Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 aprile 1987

Cassazione n. 30403/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; contro [OSCURATO:PERSONA] nato il 04/04/1987; avverso l'ordinanza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARI; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inamrnissibilità o del rigetto; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Cagliari, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha accolto l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente a oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione (in parte domiciliare) patita in ragione sia della riduzione della pena inflitta per la liberazione anticipata (relativa a un semestre), concessa dal magistrato di sorveglianza ma con ritardo, sia per la tardiva concreta esecuzione del nuovo ordine di esecuzione emesso dalla Procura generale in considerazione del detto periodo di liberazione anticipata.

1.1. In particolare, la Corte territoriale ha rilevato che il richiedente il 20 giugno 2020 ha proposto istanza di riduzione della pena per liberazione anticipate (relativa al semestre 19 dicembre 2019-18 giugno 2020) e che, solo in seguito a sollecito depositato il 21 dicembre 2020, il magistrato di sorveglianza ha riconosciuto la detta riduzione con provvedimento dell'8 gennaio 2021.

Il successivo 9 gennaio 2021, la Procura generale, sempre per quanto emerge dall'ordinanza impugnata, ha provveduto a detrarre il detto periodo di liberazione anticipata e a ordinare l'immediata liberazione di [OSCURATO:PERSONA], avendo il condannato interamente scontato la pena alla data dal 30 ottobre 2020 proprio in considerazione della liberazione anticipata, anche se l'ordine è stato concretamente eseguito il 19 gennaio 2021.

1.2. Sicché, il giudice della riparazione, ricostruita l'evoluzione dell'interpretazione dell'istituto in esame, ha ritenuto fondata l'istanza di riparazione.

Ciò non solo con riferimento ai giorni di detenzione sofferti in più in ragione dell'errore consistito nella ritardata esecuzione dell'ordine di scarcerazione ma anche con riferimento alla maggiore detenzione patita a causa dell'adozione del provvedimento di riduzione della pena per liberazione anticipata in ritardo, ingiustificato, rispetto al termine di quindici giorni cui all'art. 121, comma 2, cod. proc. pen.

Con riferimento al secondo dei due profili di cui innanzi (l'unico oggetto di censure in questa sede) l'ordinanza ha in particolare ritenuto, nella specie, non ipotizzabile uno scorretto esercizio del potere discrezionale del magistrato di sorveglianza nella valutazione dei presupposti per la concessione del beneficio bensì un ingiustificato ritardo nell'adozione del provvedimento oltre il termine di cui al citato art. 121 cod. proc. pen.

Ai sensi del quale sulle richieste ritualmente formulate dalle parti il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge, entro quindici giorni.

È stata infine esclusa la sussistenza di una condotta ostativa in termini di dolo o colpa grave, avendo il detenuto proposto tempestivamente l'istanza in quanto depositata in data non prossima alla scadenza della pena, in particolare due giorni dopo il decorso del semestre di riferimento.

2. Avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello il Ministero dell'economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione, tramite l'Avvocatura dello Stato, articolando cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con i primi quattro motivi si deduce la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., anche in relazione all'art. 54

I. n. 26 luglio 1975, n. 354 in materia di ordinamento penitenziario, oltre che la falsa applicazione dell'art. 121 cod. proc. pen.

In sostanza ci si duole dell'applicazione della disciplina della riparazione per ingiusta detenzione anche nell'ipotesi in cui la detenzione patita sia risultata maggiore rispetto a quella determinata all'esito della concessione della liberazione anticipata in forza del ritardo ingiustificato nell'adozione del relativo provvedimento.

2.2. Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 82 e 133 del d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, per aver la Corte d'appello posto le spese processuali sopportate dal richiedente a carico del Ministero, nonostante l'ammissione di [OSCURATO:PERSONA] al patrocinio a spese dello Stato.

3. Sono state depositate conclusioni dalla Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità o dell'infondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I primi quattro motivi di ricorso, suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle relative questioni, sono fondati, nei termini di seguito specificati, con conseguente assorbimento del quinto motivo di ricorso.

2. La questione fulcro delle censure di cui ai detti motivi si mostra ancora inesplorata in sede di legittimità, perlomeno in considerazione dell'attuale consolidato assetto interpretativo dell'istituto in oggetto.

Essa inerisce difatti la possibilità di sussumere nell'astratta previsione dell'art. 314, cod. proc. pen., in termini di ingiusta detenzione derivante da vicende successive alla condanna, l'ipotesi in cui la detenzione sia risultata maggiore rispetto a quella determinata all'esito della concessione della liberazione anticipata non in ragione di un errore o di una tardiva esecuzione del conseguente ordine di liberazione bensì in forza dell'adozione del relativo provvedimento da parte del magistrato di sorveglianza oltre i previsti termini (ancorché non perentori), in assenza di una sinergica condotta dolosa o gravemente colposa del richiedente.

3. Occorre muovere dagli approdi di legittimità in tema di riparazione per ingiusta detenzione derivante da vicende successive alla condanna, che argomentano anche da interventi della Consulta e da decisioni della Corte E.D.U.

4. A seguito dell'intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 310 del 1996, l'art. 314, cod. proc. pen., è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede[va] il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. e violazione dell'art. 5 della C.E.D.U. che prevede il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste senza distinzione di sorta.

In quella sede, il Giudice delle leggi era stato sollecitato a pronunciarsi sulla tenuta costituzionale di un'interpretazione della norma in esame, dalla quale restava escluso il caso di un ordine di esecuzione emesso sull'errato presupposto dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Nella specie, la Corte d'appello di Torino, quale giudice di rinvio, aveva assolto l'imputata per non essere il fatto previsto dalla legge come reato.

Nelle more del processo, tuttavia, il Procuratore della Repubblica, organo dell'esecuzione, sull'erroneo presupposto che si fosse formato il giudicato di condanna, aveva emesso ordine di esecuzione, a seguito del quale l'instante era stata detenuta.

5. In ordine ai presupposti per il riconoscimento del diritto, tuttavia, il giudice delle leggi non si è pronunciato e il compito è stato quindi rimesso all'interprete (sul punto si vedano Sez. 4, n. 25092 del 25/05/2021, brio, Rv. 281735; Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017; Sez. 4 n. 35333 del 05/07/2001, Sandbergh, in motivazione; Sez. 4, n. 8117 del 24/11/2005, Arsicato).

6. Orbene, nell'esaminare la casistica giudiziaria sul tema in oggetto, alla luce della quale può dirsi che la riparazione per l'ingiusta detenzione si estende anche ai casi inerenti vicende successive alla condanna e involgenti l'esecuzione della pena, deve intanto richiamarsi l'indirizzo ermeneutico intervenuto, con riferimento al caso di revoca di ordini di esecuzione in virtù della rideterminazione della pena in executivis, a seguito di Corte cost. n. 32 del 2014.Statuizione con la quale sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 77, comma secondo, Cost., gli artt. 4-bis e 4-vicies ter d.l. n. 272 del 2005 (conv., con modif., dall'art. 1, comma 1, della

I. n. 49 del 2006), i quali unificavano il trattamento sanzionatorio, in precedenza differenziato, previsto dal d.P.R. n. 309 del 1990 per i reati aventi a oggetto le c.d.

«droghe leggere» e per quelli concernenti le c.d.

«droghe pesanti».

La Suprema Corte, in quella sede, ha ritenuto non configurabile il diritto alla riparazione ove la mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende, successive alla condanna, che riguardino la determinazione della pena eseguibile.

Il riferimento è, in particolare a Sez. 4 n. 3382 del 22/12/2016, dep. 2017, Riva, Rv. 268958, e a Sez. 4, n. 4240 del 16/12/2016, dep. 2017, Laratta, Rv. 269168.

Quest'ultima ha ritenuto che si sarebbe trattato di situazione definitivamente esaurita e che la detenzione sofferta, sino al momento della sua cessazione, sarebbe stata pienamente legittima e rispettosa dell'assetto normativo allora vigente.

Tale indirizzo fa espresso rinvio a Corte cost., n. 219 del 2008, in fattispecie di pena definitivamente inflitta in misura inferiore alla custodia cautelare sofferta. [OSCURATO:PERSONA] ha difatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. nella parte in cui condiziona il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni e la Suprema Corte ha ritenuto che, in quella sede, il giudice delle leggi avesse sostanzialmente legittimato le soluzioni offerte dal giudice di legittimità con riferimento ai casi di reati prescritti o di amnistia e remissione di querela.

Sulla scorta di tale lettura del dato normativo, quindi, si è ritenuto che, in tali ipotesi, il diritto alla riparazione possa essere riconosciuto nel caso di custodia cautelare sofferta superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile o irrogata ma solo nei limiti dell'eccedenza (Sez. 4 n. 3382/2017, Riva, cit., in motivazione; Sez. 4 n. 15000 del 19/02/2009, Cicione, Rv. 243210, esplicitamente richiamata dalla prima).

Ne è conseguito che il diritto resta, invece, escluso in tutti i casi in cui la mancata corrispondenza tra detenzione cautelare e pena eseguita consegua a vicende posteriori alla condanna, connesse al reato o alla pena.

In merito si veda altresì, in quanto tale da presentare elementi di affinità con la fattispecie in esame, Sez. 4 n. 40949 del 23/4/2015, D'Aguì, Rv. 264708.

Essa, in un caso di concessione della liberazione anticipata, cui era conseguita la riduzione della pena originariamente inflitta con eccedenza, quindi, della detenzione subita in concreto dal condannato, ha rilevato che, 5 , diversamente opinando, cioè ritenendo tale ipotesi sussumibile nell'alveo dell'art. 314 cit., si finirebbe con il consentire allo stesso condannato di precostituirsi la premessa dell'indennizzo, per esempio ritardando la presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio.

7. Per converso, sempre sulla base degli interventi del Giudice delle leggi innanzi evidenziati, altre pronunce di legittimità hanno riconosciuto il diritto alla riparazione nel caso di detenzione in forza di una pena oggetto di ordine di esecuzione che, a causa del lungo arco temporale intercorso tra l'emissione del titolo e la sua esecuzione, si era poi estinta ai sensi dell'art. 172 cod. pen., senza che rilevasse l'assenza di un'espressa declaratoria di estinzione della pena (Sez. 4, n. 45247 del 20/10/2015, Myteveli, Rv. 2648959).

Mostrando di attribuire analoga rilevanza all'illegittimità (originaria o sopravvenuta) dell'ordine di esecuzione, Sez. 4, n. 30492 del 12/06/2014 Dispensa, Rv. 262240, ha poi ritenuto dovuto l'indennizzo a colui che aveva patito una pena che era stata computata nell'ordine di esecuzione nonostante fosse estinta per indulto, e ciò ancorché il giudice dell'esecuzione non l'avesse ancora applicato.

Sez. 4 n. 18542 del 14/01/2014, Truzzi, Rv. 259210, ha invece ritenuto sussumibile nell'astratta previsione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., l'ipotesi di detenzione subita in eccedenza rispetto a quella risultante dall'applicazione della liberazione anticipata a causa di un ordine di esecuzione non aggiornato al nuovo fine pena (nella specie il richiedente era stato concretamente liberato con cinque giorni di ritardo a causa di «disguidi» dell'organo dell'esecuzione).

La sentenza in esame ha peraltro argomentato dall'affermazione di Corte cost. n. 310 del 1996 per la quale «la diversità della situazione di chi abbia subito la detenzione a causa di una misura cautelare, che in prosieguo sia risultata ingiusta rispetto a quella di chi sia rimasto vittima di un ordine di esecuzione arbitrario non è tale da giustificare un trattamento così discriminatorio, al punto che la prima situazione venga qualificata ingiusta e meritevole di equa riparazione e la seconda venga invece dal legislatore completamente ignorata».

Sulla medesima scia interpretativa, è stata sussunta nella previsione di cui all'art. 314 cod. proc. pen. l'ipotesi di scarcerazione - disposta a seguito di liberazione anticipata - ma tardivamente eseguita a causa della tardiva comunicazione, al collegio procedente per la rideterminazione della pena, dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva concesso quarantacinque giorni di riduzione della pena per liberazione anticipata (Sez. 4, n. 47993 del 30/9/2016, Pittau, Rv. 268617).Sez. 4, n. 48993 del 11/10/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271157, ha altresì ritenuto che il tardivo riconoscimento della liberazione anticipata per l'omessa trasmissione da parte del Pubblico Ministero degli atti al magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen., determini l'ingiustizia della detenzione sofferta fino alla concreta liberazione del detenuto e, pertanto, costituisca titolo per la domanda di riparazione.

Nella fattispecie il ricorrente era stato scarcerato con sei giorni di ritardo per effetto dell'omessa preventiva trasmissione al magistrato di sorveglianza, perché provvedesse all'eventuale applicazione della liberazione anticipata, dell'ordine di carcerazione con cui si rideterminava la pena residua da espiare con il computo corretto del periodo di carcerazione presofferto.

8. L'elaborazione di legittimità sul punto è proseguita con Sez. 4 n. 57203 del 21/09/2017, Paraschiva, Rv. 271689.

In particolare, la Suprema Corte, sulla scorta di un'attenta lettura degli interventi della Consulta e della Corte E.D.U., ha affermato che il diritto alla riparazione è configurabile anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, purché sussista un errore dell'Autorità procedente e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa dell'errore o del ritardo nell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del fine espiazione della pena.

L'ingiustizia si innesta su un errore dell'Autorità procedente che, per definizione, non può mai rinvenirsi nell'esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale e che va ricercato nelle eventuali violazioni di legge (come ha precisato dalla sentenza in esame facendo riferimento alla giurisprudenza, anche costituzionale e sovranazionale, dalla stessa rammentata).

Tale indirizzo interpretativo si fonda sul rilievo per cui, diversamente da quanto sostenuto in precedenza dal contrario orientamento di legittimità innanzi ripercorso (paragrafo 6), Corte cost. n.219 del 2008 non avalli la conclusione secondo cui il diritto all'equo indennizzo non sussiste ove la non corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende successive alla condanna riguardanti la pena eseguibile, dovendosi distinguere il piano della irrevocabilità della condanna da quello della definitività della pena.

Nel vigente sistema processuale (che attribuisce grande spazio agli interventi del giudice dell'esecuzione e del magistrato di sorveglianza sul trattamento sanzionatorio), non possono difatti ritenersi coincidenti i concetti di pena definita da pronuncia irrevocabile e quello di pena definitiva, per tale potendosi intendere solo quella determinata all'esito della complessiva gestione giudiziale del trattamento sanzionatorio (cfr. Sez. 4, n. 57203/2017 Paraschiva, cit., in motivazione).

Come detto, la Suprema Corte ha argomentato anche dalla lettura delle decisioni sul punto intervenute della Corte E.D.U. e in particolare della sentenza del 24 marzo 2015, (ricorso n. 39824/07) in causa Messina c.

Italia.

Quest'ultima ha ritenuto ingiusta una detenzione che, per effetto della riconosciuta liberazione anticipata, in precedenza negata in forza di un errore materiale presente nel certificato del casellario giudiziale, sia rimasta sine titulo.

Vero è, infatti, secondo il giudice sovranazionale, che «...l'articolo 5 § 1 a) della Convenzione non sancisce, in quanto tale, il diritto per un condannato, ad esempio, di beneficiare di una legge di amnistia o di una liberazione anticipata condizionale o definitiva (Mouesca c.

Francia, n. 52189/99, 18 ottobre 2001, e [OSCURATO:PERSONA] c.

Turchia, n. 73561/01, 2 ottobre 2001).

Tuttavia, potrebbe essere diverso quando i giudici nazionali sono tenuti, in assenza di un qualsiasi potere discrezionale, ad applicare una tale misura a chiunque soddisfi le condizioni stabilite dalla legge per beneficiame (Grava c.

Italia, n. 43522/98, § 43, 10 luglio 2003, Pilla c.

Italia, n. 64088/00, § 41, 2 marzo 2006, [OSCURATO:PERSONA] c.

Turchia, n. 16110/03, § 35, 17 giugno 2008, e [OSCURATO:PERSONA] c.

Spagna [GC], n. 42750/09, 21 ottobre 2013)».

9. Quello di cui innanzi è il criterio interpretativo, che il Collegio condivide, al quale la Suprema Corte attualmente fa concorde riferimento.

Esso impone dunque di riconoscere il diritto alla riparazione ai sensi dell'art.314 cod. proc. pen. anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, purché sussista un errore dell'autorità procedente, e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato causa o concausa dell'errore il quale, per definizione, non può mai rinvenirsi nell'esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale e che va invece ricercato nelle eventuali violazioni di legge (cfr. Sez. 4, n. 57203/2017 Paraschiva, cit., in motivazione).

Proprio in applicazione del detto principio la successiva Sez. 4, n. 25092 del 25/05/2021, Iorio, Rv. 281735-01, ha ritenuto non configurabile un errore dell'autorità procedente in relazione alla detenzione sofferta in esecuzione della pena inflitta con una sentenza irrevocabile, per la quale era stato successivamente concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Nella specie la sentenza in esame ha ribadito che l'errore dell'Autorità procedente non può derivare dall'esercizio di un potere discrezionale, essendo configurabile soltanto nei casi di violazioni di legge, per poi escluderlo nella fattispecie di cui innanzi.

In essa, difatti, la detenzione patita è stata ritenuta conseguenza della conclusione dell'iter procedimentale avviato in sede esecutiva e che ha determinato, a seguito di valutazione discrezionale, il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena (cfr., Sez. 4, n. 25092/2021, Iorio, cit., in motivazione, che richiama anche le decisioni della Corte E.D.U.: Grava c.

Italia, ricorso n. 43522/98, § 43, 10 luglio 2003; Pilla c.

Italia, ricorso n. 64088/00, § 41, 2 marzo 2006; [OSCURATO:PERSONA] c.

Turchia, ricorso n. 16110/03, § 35, 17 giugno 2008, e [OSCURATO:PERSONA] c.

Spagna, Grande Camera, ricorso n. 42750/09, 21 ottobre 2013).

Si inseriscono nel solco interpretativo di cui innanzi (senza pretese di esaustività), anche Sez. 4, n. 9721 del 01/12/2021, dep. 2022, Sica, Rv. 282857, e a Sez. 4, n. 44978 del 04/11/2021, Venturi, Rv. 282247.

La prima delle due decisioni ha concretamente applicato il principio in fattispecie relativa al periodo di detenzione ingiustamente sofferto da un soggetto condannato per il delitto di peculato a seguito della ritenuta inammissibilità dell'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali fondata sull'erronea applicazione retroattiva della disciplina ostativa alle misure alternative alla detenzione (introdotta dall'art. 1, comma 6, lett. b) della

I. n. 3 del 2019).

La seconda sentenza, con riferimento a fattispecie relativa a detenzione sofferta per un reato coperto da indulto e per un reato depenalizzato, ha annullando con rinvio l'ordinanza che aveva escluso il diritto all'indennizzo, ravvisando una condotta gravemente colposa nel ritardo dell'instante nell'eccepire l'aboliti° criminis e l'intervenuto indulto, senza però attribuire rilievo all'omessa rilevazione delle medesime evenienze da parte dell'Autorità giudiziaria Parimenti, Sez. 4, n. 17118 del 14/01/2021, Marinkovic, Rv. 281151, ha applicato il principio in fattispecie caratterizzata da esecuzione delle pene applicate con due sentenze di patteggiamento, per gli stessi fatti, e di successivo accoglimento dell'istanza proposta al giudice dell'esecuzione di revoca della sentenza che aveva applicato la pena più grave, e ha ritenuto ingiusto e non addebitabile all'imputato il periodo di detenzione subita dopo la presentazione di tale istanza (per recentissime applicazioni del principio si vedano altresì, da ultimo, anche Sez. 4, n. 28385 del 05/07/2022, Somogyi, in motivazione, e Sez. 4, n. 28452 del 30/06/2022, Ciafrei, in motivazione).

Deve infine ritenersi sostanzialmente aderente all'orientamento in questa sede condivido anche Sez. 4, n. 50453 del 03/12/2019, Nikolina, RV. 277905.

La sentenza in esame ha richiamato il diverso orientamento (come detto da ritenersi attualmente superato) per cui il diritto alla riparazione non è configurabile ove la mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione (il riferimento esplicito è a Sez. 4, 40949/2015, D'Aguì, cit.).

Tale richiamo è stato però esplicitamente relazionato con la più volte citata sentenza «Paraschiva» del 2017, e quindi con i riletti interventi della Consulta oltre che delle decisioni della Corte E.D.U.

La Suprema Corte ha difatti finito nella specie con il negare l'applicabilità dell'art. 314 cod. proc. pen. in forza dell'insussistenza di un errore dell'autorità (in termini di violazione di legge).

Trattavasi difatti di detenzione patita in custodia cautelare in carcere in eccesso sulla pena da espiare quale effetto fisiologico della concessine della liberazione anticipata.

10. Occorre ora verificare la sussumibilità nell'astratta previsione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., letto nei termini di cui innanzi, della fattispecie caratterizzata dalla maggiore durata della detenzione, rispetto a quella determinata all'esito della concessione della liberazione anticipata, in ipotesi di adozione del provvedimento da parte del magistrato di sorveglianza oltre i previsti termini.

Si tratta in particolare di una vicenda successiva alla condanna e connessa all'esecuzione della pena.

Essa è però conseguenza della conclusione dell'iter procedimentale che determina il riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata a seguito di attività discrezionale frutto di istruttoria.

La decisione del magistrato di sorveglianza, difatti, presuppone una necessaria istruttoria, che in concreto potrebbe rilevarsi complessa, caratterizzata anche dalla richiesta del parere al Pubblico Ministero e dalla richiesta e successiva valutazione di apposita relazione o, se il caso lo richieda, di plurime relazioni redatte da esperti dell'istituto di pena o addirittura, ancora una volta se il caso lo richiede, di più istituti (eventualmente frequentati dell'instante nel periodo di riferimento), ovvero ancora di relazioni con riferimento al trattamento in eventuali comunità esterne.

L'Autorità è in particolare chiamata a accertare (oltre alla sussistenza degli altri presupposti) che il condannato abbia dato prova di effettiva partecipazione all'opera di rieducazione.

In forza dell'art. 54

I. n. 354 del 1975 (ord. pen.), la liberazione anticipata, implicante la riduzione di 45 giorni per semestre di pena scontata, è infatti concessa quale riconoscimento della partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione e ai fini del suo più efficace reinserimento in società.

Ex artt. 69 e 69-bis ord. pen., il magistrato di sorveglianza, sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio e comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati dall'art. 127 cod. proc. pen., ma non può decidere prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al Pubblico Ministero, pur dovendo comunque provvedere in caso del suo mancato deposito.

Il margine di apprezzamento nella valutazione delle condizioni richieste per la concessione della liberazione anticipata, che deve riflettesti in una idonea motivazione (ex plurimis, Sez. 1, n. 10756 del 07/02/2013, Frunzo, in motivazione) è consustanziale anche alla verifica che la partecipazione ai programmi di rieducazione non sia puramente fittizia o non abbia esclusivamente lo scopo di ottenere benefici come la liberazione anticipata, e rappresenti una reale volontà di reinserimento sociale (ex plurimis, Sez. 1, n. 29779 del 03/07/2012, Caruso, in motivazione).

A ciò deve altresì aggiungersi che la fisiologia del sistema (art. 69-bis cit.) contempla anche la proposizione del reclamo, innanzi al Tribunale di sorveglianza, contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza (di accoglimento i di rigetto dell'istanza del detenuto), nelle specie non configuratosi, con conseguente instaurazione di ulteriore attività giurisdizionale culminante in ulteriore esercizio di potere discrezionale, in ipotesi all'esito di ulteriore attività istruttoria.

La natura discrezionale del provvedimento e l'iter procedimentale necessitante di attività istruttoria esclude quindi la sussumibilità nell'alveo dell'art. 314 cod. proc. pen., come innanzi interpretato, dell'ipotesi della mera adozione del provvedimento di concessione della liberazione anticipata oltre i termini previsti (pur prescindendo dalla loro non perentorietà).

Tali termini, peraltro, proprio in ragione del descritto modo di atteggiarsi dello specifico procedimento, risentono dei tempi relativi all'attività istruttoria comprese le necessarie interlocuzioni con le altre istituzioni (Pubblico Ministero e istituti di pena), oltre che, in ipotesi, con lo stesso detenuto.

Cessate le quali, solo allora, potrà effettivamente decorrere il temine per l'adozione del provvedimento discrezionale che il magistrato emetterà all'esito dell'attività valutativa Ne consegue che ciò che rileverà ai fini dell'operatività nella specie dell'art.314 cod. proc. pen., in luogo della mera adozione del provvedimento oltre i termini, da computarsi, comunque, sulla base dei rilievi di cui innanzi, sarà la concreta inerzia dell'Autorità rispetto all'istanza di concessione della liberazione anticipata tale da tradursi, sostanzialmente, in denegata giustizia e quindi in ingiusta detenzione.

Sarà dunque suscettibile di rilevare l'adozione del provvedimento, oltre i termini, in situazione caratterizzata dall'inerzia nell'espletamento della necessaria attività istruttoria ovvero l'adozione del provvedimento, sempre oltre i termini, nonostante il decorso di un tempo, dalla conclusione dell'attività istruttoria, ragionevole ai fini della ponderata valutazione sottesa all'apprezzamento discrezionale e in considerazione della complessità dell'istruttoria rapportata alle circostanze del caso.

Rimane altresì ferma la necessità di verificare, da parte del giudice della riparazione, la sussistenza dell'elemento negativo dalla fattispecie, cioè l'insussistenza della causa ostativa caratterizzata dalla condotta dolosa o gravemente colposa del richiedente, in nesso sinergico con l'inerzia dell'Autorità.

Valutazione anch'essa da condurre in considerazione delle particolarità della fattispecie.

Il riferimento è, in particolare alla condotta tenuta dallo stesso instante, ricompresa l'attività difensiva in suo favore svolta, rispetto a eventuali sollecitazioni promananti dall'attività istruttoria e, ancor prima, alla tempestività della richiesta, rispetto a ogni singolo periodo di liberazione anticipata oggetto di essa, e all'eventuale mancanza di solleciti aventi a oggetto l'adozione del provvedimento richiesto (tanto prima quanto dopo il concretizzarsi, in astratto, del superamento del periodo di detenzione rispetto a quello risultante dalla liberazione poi concessa).

Tale interpretazione dell'art. 314 cod. proc. pen., con riferimento all'ipotesi innanzi esaminata, oltre a coniugare la disciplina della riparazione per la ingiusta detenzione con la procedimentalizzata attività discrezionale dell'Autorità, si mostra in linea con la lettura dell'art. 5 C.E.D.U. da parte della Corte di Strasburgo.

Il riferimento è, in particolare a Corte E.D.U., 24 marzo 2015 (ricorso n. 39824/07), in causa Messina c.

Italia, proprio in materia di liberazione anticipata ma che necessita di essere apprezzata con riferimento alla concreta fattispecie.

Nel caso di specie in un primo momento è stata negata la liberazione anticipata per un determinato periodo in quanto, secondo il casellario giudiziale relativo al richiedente, l'attività criminale in questione risultava essersi conclusa solo nel settembre 1998 (circostanza nella specie ostativa alla concessione).

Successivamente è stata accolta la domanda per il periodo in questione sottolineando la buona condotta dell'instante e la sua partecipazione ai programmi di reinserimento sociale durante il detto periodo, evidenziando l'errore materiale presente nel certificato del casellario giudiziale in quanto indicante la permanenza del reato fino al 1998 in luogo del corretto riferimento all'anno 1989.

Con riferimento alla fattispecie di cui innanzi la Corte E.D.U. è stata investita della questione inerente all'eventuale violazione dell'art. 5 della Convenzione, avendo il condannato scontato una pena più lunga, in considerazione del periodo di liberazione prima negato a causa dell'errore nel casellario e successivamente concesso.La Corte, in primo luogo, ha rammentato che l'articolo 5 § 1 a) della Convenzione non sancisce, in quanto tale, il diritto per un condannato, ad esempio, di beneficiare di una legge di amnistia o di una liberazione anticipata condizionale o definitiva.

Tuttavia, ha precisato la Corte, potrebbe essere diverso il caso in cui in giudici nazionali siano tenuti, in assenza di un qualsiasi potere discrezionale, ad applicare una tale misura a chiunque soddisfi le condizioni stabilite dalla legge per beneficiarne.

La Corte ha altresì osservato che, ai sensi dell'articolo 54 ord. pen. e conformemente alla giurisprudenza della Corte di cassazione in materia, le autorità competenti godono di un margine di apprezzamento al fine di stabilire se un detenuto abbia soddisfatto i criteri di buona condotta e di partecipazione ai programmi di reinserimento e se la sua adesione a tali programmi non sia puramente fittizia o non miri esclusivamente alla concessione di benefici come la liberazione anticipata.

Tuttavia, tale discrezionalità non è priva di limiti e ciascuna decisione deve essere debitamente motivata in diritto e in fatto.

Quando le condizioni sono soddisfatte, le autorità giudiziarie devono perciò accordare la liberazione anticipata nella misura stabilita dalla legge.

Nel caso di specie, la Corte, ricostruita la fattispecie nei termini di cui innanzi, ha constatato l'espiazione da parte del ricorrente di una pena di una durata superiore a quella che avrebbe dovuto scontare secondo il sistema giuridico nazionale, tenuto conto delle liberazioni anticipate alle quali aveva diritto, traducendosi in detenzione non regolare ai sensi del citato art. 5 § 1 a) della Convenzione.

Nella fattispecie di cui innanzi, quindi, la Corte ha mostrato di considerare la necessaria istruttoria sottese al provvedimento discrezionale dell'autorità.

A fronte di un potere d'apprezzamento discrezionale all'esito di un procedimento caratterizzato da attività istruttoria, l'ingiustizia è stata ricollegata non all'apprezzamento discrezionale in sé né al ritardo bensì alla all'aver ritenuto l'autorità sussistente una oggettiva causa ostativa, in forza di un errore materiale nel casellario giudiziale.

Peraltro, la stessa Corte E.D.U. ha ritenuto coerente con il sistema convenzionale un caso nel quale la domanda era stata proposta in relazione alla durata della detenzione del ricorrente in attesa dell'estradizione ma necessitavano attività istruttorie ritenute dalla Corte espletate in un tempo ragionevole.

In quella sede, in particolare, Corte E.D.U., 14 dicembre 2006, (ricorso n. 72177/01), in causa Bogdanovski c.

Italia, è stato ritenuto che le autorità non fossero tenute a liberare il ricorrente prima di avere raccolto le notizie necessarie relative al suo status di rifugiato e ai pericoli nei quali sarebbe incorso ove estradato in Jugoslavia.

Non è stato nel dettaglio ritenuto eccessivo né irragionevole il lasso temporale intercorso prima della rimessione in libertà dell'interessato, pari a due mesi e ventitré giorni dopo il provvedimento di sospensione, anche alla luce della complessità del caso, della mancanza di cooperazione e della reticenza del ricorrente durante la procedura.

Sicché, nella specie, la detenzione del ricorrente, nelle more, è stata ritenuta giustificata alla luce dell'art. 5, § 1 lett. f (che fa riferimento espresso alla procedura estradizionale).

Proprio nella pronuncia da ultimo richiamata, peraltro, con riferimento alla violazione dell'art. 5, §. 1 CEDU, la Corte, nel ricordare che lo scopo della Convenzione consiste nel proteggere dei diritti non teorici o illusori, ma concreti e effettivi, ha affermato che l'elenco delle restrizioni del diritto alla libertà che contiene l'articolo 5, § 1, deve ritenersi tassativo e di stretta interpretazione e che, nel caso di specie, la decisione assunta dal Ministro della Giustizia di ritirare il provvedimento di estradizione, stante la sua incompatibilità con lo status di rifugiato, non poteva essere paragonata ad un ordine di liberazione immediata.

Trattasi, infine, di interpretazione dell'art. 314 cod. proc. pen. che non lo espone a pretese violazioni dell'art. 2, comma 1, n. 100 della

I. n. 81 del 1987 (di delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale).

Non vi sono difatti ragioni per ritenere che la legge-delega abbia voluto introdurre direttamente una clausola generale di riparabilità della detenzione «ingiusta» che sia affidata al filtro dell'interprete, anziché a quello «fisiologico» della norma delegata.

Con l'ampiezza della espressione utilizzata, il delegante ha anzi voluto rimettere al delegato l'individuazione e la specificazione di tali ipotesi.

Non è nella specie neanche configurabile la violazione del principio direttivo dell'adeguamento delle norme del codice di procedura penale alle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e del processo penale.

Né l'art. 9, paragrafo 5, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a [OSCURATO:PERSONA] il 19 dicembre 1966 (che ha per oggetto le sole ipotesi, riconducibili all'art. 314 cod. proc. pen., comma 2, nelle quali, a prescindere dall'esito del giudizio, difettassero in origine le condizioni legali per applicare o mantenere una misura custodiale), né l'art. 5, § 5, Convenzione E.D.U. (che si applica alle ipotesi in cui taluno sia stato privato della libertà personale al di fuori dei casi indicati dalla legge n. 219 del 2008 azionale e previsti nel § 1 dello stesso articolo, ovvero in violazione delle modalità e dei tempi disciplinati dai §§ 2, 3 e 4) valgono difatti a far ritenere che il legislatore delegante abbia inteso prevedere la riparazione dell'ingiusta detenzione senza porre alcuna limitazione circa il titolo della detenzione stessa o le ragioni dell'ingiustizia (circa il detto argomentare, rilevante nell'ipotesi in esame, si veda, ancorché con riferimento a differente fattispecie, la citata Corte cost. n. 21° del 2008, da apprezzarsi in relazione alle evidenziate sottese ragioni, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 314, cod. proc. pen., nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione all'assoluzione o al proscioglimento nel merito dalle imputazioni).

11. Orbene, la Corte territoriale non ha fatto buon governo del principio di cui innanzi.

11.1. Per quanto ancora rileva in questa sede, difatti, l'ordinanza ha in particolare ritenuto, nella specie, non ipotizzabile uno scorretto esercizio del potere discrezionale del magistrato di sorveglianza nella valutazione dei presupposti per la concessione del beneficio bensì un ingiustificato ritardo nell'adozione del provvedimento oltre il termine di cui al citato art. 121 cod. proc. pen.rhU sensi del quale sulle richieste ritualmente formulate dalle parti il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge, entro quindici giorni.

11.2. Il giudice della riparazione sì è quindi limitato a porre a fondamento dell'accoglimento dell'istanza il mero ritardo nell'adozione del provvedimento, qualificandolo come «ingiustificato», senza argomentare sul punto alcunché circa il concreto svolgimento dell'attività istruttoria, e, peraltro, facendo riferimento a un termine individuato senza considerare la specificità della procedura (come descritta al precedente paragrafo 10).

È mancato, in definitiva, qualsivoglia accertamento in merito alla sussistenza di elementi suscettibili, con riferimento alla fattispecie concreta, di rilevare in termini di effettiva inerzia dell'Autorità rispetto all'istanza di concessione della liberazione anticipata, tale da tradursi, sostanzialmente, in denegata giustizia e quindi in ingiusta detenzione.

Nulla emerge dall'ordinanza impugnata in merito all'eventuale adozione del provvedimento, oltre i termini (da valutarsi come chiarito nel paragrafo 10), in situazione caratterizzata dall'inerzia nell'espletamento della necessaria attività istruttoria ovvero l'adozione del provvedimento, sempre oltre i termini, nonostante il decorso di un tempo, dalla conclusione dell'attività istruttoria, ragionevole ai fini della ponderata valutazione sottesa all'apprezzamento discrezionale e in considerazione della complessità dell'istruttoria rapportata alle circostanze del caso.

Fermo restando, comunque, il necessario accertamento dell'insussistenza di eventuale condotta ostativa (sempre nei termini indicati ap precedente paragrafo 10).11.3.

L'accoglimento dei primi quattro motivi di ricorso, in conseguenza del nuovo esame che dovrà essere condotto dal giudice del rinvio, comporta l'assorbimento della quinta censura in quanto inerente alle spese del giudizio di merito, che dovranno essere regolate in sede rescissoria in 'considerazione anche del complessivo esito del processo.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; contro [OSCURATO:PERSONA] nato il 04/04/1987; avverso l'ordinanza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARI; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inamrnissibilità o del rigetto; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Cagliari, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha accolto l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente a oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione (in parte domiciliare) patita in ragione sia della riduzione della pena inflitta per la liberazione anticipata (relativa a un semestre), concessa dal magistrato di sorveglianza ma con ritardo, sia per la tardiva concreta esecuzione del nuovo ordine di esecuzione emesso dalla Procura generale in considerazione del detto periodo di liberazione anticipata. 1.1. In particolare, la Corte territoriale ha rilevato che il richiedente il 20 giugno 2020 ha proposto istanza di riduzione della pena per liberazione anticipate (relativa al semestre 19 dicembre 2019-18 giugno 2020) e che, solo in seguito a sollecito depositato il 21 dicembre 2020, il magistrato di sorveglianza ha riconosciuto la detta riduzione con provvedimento dell'8 gennaio 2021. Il successivo 9 gennaio 2021, la Procura generale, sempre per quanto emerge dall'ordinanza impugnata, ha provveduto a detrarre il detto periodo di liberazione anticipata e a ordinare l'immediata liberazione di [OSCURATO:PERSONA], avendo il condannato interamente scontato la pena alla data dal 30 ottobre 2020 proprio in considerazione della liberazione anticipata, anche se l'ordine è stato concretamente eseguito il 19 gennaio 2021. 1.2. Sicché, il giudice della riparazione, ricostruita l'evoluzione dell'interpretazione dell'istituto in esame, ha ritenuto fondata l'istanza di riparazione. Ciò non solo con riferimento ai giorni di detenzione sofferti in più in ragione dell'errore consistito nella ritardata esecuzione dell'ordine di scarcerazione ma anche con riferimento alla maggiore detenzione patita a causa dell'adozione del provvedimento di riduzione della pena per liberazione anticipata in ritardo, ingiustificato, rispetto al termine di quindici giorni cui all'art. 121, comma 2, cod. proc. pen. Con riferimento al secondo dei due profili di cui innanzi (l'unico oggetto di censure in questa sede) l'ordinanza ha in particolare ritenuto, nella specie, non ipotizzabile uno scorretto esercizio del potere discrezionale del magistrato di sorveglianza nella valutazione dei presupposti per la concessione del beneficio bensì un ingiustificato ritardo nell'adozione del provvedimento oltre il termine di cui al citato art. 121 cod. proc. pen. Ai sensi del quale sulle richieste ritualmente formulate dalle parti il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge, entro quindici giorni. È stata infine esclusa la sussistenza di una condotta ostativa in termini di dolo o colpa grave, avendo il detenuto proposto tempestivamente l'istanza in quanto depositata in data non prossima alla scadenza della pena, in particolare due giorni dopo il decorso del semestre di riferimento. 2. Avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello il Ministero dell'economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione, tramite l'Avvocatura dello Stato, articolando cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con i primi quattro motivi si deduce la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., anche in relazione all'art. 54 I. n. 26 luglio 1975, n. 354 in materia di ordinamento penitenziario, oltre che la falsa applicazione dell'art. 121 cod. proc. pen. In sostanza ci si duole dell'applicazione della disciplina della riparazione per ingiusta detenzione anche nell'ipotesi in cui la detenzione patita sia risultata maggiore rispetto a quella determinata all'esito della concessione della liberazione anticipata in forza del ritardo ingiustificato nell'adozione del relativo provvedimento. 2.2. Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 82 e 133 del d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, per aver la Corte d'appello posto le spese processuali sopportate dal richiedente a carico del Ministero, nonostante l'ammissione di [OSCURATO:PERSONA] al patrocinio a spese dello Stato. 3. Sono state depositate conclusioni dalla Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità o dell'infondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi quattro motivi di ricorso, suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle relative questioni, sono fondati, nei termini di seguito specificati, con conseguente assorbimento del quinto motivo di ricorso. 2. La questione fulcro delle censure di cui ai detti motivi si mostra ancora inesplorata in sede di legittimità, perlomeno in considerazione dell'attuale consolidato assetto interpretativo dell'istituto in oggetto. Essa inerisce difatti la possibilità di sussumere nell'astratta previsione dell'art. 314, cod. proc. pen., in termini di ingiusta detenzione derivante da vicende successive alla condanna, l'ipotesi in cui la detenzione sia risultata maggiore rispetto a quella determinata all'esito della concessione della liberazione anticipata non in ragione di un errore o di una tardiva esecuzione del conseguente ordine di liberazione bensì in forza dell'adozione del relativo provvedimento da parte del magistrato di sorveglianza oltre i previsti termini (ancorché non perentori), in assenza di una sinergica condotta dolosa o gravemente colposa del richiedente. 3. Occorre muovere dagli approdi di legittimità in tema di riparazione per ingiusta detenzione derivante da vicende successive alla condanna, che argomentano anche da interventi della Consulta e da decisioni della Corte E.D.U. 4. A seguito dell'intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 310 del 1996, l'art. 314, cod. proc. pen., è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede[va] il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. e violazione dell'art. 5 della C.E.D.U. che prevede il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste senza distinzione di sorta. In quella sede, il Giudice delle leggi era stato sollecitato a pronunciarsi sulla tenuta costituzionale di un'interpretazione della norma in esame, dalla quale restava escluso il caso di un ordine di esecuzione emesso sull'errato presupposto dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Nella specie, la Corte d'appello di Torino, quale giudice di rinvio, aveva assolto l'imputata per non essere il fatto previsto dalla legge come reato. Nelle more del processo, tuttavia, il Procuratore della Repubblica, organo dell'esecuzione, sull'erroneo presupposto che si fosse formato il giudicato di condanna, aveva emesso ordine di esecuzione, a seguito del quale l'instante era stata detenuta. 5. In ordine ai presupposti per il riconoscimento del diritto, tuttavia, il giudice delle leggi non si è pronunciato e il compito è stato quindi rimesso all'interprete (sul punto si vedano Sez. 4, n. 25092 del 25/05/2021, brio, Rv. 281735; Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017; Sez. 4 n. 35333 del 05/07/2001, Sandbergh, in motivazione; Sez. 4, n. 8117 del 24/11/2005, Arsicato). 6. Orbene, nell'esaminare la casistica giudiziaria sul tema in oggetto, alla luce della quale può dirsi che la riparazione per l'ingiusta detenzione si estende anche ai casi inerenti vicende successive alla condanna e involgenti l'esecuzione della pena, deve intanto richiamarsi l'indirizzo ermeneutico intervenuto, con riferimento al caso di revoca di ordini di esecuzione in virtù della rideterminazione della pena in executivis, a seguito di Corte cost. n. 32 del 2014.Statuizione con la quale sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 77, comma secondo, Cost., gli artt. 4-bis e 4-vicies ter d.l. n. 272 del 2005 (conv., con modif., dall'art. 1, comma 1, della I. n. 49 del 2006), i quali unificavano il trattamento sanzionatorio, in precedenza differenziato, previsto dal d.P.R. n. 309 del 1990 per i reati aventi a oggetto le c.d. «droghe leggere» e per quelli concernenti le c.d. «droghe pesanti». La Suprema Corte, in quella sede, ha ritenuto non configurabile il diritto alla riparazione ove la mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende, successive alla condanna, che riguardino la determinazione della pena eseguibile. Il riferimento è, in particolare a Sez. 4 n. 3382 del 22/12/2016, dep. 2017, Riva, Rv. 268958, e a Sez. 4, n. 4240 del 16/12/2016, dep. 2017, Laratta, Rv. 269168. Quest'ultima ha ritenuto che si sarebbe trattato di situazione definitivamente esaurita e che la detenzione sofferta, sino al momento della sua cessazione, sarebbe stata pienamente legittima e rispettosa dell'assetto normativo allora vigente. Tale indirizzo fa espresso rinvio a Corte cost., n. 219 del 2008, in fattispecie di pena definitivamente inflitta in misura inferiore alla custodia cautelare sofferta. [OSCURATO:PERSONA] ha difatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. nella parte in cui condiziona il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni e la Suprema Corte ha ritenuto che, in quella sede, il giudice delle leggi avesse sostanzialmente legittimato le soluzioni offerte dal giudice di legittimità con riferimento ai casi di reati prescritti o di amnistia e remissione di querela. Sulla scorta di tale lettura del dato normativo, quindi, si è ritenuto che, in tali ipotesi, il diritto alla riparazione possa essere riconosciuto nel caso di custodia cautelare sofferta superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile o irrogata ma solo nei limiti dell'eccedenza (Sez. 4 n. 3382/2017, Riva, cit., in motivazione; Sez. 4 n. 15000 del 19/02/2009, Cicione, Rv. 243210, esplicitamente richiamata dalla prima). Ne è conseguito che il diritto resta, invece, escluso in tutti i casi in cui la mancata corrispondenza tra detenzione cautelare e pena eseguita consegua a vicende posteriori alla condanna, connesse al reato o alla pena. In merito si veda altresì, in quanto tale da presentare elementi di affinità con la fattispecie in esame, Sez. 4 n. 40949 del 23/4/2015, D'Aguì, Rv. 264708. Essa, in un caso di concessione della liberazione anticipata, cui era conseguita la riduzione della pena originariamente inflitta con eccedenza, quindi, della detenzione subita in concreto dal condannato, ha rilevato che, 5 , diversamente opinando, cioè ritenendo tale ipotesi sussumibile nell'alveo dell'art. 314 cit., si finirebbe con il consentire allo stesso condannato di precostituirsi la premessa dell'indennizzo, per esempio ritardando la presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio. 7. Per converso, sempre sulla base degli interventi del Giudice delle leggi innanzi evidenziati, altre pronunce di legittimità hanno riconosciuto il diritto alla riparazione nel caso di detenzione in forza di una pena oggetto di ordine di esecuzione che, a causa del lungo arco temporale intercorso tra l'emissione del titolo e la sua esecuzione, si era poi estinta ai sensi dell'art. 172 cod. pen., senza che rilevasse l'assenza di un'espressa declaratoria di estinzione della pena (Sez. 4, n. 45247 del 20/10/2015, Myteveli, Rv. 2648959). Mostrando di attribuire analoga rilevanza all'illegittimità (originaria o sopravvenuta) dell'ordine di esecuzione, Sez. 4, n. 30492 del 12/06/2014 Dispensa, Rv. 262240, ha poi ritenuto dovuto l'indennizzo a colui che aveva patito una pena che era stata computata nell'ordine di esecuzione nonostante fosse estinta per indulto, e ciò ancorché il giudice dell'esecuzione non l'avesse ancora applicato. Sez. 4 n. 18542 del 14/01/2014, Truzzi, Rv. 259210, ha invece ritenuto sussumibile nell'astratta previsione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., l'ipotesi di detenzione subita in eccedenza rispetto a quella risultante dall'applicazione della liberazione anticipata a causa di un ordine di esecuzione non aggiornato al nuovo fine pena (nella specie il richiedente era stato concretamente liberato con cinque giorni di ritardo a causa di «disguidi» dell'organo dell'esecuzione). La sentenza in esame ha peraltro argomentato dall'affermazione di Corte cost. n. 310 del 1996 per la quale «la diversità della situazione di chi abbia subito la detenzione a causa di una misura cautelare, che in prosieguo sia risultata ingiusta rispetto a quella di chi sia rimasto vittima di un ordine di esecuzione arbitrario non è tale da giustificare un trattamento così discriminatorio, al punto che la prima situazione venga qualificata ingiusta e meritevole di equa riparazione e la seconda venga invece dal legislatore completamente ignorata». Sulla medesima scia interpretativa, è stata sussunta nella previsione di cui all'art. 314 cod. proc. pen. l'ipotesi di scarcerazione - disposta a seguito di liberazione anticipata - ma tardivamente eseguita a causa della tardiva comunicazione, al collegio procedente per la rideterminazione della pena, dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva concesso quarantacinque giorni di riduzione della pena per liberazione anticipata (Sez. 4, n. 47993 del 30/9/2016, Pittau, Rv. 268617).Sez. 4, n. 48993 del 11/10/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271157, ha altresì ritenuto che il tardivo riconoscimento della liberazione anticipata per l'omessa trasmissione da parte del Pubblico Ministero degli atti al magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen., determini l'ingiustizia della detenzione sofferta fino alla concreta liberazione del detenuto e, pertanto, costituisca titolo per la domanda di riparazione. Nella fattispecie il ricorrente era stato scarcerato con sei giorni di ritardo per effetto dell'omessa preventiva trasmissione al magistrato di sorveglianza, perché provvedesse all'eventuale applicazione della liberazione anticipata, dell'ordine di carcerazione con cui si rideterminava la pena residua da espiare con il computo corretto del periodo di carcerazione presofferto. 8. L'elaborazione di legittimità sul punto è proseguita con Sez. 4 n. 57203 del 21/09/2017, Paraschiva, Rv. 271689. In particolare, la Suprema Corte, sulla scorta di un'attenta lettura degli interventi della Consulta e della Corte E.D.U., ha affermato che il diritto alla riparazione è configurabile anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, purché sussista un errore dell'Autorità procedente e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa dell'errore o del ritardo nell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del fine espiazione della pena. L'ingiustizia si innesta su un errore dell'Autorità procedente che, per definizione, non può mai rinvenirsi nell'esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale e che va ricercato nelle eventuali violazioni di legge (come ha precisato dalla sentenza in esame facendo riferimento alla giurisprudenza, anche costituzionale e sovranazionale, dalla stessa rammentata). Tale indirizzo interpretativo si fonda sul rilievo per cui, diversamente da quanto sostenuto in precedenza dal contrario orientamento di legittimità innanzi ripercorso (paragrafo 6), Corte cost. n.219 del 2008 non avalli la conclusione secondo cui il diritto all'equo indennizzo non sussiste ove la non corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende successive alla condanna riguardanti la pena eseguibile, dovendosi distinguere il piano della irrevocabilità della condanna da quello della definitività della pena. Nel vigente sistema processuale (che attribuisce grande spazio agli interventi del giudice dell'esecuzione e del magistrato di sorveglianza sul trattamento sanzionatorio), non possono difatti ritenersi coincidenti i concetti di pena definita da pronuncia irrevocabile e quello di pena definitiva, per tale potendosi intendere solo quella determinata all'esito della complessiva gestione giudiziale del trattamento sanzionatorio (cfr. Sez. 4, n. 57203/2017 Paraschiva, cit., in motivazione). Come detto, la Suprema Corte ha argomentato anche dalla lettura delle decisioni sul punto intervenute della Corte E.D.U. e in particolare della sentenza del 24 marzo 2015, (ricorso n. 39824/07) in causa Messina c. Italia. Quest'ultima ha ritenuto ingiusta una detenzione che, per effetto della riconosciuta liberazione anticipata, in precedenza negata in forza di un errore materiale presente nel certificato del casellario giudiziale, sia rimasta sine titulo. Vero è, infatti, secondo il giudice sovranazionale, che «...l'articolo 5 § 1 a) della Convenzione non sancisce, in quanto tale, il diritto per un condannato, ad esempio, di beneficiare di una legge di amnistia o di una liberazione anticipata condizionale o definitiva (Mouesca c. Francia, n. 52189/99, 18 ottobre 2001, e [OSCURATO:PERSONA] c. Turchia, n. 73561/01, 2 ottobre 2001). Tuttavia, potrebbe essere diverso quando i giudici nazionali sono tenuti, in assenza di un qualsiasi potere discrezionale, ad applicare una tale misura a chiunque soddisfi le condizioni stabilite dalla legge per beneficiame (Grava c. Italia, n. 43522/98, § 43, 10 luglio 2003, Pilla c. Italia, n. 64088/00, § 41, 2 marzo 2006, [OSCURATO:PERSONA] c. Turchia, n. 16110/03, § 35, 17 giugno 2008, e [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna [GC], n. 42750/09, 21 ottobre 2013)». 9. Quello di cui innanzi è il criterio interpretativo, che il Collegio condivide, al quale la Suprema Corte attualmente fa concorde riferimento. Esso impone dunque di riconoscere il diritto alla riparazione ai sensi dell'art.314 cod. proc. pen. anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, purché sussista un errore dell'autorità procedente, e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato causa o concausa dell'errore il quale, per definizione, non può mai rinvenirsi nell'esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale e che va invece ricercato nelle eventuali violazioni di legge (cfr. Sez. 4, n. 57203/2017 Paraschiva, cit., in motivazione). Proprio in applicazione del detto principio la successiva Sez. 4, n. 25092 del 25/05/2021, Iorio, Rv. 281735-01, ha ritenuto non configurabile un errore dell'autorità procedente in relazione alla detenzione sofferta in esecuzione della pena inflitta con una sentenza irrevocabile, per la quale era stato successivamente concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. Nella specie la sentenza in esame ha ribadito che l'errore dell'Autorità procedente non può derivare dall'esercizio di un potere discrezionale, essendo configurabile soltanto nei casi di violazioni di legge, per poi escluderlo nella fattispecie di cui innanzi. In essa, difatti, la detenzione patita è stata ritenuta conseguenza della conclusione dell'iter procedimentale avviato in sede esecutiva e che ha determinato, a seguito di valutazione discrezionale, il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena (cfr., Sez. 4, n. 25092/2021, Iorio, cit., in motivazione, che richiama anche le decisioni della Corte E.D.U.: Grava c. Italia, ricorso n. 43522/98, § 43, 10 luglio 2003; Pilla c. Italia, ricorso n. 64088/00, § 41, 2 marzo 2006; [OSCURATO:PERSONA] c. Turchia, ricorso n. 16110/03, § 35, 17 giugno 2008, e [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna, Grande Camera, ricorso n. 42750/09, 21 ottobre 2013). Si inseriscono nel solco interpretativo di cui innanzi (senza pretese di esaustività), anche Sez. 4, n. 9721 del 01/12/2021, dep. 2022, Sica, Rv. 282857, e a Sez. 4, n. 44978 del 04/11/2021, Venturi, Rv. 282247. La prima delle due decisioni ha concretamente applicato il principio in fattispecie relativa al periodo di detenzione ingiustamente sofferto da un soggetto condannato per il delitto di peculato a seguito della ritenuta inammissibilità dell'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali fondata sull'erronea applicazione retroattiva della disciplina ostativa alle misure alternative alla detenzione (introdotta dall'art. 1, comma 6, lett. b) della I. n. 3 del 2019). La seconda sentenza, con riferimento a fattispecie relativa a detenzione sofferta per un reato coperto da indulto e per un reato depenalizzato, ha annullando con rinvio l'ordinanza che aveva escluso il diritto all'indennizzo, ravvisando una condotta gravemente colposa nel ritardo dell'instante nell'eccepire l'aboliti° criminis e l'intervenuto indulto, senza però attribuire rilievo all'omessa rilevazione delle medesime evenienze da parte dell'Autorità giudiziaria Parimenti, Sez. 4, n. 17118 del 14/01/2021, Marinkovic, Rv. 281151, ha applicato il principio in fattispecie caratterizzata da esecuzione delle pene applicate con due sentenze di patteggiamento, per gli stessi fatti, e di successivo accoglimento dell'istanza proposta al giudice dell'esecuzione di revoca della sentenza che aveva applicato la pena più grave, e ha ritenuto ingiusto e non addebitabile all'imputato il periodo di detenzione subita dopo la presentazione di tale istanza (per recentissime applicazioni del principio si vedano altresì, da ultimo, anche Sez. 4, n. 28385 del 05/07/2022, Somogyi, in motivazione, e Sez. 4, n. 28452 del 30/06/2022, Ciafrei, in motivazione). Deve infine ritenersi sostanzialmente aderente all'orientamento in questa sede condivido anche Sez. 4, n. 50453 del 03/12/2019, Nikolina, RV. 277905. La sentenza in esame ha richiamato il diverso orientamento (come detto da ritenersi attualmente superato) per cui il diritto alla riparazione non è configurabile ove la mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione (il riferimento esplicito è a Sez. 4, 40949/2015, D'Aguì, cit.). Tale richiamo è stato però esplicitamente relazionato con la più volte citata sentenza «Paraschiva» del 2017, e quindi con i riletti interventi della Consulta oltre che delle decisioni della Corte E.D.U. La Suprema Corte ha difatti finito nella specie con il negare l'applicabilità dell'art. 314 cod. proc. pen. in forza dell'insussistenza di un errore dell'autorità (in termini di violazione di legge). Trattavasi difatti di detenzione patita in custodia cautelare in carcere in eccesso sulla pena da espiare quale effetto fisiologico della concessine della liberazione anticipata. 10. Occorre ora verificare la sussumibilità nell'astratta previsione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., letto nei termini di cui innanzi, della fattispecie caratterizzata dalla maggiore durata della detenzione, rispetto a quella determinata all'esito della concessione della liberazione anticipata, in ipotesi di adozione del provvedimento da parte del magistrato di sorveglianza oltre i previsti termini. Si tratta in particolare di una vicenda successiva alla condanna e connessa all'esecuzione della pena. Essa è però conseguenza della conclusione dell'iter procedimentale che determina il riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata a seguito di attività discrezionale frutto di istruttoria. La decisione del magistrato di sorveglianza, difatti, presuppone una necessaria istruttoria, che in concreto potrebbe rilevarsi complessa, caratterizzata anche dalla richiesta del parere al Pubblico Ministero e dalla richiesta e successiva valutazione di apposita relazione o, se il caso lo richieda, di plurime relazioni redatte da esperti dell'istituto di pena o addirittura, ancora una volta se il caso lo richiede, di più istituti (eventualmente frequentati dell'instante nel periodo di riferimento), ovvero ancora di relazioni con riferimento al trattamento in eventuali comunità esterne. L'Autorità è in particolare chiamata a accertare (oltre alla sussistenza degli altri presupposti) che il condannato abbia dato prova di effettiva partecipazione all'opera di rieducazione. In forza dell'art. 54 I. n. 354 del 1975 (ord. pen.), la liberazione anticipata, implicante la riduzione di 45 giorni per semestre di pena scontata, è infatti concessa quale riconoscimento della partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione e ai fini del suo più efficace reinserimento in società. Ex artt. 69 e 69-bis ord. pen., il magistrato di sorveglianza, sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio e comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati dall'art. 127 cod. proc. pen., ma non può decidere prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al Pubblico Ministero, pur dovendo comunque provvedere in caso del suo mancato deposito. Il margine di apprezzamento nella valutazione delle condizioni richieste per la concessione della liberazione anticipata, che deve riflettesti in una idonea motivazione (ex plurimis, Sez. 1, n. 10756 del 07/02/2013, Frunzo, in motivazione) è consustanziale anche alla verifica che la partecipazione ai programmi di rieducazione non sia puramente fittizia o non abbia esclusivamente lo scopo di ottenere benefici come la liberazione anticipata, e rappresenti una reale volontà di reinserimento sociale (ex plurimis, Sez. 1, n. 29779 del 03/07/2012, Caruso, in motivazione). A ciò deve altresì aggiungersi che la fisiologia del sistema (art. 69-bis cit.) contempla anche la proposizione del reclamo, innanzi al Tribunale di sorveglianza, contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza (di accoglimento i di rigetto dell'istanza del detenuto), nelle specie non configuratosi, con conseguente instaurazione di ulteriore attività giurisdizionale culminante in ulteriore esercizio di potere discrezionale, in ipotesi all'esito di ulteriore attività istruttoria. La natura discrezionale del provvedimento e l'iter procedimentale necessitante di attività istruttoria esclude quindi la sussumibilità nell'alveo dell'art. 314 cod. proc. pen., come innanzi interpretato, dell'ipotesi della mera adozione del provvedimento di concessione della liberazione anticipata oltre i termini previsti (pur prescindendo dalla loro non perentorietà). Tali termini, peraltro, proprio in ragione del descritto modo di atteggiarsi dello specifico procedimento, risentono dei tempi relativi all'attività istruttoria comprese le necessarie interlocuzioni con le altre istituzioni (Pubblico Ministero e istituti di pena), oltre che, in ipotesi, con lo stesso detenuto. Cessate le quali, solo allora, potrà effettivamente decorrere il temine per l'adozione del provvedimento discrezionale che il magistrato emetterà all'esito dell'attività valutativa Ne consegue che ciò che rileverà ai fini dell'operatività nella specie dell'art.314 cod. proc. pen., in luogo della mera adozione del provvedimento oltre i termini, da computarsi, comunque, sulla base dei rilievi di cui innanzi, sarà la concreta inerzia dell'Autorità rispetto all'istanza di concessione della liberazione anticipata tale da tradursi, sostanzialmente, in denegata giustizia e quindi in ingiusta detenzione. Sarà dunque suscettibile di rilevare l'adozione del provvedimento, oltre i termini, in situazione caratterizzata dall'inerzia nell'espletamento della necessaria attività istruttoria ovvero l'adozione del provvedimento, sempre oltre i termini, nonostante il decorso di un tempo, dalla conclusione dell'attività istruttoria, ragionevole ai fini della ponderata valutazione sottesa all'apprezzamento discrezionale e in considerazione della complessità dell'istruttoria rapportata alle circostanze del caso. Rimane altresì ferma la necessità di verificare, da parte del giudice della riparazione, la sussistenza dell'elemento negativo dalla fattispecie, cioè l'insussistenza della causa ostativa caratterizzata dalla condotta dolosa o gravemente colposa del richiedente, in nesso sinergico con l'inerzia dell'Autorità. Valutazione anch'essa da condurre in considerazione delle particolarità della fattispecie. Il riferimento è, in particolare alla condotta tenuta dallo stesso instante, ricompresa l'attività difensiva in suo favore svolta, rispetto a eventuali sollecitazioni promananti dall'attività istruttoria e, ancor prima, alla tempestività della richiesta, rispetto a ogni singolo periodo di liberazione anticipata oggetto di essa, e all'eventuale mancanza di solleciti aventi a oggetto l'adozione del provvedimento richiesto (tanto prima quanto dopo il concretizzarsi, in astratto, del superamento del periodo di detenzione rispetto a quello risultante dalla liberazione poi concessa). Tale interpretazione dell'art. 314 cod. proc. pen., con riferimento all'ipotesi innanzi esaminata, oltre a coniugare la disciplina della riparazione per la ingiusta detenzione con la procedimentalizzata attività discrezionale dell'Autorità, si mostra in linea con la lettura dell'art. 5 C.E.D.U. da parte della Corte di Strasburgo. Il riferimento è, in particolare a Corte E.D.U., 24 marzo 2015 (ricorso n. 39824/07), in causa Messina c. Italia, proprio in materia di liberazione anticipata ma che necessita di essere apprezzata con riferimento alla concreta fattispecie. Nel caso di specie in un primo momento è stata negata la liberazione anticipata per un determinato periodo in quanto, secondo il casellario giudiziale relativo al richiedente, l'attività criminale in questione risultava essersi conclusa solo nel settembre 1998 (circostanza nella specie ostativa alla concessione). Successivamente è stata accolta la domanda per il periodo in questione sottolineando la buona condotta dell'instante e la sua partecipazione ai programmi di reinserimento sociale durante il detto periodo, evidenziando l'errore materiale presente nel certificato del casellario giudiziale in quanto indicante la permanenza del reato fino al 1998 in luogo del corretto riferimento all'anno 1989. Con riferimento alla fattispecie di cui innanzi la Corte E.D.U. è stata investita della questione inerente all'eventuale violazione dell'art. 5 della Convenzione, avendo il condannato scontato una pena più lunga, in considerazione del periodo di liberazione prima negato a causa dell'errore nel casellario e successivamente concesso.La Corte, in primo luogo, ha rammentato che l'articolo 5 § 1 a) della Convenzione non sancisce, in quanto tale, il diritto per un condannato, ad esempio, di beneficiare di una legge di amnistia o di una liberazione anticipata condizionale o definitiva. Tuttavia, ha precisato la Corte, potrebbe essere diverso il caso in cui in giudici nazionali siano tenuti, in assenza di un qualsiasi potere discrezionale, ad applicare una tale misura a chiunque soddisfi le condizioni stabilite dalla legge per beneficiarne. La Corte ha altresì osservato che, ai sensi dell'articolo 54 ord. pen. e conformemente alla giurisprudenza della Corte di cassazione in materia, le autorità competenti godono di un margine di apprezzamento al fine di stabilire se un detenuto abbia soddisfatto i criteri di buona condotta e di partecipazione ai programmi di reinserimento e se la sua adesione a tali programmi non sia puramente fittizia o non miri esclusivamente alla concessione di benefici come la liberazione anticipata. Tuttavia, tale discrezionalità non è priva di limiti e ciascuna decisione deve essere debitamente motivata in diritto e in fatto. Quando le condizioni sono soddisfatte, le autorità giudiziarie devono perciò accordare la liberazione anticipata nella misura stabilita dalla legge. Nel caso di specie, la Corte, ricostruita la fattispecie nei termini di cui innanzi, ha constatato l'espiazione da parte del ricorrente di una pena di una durata superiore a quella che avrebbe dovuto scontare secondo il sistema giuridico nazionale, tenuto conto delle liberazioni anticipate alle quali aveva diritto, traducendosi in detenzione non regolare ai sensi del citato art. 5 § 1 a) della Convenzione. Nella fattispecie di cui innanzi, quindi, la Corte ha mostrato di considerare la necessaria istruttoria sottese al provvedimento discrezionale dell'autorità. A fronte di un potere d'apprezzamento discrezionale all'esito di un procedimento caratterizzato da attività istruttoria, l'ingiustizia è stata ricollegata non all'apprezzamento discrezionale in sé né al ritardo bensì alla all'aver ritenuto l'autorità sussistente una oggettiva causa ostativa, in forza di un errore materiale nel casellario giudiziale. Peraltro, la stessa Corte E.D.U. ha ritenuto coerente con il sistema convenzionale un caso nel quale la domanda era stata proposta in relazione alla durata della detenzione del ricorrente in attesa dell'estradizione ma necessitavano attività istruttorie ritenute dalla Corte espletate in un tempo ragionevole. In quella sede, in particolare, Corte E.D.U., 14 dicembre 2006, (ricorso n. 72177/01), in causa Bogdanovski c. Italia, è stato ritenuto che le autorità non fossero tenute a liberare il ricorrente prima di avere raccolto le notizie necessarie relative al suo status di rifugiato e ai pericoli nei quali sarebbe incorso ove estradato in Jugoslavia. Non è stato nel dettaglio ritenuto eccessivo né irragionevole il lasso temporale intercorso prima della rimessione in libertà dell'interessato, pari a due mesi e ventitré giorni dopo il provvedimento di sospensione, anche alla luce della complessità del caso, della mancanza di cooperazione e della reticenza del ricorrente durante la procedura. Sicché, nella specie, la detenzione del ricorrente, nelle more, è stata ritenuta giustificata alla luce dell'art. 5, § 1 lett. f (che fa riferimento espresso alla procedura estradizionale). Proprio nella pronuncia da ultimo richiamata, peraltro, con riferimento alla violazione dell'art. 5, §. 1 CEDU, la Corte, nel ricordare che lo scopo della Convenzione consiste nel proteggere dei diritti non teorici o illusori, ma concreti e effettivi, ha affermato che l'elenco delle restrizioni del diritto alla libertà che contiene l'articolo 5, § 1, deve ritenersi tassativo e di stretta interpretazione e che, nel caso di specie, la decisione assunta dal Ministro della Giustizia di ritirare il provvedimento di estradizione, stante la sua incompatibilità con lo status di rifugiato, non poteva essere paragonata ad un ordine di liberazione immediata. Trattasi, infine, di interpretazione dell'art. 314 cod. proc. pen. che non lo espone a pretese violazioni dell'art. 2, comma 1, n. 100 della I. n. 81 del 1987 (di delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale). Non vi sono difatti ragioni per ritenere che la legge-delega abbia voluto introdurre direttamente una clausola generale di riparabilità della detenzione «ingiusta» che sia affidata al filtro dell'interprete, anziché a quello «fisiologico» della norma delegata. Con l'ampiezza della espressione utilizzata, il delegante ha anzi voluto rimettere al delegato l'individuazione e la specificazione di tali ipotesi. Non è nella specie neanche configurabile la violazione del principio direttivo dell'adeguamento delle norme del codice di procedura penale alle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e del processo penale. Né l'art. 9, paragrafo 5, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a [OSCURATO:PERSONA] il 19 dicembre 1966 (che ha per oggetto le sole ipotesi, riconducibili all'art. 314 cod. proc. pen., comma 2, nelle quali, a prescindere dall'esito del giudizio, difettassero in origine le condizioni legali per applicare o mantenere una misura custodiale), né l'art. 5, § 5, Convenzione E.D.U. (che si applica alle ipotesi in cui taluno sia stato privato della libertà personale al di fuori dei casi indicati dalla legge n. 219 del 2008 azionale e previsti nel § 1 dello stesso articolo, ovvero in violazione delle modalità e dei tempi disciplinati dai §§ 2, 3 e 4) valgono difatti a far ritenere che il legislatore delegante abbia inteso prevedere la riparazione dell'ingiusta detenzione senza porre alcuna limitazione circa il titolo della detenzione stessa o le ragioni dell'ingiustizia (circa il detto argomentare, rilevante nell'ipotesi in esame, si veda, ancorché con riferimento a differente fattispecie, la citata Corte cost. n. 21° del 2008, da apprezzarsi in relazione alle evidenziate sottese ragioni, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 314, cod. proc. pen., nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione all'assoluzione o al proscioglimento nel merito dalle imputazioni). 11. Orbene, la Corte territoriale non ha fatto buon governo del principio di cui innanzi. 11.1. Per quanto ancora rileva in questa sede, difatti, l'ordinanza ha in particolare ritenuto, nella specie, non ipotizzabile uno scorretto esercizio del potere discrezionale del magistrato di sorveglianza nella valutazione dei presupposti per la concessione del beneficio bensì un ingiustificato ritardo nell'adozione del provvedimento oltre il termine di cui al citato art. 121 cod. proc. pen.rhU sensi del quale sulle richieste ritualmente formulate dalle parti il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge, entro quindici giorni. 11.2. Il giudice della riparazione sì è quindi limitato a porre a fondamento dell'accoglimento dell'istanza il mero ritardo nell'adozione del provvedimento, qualificandolo come «ingiustificato», senza argomentare sul punto alcunché circa il concreto svolgimento dell'attività istruttoria, e, peraltro, facendo riferimento a un termine individuato senza considerare la specificità della procedura (come descritta al precedente paragrafo 10). È mancato, in definitiva, qualsivoglia accertamento in merito alla sussistenza di elementi suscettibili, con riferimento alla fattispecie concreta, di rilevare in termini di effettiva inerzia dell'Autorità rispetto all'istanza di concessione della liberazione anticipata, tale da tradursi, sostanzialmente, in denegata giustizia e quindi in ingiusta detenzione. Nulla emerge dall'ordinanza impugnata in merito all'eventuale adozione del provvedimento, oltre i termini (da valutarsi come chiarito nel paragrafo 10), in situazione caratterizzata dall'inerzia nell'espletamento della necessaria attività istruttoria ovvero l'adozione del provvedimento, sempre oltre i termini, nonostante il decorso di un tempo, dalla conclusione dell'attività istruttoria, ragionevole ai fini della ponderata valutazione sottesa all'apprezzamento discrezionale e in considerazione della complessità dell'istruttoria rapportata alle circostanze del caso. Fermo restando, comunque, il necessario accertamento dell'insussistenza di eventuale condotta ostativa (sempre nei termini indicati ap precedente paragrafo 10).11.3. L'accoglimento dei primi quattro motivi di ricorso, in conseguenza del nuovo esame che dovrà essere condotto dal giudice del rinvio, comporta l'assorbimento della quinta censura in quanto inerente alle spese del giudizio di merito, che dovranno essere regolate in sede rescissoria in 'considerazione anche del complessivo esito del processo.
Sentenza Cassazione n. 30403/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris