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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 maggio 2021

Cassazione n. 49233/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/10/197S, avverso l'ordinanza in data 04/05/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 4 maggio 2021 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di rigetto dell'istanza di revoca o modifica dei sequestri preventivi dei conti correnti, prodotti finanziari e altre utilità detenute da [OSCURATO:PERSONA], indagata dei reati di associazione a delinquere, di reati tributari ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen. 2.

Ricorre per cassazione l'indagata sulla base di un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione, contestando il fumus commissi delicti della truffa aggravata.

Con memoria del 3 maggio 2022 la difesa ha comunicato la rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse, avendo l'interessata ottenuto la restituzione di quanto in sequestro. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa l'intervenuta rinuncia al ricorso da parte della ricorrente, con atto proveniente dal difensore munito di procura speciale, prima dell'udienza di discussione.

Considerato che la rinuncia è stata giustificata dalla sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile alla ricorrente, la ricorrente non va condannata né al pagamento delle spese processuali né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (da ultimo, Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549-01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso, il 21 settembre 2022 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/10/197S, avverso l'ordinanza in data 04/05/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 4 maggio 2021 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di rigetto dell'istanza di revoca o modifica dei sequestri preventivi dei conti correnti, prodotti finanziari e altre utilità detenute da [OSCURATO:PERSONA], indagata dei reati di associazione a delinquere, di reati tributari ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione l'indagata sulla base di un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione, contestando il fumus commissi delicti della truffa aggravata. Con memoria del 3 maggio 2022 la difesa ha comunicato la rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse, avendo l'interessata ottenuto la restituzione di quanto in sequestro. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa l'intervenuta rinuncia al ricorso da parte della ricorrente, con atto proveniente dal difensore munito di procura speciale, prima dell'udienza di discussione. Considerato che la rinuncia è stata giustificata dalla sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile alla ricorrente, la ricorrente non va condannata né al pagamento delle spese processuali né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (da ultimo, Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549-01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso, il 21 settembre 2022 Il Consigliere estensore I
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