CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 febbraio 1967
Cassazione n. 28305/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI NOVARAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/02/1967 avverso l'ordinanza del 21/07/2022 del GIP TRIBUNALE di NOVARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~t-ite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Novara ricorre avverso l'ordinanza del 21 luglio 2022 del G.i.p. del Tribunale di Novara che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca ex art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] dal G.i.p. del Tribunale di Novara con sentenza del 19 luglio 2018, definitiva 1'11 settembre 2018, e con sentenza del 2 luglio 2019, definitiva il 30 novembre 2019. Il pubblico ministero aveva evidenziato che Persico, il 23 dicembre 2019 (nel quinquennio dal passaggio in giudicato dei provvedimenti concessivi del beneficio), aveva commesso un ulteriore reato in ordine al quale era stato condannato dai G.i.p. del Tribunale di Novara con sentenza del 15 settembre 2020, definitiva il 4 dicembre 2020. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto di non accogliere la richiesta del pubblico ministero, evidenziando che Persico aveva già espiato le pene oggetto della richiesta in regime di arresti dorniciliari dal 27 febbraio 2020 al 2 agosto 2021 e che, quindi, non era possibile procedere alla revoca del beneficio della sospensione condizionale. 2. Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di dichiarare di diritto la revoca dei benefici richiesti, a nulla rilevando che il condannato avesse già espiato le pene sospese. Il Procuratore della Repubblica, infatti, evidenzia che la revoca in esame opera ex lege automaticamente al verificarsi dei suoi presupposti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Giova in diritto premettere che, ai sensi dell'art. 168, primo comma, cod. pen., la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto se, nei termini durante i quali la condanna rimane sospesa, il condannato: 1) commetta un delitto, ovvero una contravvenzione, della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agii obblighi impostigli; 2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a penik che, cumulata a que1141 precedentemente sospes superi ze i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. L'effetto estintivo riguarda solo la pena, mentre restano in vita gli altri effetti penali della condanna. In questi casi, la revoca della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa e opera di diritto al momento del verificarsi dei suoi presupposti, a prescindere dal fatto che la pena stessa risulti già espiata. Il provvedimento di revoca, quindi, ha mera funzione ricognitiva della condizione risolutiva del beneficio ed i relativi effetti si producono ex tunc, retroagendo al momento in cui la condizione si è verificata. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, ritiene che il pubblico ministero, nell'ordine di esecuzione del 12 gennaio 2021, abbia correttamente chiesto al giudice dell'esecuzione la revoca dei benefici della sospensione condizionale delle pene concesse dal G.i.p. del Tribunale di Novara con sentenza del 19 luglio 2018, definitiva 1'11 settembre 2018, e con sentenza del 2 luglio 2019, definitiva il 30 novembre 2019, posto che Persico, nel quinquennio dal passaggio in giudicato delle predette sentenze, aveva commesso un ulteriore delitto per il quale era stato condannato. Il giudice dell'esecuzione, per converso, non ha applicato al caso di specie il principio di diritto per cui, nel caso in cui la revoca di un beneficio sia prevista ex lege come obbligatoria e automatica, il pubblico ministero è legittimato a porre direttamente in esecuzione la pena coperta dalla misura di favore caducata, sempre che, nel contempo, richieda al competente giudice dell'esecuzione di pronunciare, nelle forme previste, la declaratoria di cui all'art. 674 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 19894 del 08/02/2022, Farina, Rv. 283092). 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice dell'esecuzione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al G.i.p. d