CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021
Cassazione n. 13266/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello de L'Aquila ha dichiarato la nullità della sentenza pronunciata dal Tribunale di Pescara in data 23.9.2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per essere stato giudicato l'imputato in assenza pur sussistendo un legittimo impedimento, dovuto allo stato di detenzione dell'imputato. 2. Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato è inammissibile. Lamenta il ricorrente che la Corte, una volta rilevata la causa di nullità, non abbia esaminato le censure di merito relative al profilo della responsabilità dell'imputato; si tratta di censura non consentita e che, comunque, rivela il difetto di interesse della parte ricorrente, in quanto «non è ricorribile per cassazione la sentenza di appello che abbia annullato quella di primo grado e disposto contestualmente la trasmissione degli atti al primo giudice per nuovo giudizio; e ciò sia in forza del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (prevedendo l'art. 607 cod. proc. pen. il ricorso dell'imputato solo contro sentenze di condanna o di proscioglimento e sentenze inappellabili di non doversi procedere), sia per difetto di interesse, risolvendosi la sentenza dichiarativa di nullità in un atto di mero impulso processuale inidoneo a ledere il diritto di difesa dell'imputato, che resta abilitato ad esercitare qualsiasi facoltà in sede di nuovo giudizio, senza incontrare alcuna preclusione» (Sez. 6, n. 9744 del 21/01/2004, Ascani, Rv. 229210 - 01). 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] di Paola L mperiali D [OSCURATO:PERSONA] Cia,‘PT'n FRIA - 7 A