CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 marzo 2023
Cassazione n. 09351/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16104-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; Ric. 2018 n. 16104 sez. S2 -ud. 27-03-2023 -2- -controricorrente - avverso la sentenza n. 495/2018 del TRIBUNALE di VERONA, depositata il 27/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie della controricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione notificato in data 23 ottobre 2015, il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Giudice di Pace di Verona, domandandone la condanna al pagamento di Euro 1.380,00, oltreché al risarcimento ex art. 96 e 642 c.p.c. A fondamento della domanda, l’attore deduceva che la convenuta non aveva saldato il corrispettivo residuo dovutogli per alcune prestazioni professionali prestatele nell’anno 2008. In particolare, la prova del credito vantato era costituita da un “piano di rientro” al quale aveva acceduto la convenuta e che dimostrava l’esistenza di un residuo impagato. La convenuta si costituiva ed in via preliminare eccepiva la prescrizione presuntiva del diritto fatto valere in giudizio, aggiungendo nonché di aver comunque già estinto il proprio debito. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Verona decideva la causa con sentenza numero 788/2016, rigettando le domande dell’attore. In particolare, il Giudice di prime cure, decideva la causa sulla base di un giuramento “decisorio”, dal quale sarebbe emersa l’infondatezza della prospettazione dell’attore. Ric. 2018 n. 16104 sez. S2 -ud. 27-03-2023 -3- Avverso tale sentenza interponeva appello il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Verona, reiterando le proprie contestazioni alle eccezioni di prescrizione formulate dalla convenuta, e lamentando l’irritualità, l’invalidità e l’inefficacia del giuramento assunto nel giudizio di primo grado, ribadendo la sussistenza del proprio credito. Per parte propria, la Gentile eccepiva l’inammissibilità dell’appello e reiterava le proprie difese. Il Tribunale adito decideva la causa con sentenza n. 495/2018, con la quale respingeva integralmente l’appello dell’attore. Il Tribunale, ritenuto ammissibile l’appello e inammissibile l’eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dalla appellata, nel merito riteneva sfornito di prova il credito fatto valere dall’attore. In particolare, il piano di rientro proposto dall’attore risultava carente della sottoscrizione della convenuta, e pertanto inidoneo a costituire prova del diritto fatto valere in giudizio. L’attore, a fronte di tale circostanza, eccepita dalla controparte non avrebbe “controdedotto né formulato alcun mezzo istruttorio” quanto al residuo credito vantato e ciò sia nella comparsa conclusionale in primo grado che nell’atto di appello (così la sentenza impugnata alla p. 2). 2. Avverso la sentenza n . 495/2018 del Tribunale di Verona ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito mediante controricorso. 3. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, 1° co., Ric. 2018 n. 16104 sez. S2 -ud. 27-03-2023 -4- n. 3, c.p.c., degli articoli 115, 116 e 346 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. In particolare, il Tribunale avrebbe errato a ritenere non incontestato il credito vantato dall’odierno ricorrente, poiché non avrebbe inteso come rinunciata l’eccezione, già sollevata in prime cure, di insussistenza del piano di rientro, per la sua mancata sottoscrizione. Più precisamente, tale eccezione sarebbe stata proposta in primo grado (seppur non decisa nel merito poiché assorbita dal giuramento in base al quale il Giudice di Pace ha poi deciso la causa) ma non sarebbe stata reiterata nel corso del giudizio d’appello: pertanto, il giudice del gravame avrebbe dovuto ritenere incontestata l’allegazione attorea circa l’esistenza di un maggior credito come individuato nel piano di rientro, e avrebbe dovuto fondare la propria decisione su tale documento. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., degli articoli 115e 116 c.p.c. Il ricorrente, in particolare, si duole della statuizione della sentenza impugnata secondo la quale non avrebbe “controdedotto né formulato alcun mezzo istruttorio”,in modo da supplire all’inidoneità del piano di rientro come mezzo di prova. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, denuncia che il Tribunale di Verona non abbia in alcun modo preso in considerazione le proprie richieste istruttorie, i cui esiti avrebbero potuto supplire a tale deficienza probatoria, ed anzi le avrebbe arbitrariamente rigettate nonostante siano state ripetutamente reiterate. Ric. 2018 n. 16104 sez. S2 -ud. 27-03-2023 -5- 4. In data 1 6 /0 3 /2023 parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con richiesta di compensare le spese. La rinuncia risulta poi essere stata accettata dalla controricorrente con atto depositato telematicamente in data 17/03/2023, così resta confermato che non vi è luogo a provvedere sulle spese. In conseguenza di ciò, il processo va dichiarato estinto ex artt.390 e 391 c.p.c., nulla dovendosi disporre quanto alle spese del presente giudizio. 5. Poiché il giudizio di cassazione è dichiarato estinto, non sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 - quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.