso l’ordinanza di cui all’art. 702-ter dello stesso codice, per esigenze di omogeneità del rito, al quale i due - sia pur diversi - comparati procedimenti sono ricondotti). In assenza di tale notificazione o comunicazione, rimane applicabile, con decorrenza dalla data della pubblicazione del decreto, il termine Ric. 2022 n. 13235 sez. S2 -ud. 13-01-2023 - 6 - lungo d'impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., che decorre dalla pubblicazione della sentenza e che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo (Cass. n. 16893 del 2018; Cass. n. 32961 del 2019; Cass. n. 5990 del 2020; arg. anche da Cass. Sez. Unite 5 ottobre 2022, n. 28975). Depone per la generale applicabilità del termine stabilito da quest’ultima norma, in assenza di un’espressa esclusione da parte del legislatore, anche la giurisprudenza costituzionale [cfr. Corte Cost. n. 297/2008, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 327, comma 1, c.p.c., censurato, in riferimento all'art. 24 cost., nella parte in cui, prevedendo la decorrenza del termine lungo (all’epoca annuale) per l'impugnazione dalla pubblicazione della sentenza, anziché dalla sua comunicazione a cura della cancelleria, non assicurerebbe alle parti il diritto di difesa costituzionalmente garantito, per non essere alle stesse assicurato il godimento per intero del termine per impugnare, ha ritenuto che la norma censurata opera un non irragionevole bilanciamento tra l'indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa e che la decorrenza fissata con riferimento alla pubblicazione è un corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, sicché lo spostamento del dies a quo dalla data di pubb licazione a quella di comunicazione non solo sarebbe contraddittorio con la logica del processo, ma restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di impugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la sentenzaè comunicata ex officio (conff. Corte Cost. sentt. n. 151 e 152 del 1980, 303 del 1985, 102 e 156 del 1986, 881 del 1988, 584 del 1990, 201 del 1993, 211 del 2001, 224 del 2004; ordd. n. 129 del 1991, 56 del 2005)]. Trattasi di affermazione che si Ric. 2022 n. 13235 sez. S2 -ud. 13-01-2023 - 7 - pone in linea di continuità anche con quanto affermato da Corte Costituzionale n. 106/2016, sopra richiamata, che nel reputare estensibile anche all’opposizione di cui all’art. 170 del DPR n. 115/2002 il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione di cui all’art. 702 quater c.p.c., ha sottolineato come la soluzione fosse imposta dall’esigenza di evitare che l’opposizione sia sottratta a qualsiasi termine e quindi proponibile sine die, sicché è il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. a sopperire alla detta esigenza, nelle ipotesi in cui sia mancata la comunicazione. 5. - Poste tali premesse, si rileva, per quanto è dato cogliere nel ricorso e dell’ordinanza impugnata (essendo, come detto, il primo privo della sommaria esposizione dei fatti di causa), che il decreto di liquidazione opposto è stato emesso in data 8 maggio 2018 e che l’opposizione è stata depositata in data 14 ottobre 2020 (come sostenuto a pag. 2 del ricorsoe come si evince dal numero di iscrizione a ruolo), risultando evidente come questa si palesi tardiva rispetto al termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., nella formulazione applicabileratione temporis. 6.-Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Nulla deve disporsi con riguardo alle spese del presente giudizio, sia perché il ricorso è stato proposto dalla Procura della Repubblica, in qualità di organo propulsore dell’attività giurisdizionale, per il quale è esclusa la condanna al pagamento delle spese processuali, nonostante la soccombenza (Cass. S.U. nn. 5079/2005, 5165/2004), sia perché l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero della Giustizia sonorimasti intimat i . Neppure sussistono i presupposti processuali per il versamento -ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione.