CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 1948
Cassazione n. 26096/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/09/1948 avverso l'ordinanza del 01/07/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché deducono vizi di motivazione in materia in cui il ricorso è ammesso per sola violazione di legge; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili già adeguatamente vagliati e con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagg. 4, 5 e 6 del provvedimento qui impugnato, sulla mancanza di nuovi elementi idonei a neutralizzare il pericolo di collegamenti con l'associazione criminosa di riferimento e sulla perdurante operatività di quest'ultima); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021