CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 ottobre 2020
Cassazione n. 37082/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Trento letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, depositata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Trento, adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza emessa in data 24 novembre 2020 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trento con la quale è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente e di altri coindagati per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, per avere fatto parte di una associazione finalizzata alla consumazione di un numero indeterminato di operazioni di acquisto, detenzione e vendita di sostanza stupefacente del tipo cocaina, eroina e marijuana, accertata da settembre 2019 ed ancora in atto. Al ricorrente sono state contestate quaranta imputazioni per i reati-fine di cui agli artt. 81, 110, cod. pen e 73, comma 1, d.P.R. 309/90, in un arco temporale compreso tra il 15 ottobre 2019 e I'l dicembre 2019, relativamente a plurime transazioni per compravendita di sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina. In sede di riesame, preso atto della rinuncia ai motivi relativi alla gravità indiziaria, il Tribunale, dopo aver comunque proceduto ad una rivalutazione del quadro indiziario, ha ritenuto che la pendenza di altro procedimento penale sempre per associazione dedita al traffico di stupefacenti, ed in particolare la disposta sostituzione della misura custodiale applicata in tale procedimento con quella del divieto di dimora nel Comune di Trento, non contraddica il giudizio sulla attualità della sussistenza delle esigenze cautelari, sebbene i reati fine ascritti al ricorrente siano tutti antecedenti all'arresto disposto in esecuzione della prima ordinanza cautelare. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento del provvedimento, articolando un unico motivo per vizio di motivazione e violazione di legge per insussistenza dei gravi indizi e per carenza di attualità delle esigenze cautelari. Si rileva che nei confronti del ricorrente sono state applicate, a distanza di un anno l'una dall'altra, due misure custodiali in carcere per avere fatto parte di una associazione dedita al traffico di stupefacenti, che avrebbe operato a Trento e provincia, nel primo procedimento, da gennaio a settembre 2019 e nel secondo, cui si riferisce l'attuale ordinanza, nel periodo tra settembre e dicembre 2019. Si osserva che i partecipanti sono in parte gli stessi soggetti e che il ricorrente per la prima ordinanza è stato arrestato nel mese di dicembre del 2019 ed è rimasto in carcere fino al mese di maggio 2020, quando la misura custodiale è stata sostituita con quella dei divieto di dimora a Trento. Conseguentemente, risulta che il ricorrente dopo la sua liberazione non ha più commesso reati, essendo privo di adeguato supporto probatorio l'assunto che l'associazione a delinquere sia tuttora operante e che il ricorrente ne abbia continuato a fare parte anche dopo il suo arresto, essendo erronea la valorizzazione a dimostrazione della prosecuzione della partecipazione al sodalizio della legittima scelta dell'indagato di avvalersi della facoltà di non rispondere, rientrante nelle sue facoltà di difesa. Anche le stesse critiche si ribadiscono per la valenza dimostrativa della prosecuzione del reato associativo attribuita al possesso di tre telefoni cellulari al momento del suo arresto in esecuzione della nuova misura custodiale, trattandosi di mere congetture.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato. Con riguardo al motivo dedotto in punto di gravità indiziaria se ne deve rilevare l'inammissibilità per intervenuta rinuncia al pertinente motivo dedotto in sede di riesame non essendo censurabili in sede di legittimità le valutazioni operate sul punto nell'ordinanza impugnata. Con riferimento alle esigenze cautelari deve rilevarsi che esiste estesa e congrua motivazione nell'ordinanza impugnata, anche con specifico riferimento al requisito dell'attualità (vedi pp. 13-16), e sulla esclusiva adeguatezza della custodia cautelare in carcere in relazione al giudizio sulla pericolosità fondato sulla serialità delle condotte di spaccio (da gennaio a dicembre 2019) e sui precedenti penali anche specifici. L'art.274, lett c), cod.proc.pen., nel testo introdotto dalla legge 16/04/2015, n.47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti sia non solo concreto ma anche attuale. Il primo requisito deriva dell'esistenza di elementi concreti sulla base dei quali è possibile affermare che l'imputato possa commettere delitti della stessa specie di quello per cui si procede. Invece, l'attualità del pericolo presuppone Ilffzin la sussistenza di elementi di A ( fatto che possano fare ritenere che la probabile reiterazione dei reati non sia contraddetta o esclusa dal tempo decorso dalla consumazione dei reati per il quale si procede. Nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha fornito una motivazione adeguata delle ragioni per le quali ha ravvisato la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari, nonostante l'assenza di elementi indiziari per ritenere che anche dopo il primo arresto disposto in esecuzione della prima ordinanza custodiale il ricorrente abbia proseguito a fare parte dell'associazione, essendo i reati-fine contestati tutti antecedenti all'esecuzione della prima ordinanza custodiale, già sostituita dopo circa sette mesi di carcerazione con quella del divieto di dimora. Vale la pena ricordare che nel caso di misure coercitive disposte per il reato associativo ex art.74 d.P.R. n.309/1990, per condotte non recenti, la sussistenza delle esigenze cautelari deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificata unicamente dai reati-fine e non presuppone necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo tipiche del reato ex art.416-bis cod.pen., sicché non risulta applicabile la massima di esperienza, elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo (Sez.4, n.26570 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv.263871). Cionondimeno, quando il tempo decorso tra la consumazione dei reati-fine e l'applicazione della misura custodiale non sia particolarmente significativo, non vi è dubbio che la doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e della necessità della custodia in carcere, prevista dall'art.275, comma 3, cod. proc. pen. per il reato previsto dall'art. 74 d.P.R. 309/90, conservi tutta la propria validità ed efficacia. Nel caso di specie, il Tribunale ha preso atto che nei confronti del ricorrente era stata già applicata in un separato procedimento una misura cautelare non detentiva per un analogo reato associativo, ma ha motivatamente giustificato la propria differente valutazione rispetto a quella più favorevole all'indagato che ne aveva determinato la scarcerazione per effetto della sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura del divieto di dimora a Trento. In particolare, il Tribunale ha dato atto di avere tenuto conto della prosecuzione del vincolo associativo per ulteriori tre mesi, della intensità e maggiore frequenza e gravità dei reati-fine, anche se antecedenti alla prima ordinanza, che sono stati considerati con motivazione immune da vizi logici elementi dimostrativi di una maggiore pericolosità dell'associazione e quindi di una persistenza nel tempo del pericolo di reiterazione anche nonostante l'intervenuta prima carcerazione e scarcerazione per altro analogo fatto-reato. In altri termini, la carcerazione già scontata in custodia cautelare per un tempo limitato di sei mesi non è stata considerata un elemento tale da far venire meno la pericolosità dell'indagato in rapporto alle esigenze cautelari che per tale tipo di reato sono anche presunte per legge, in considerazione della valutazione operata in base alle concrete risultanze istruttorie in termini di estrema gravità del vincolo associativo per intensità, grado di organizzazione e capacità criminale riferita al ricorrente, in particolare rimarcando che il ricorrente è stato ritenuto coinvolto in oltre sessanta reati-fine nel breve periodo di tre mesi. Pur essendo condivisibile il rilievo della difesa circa il carattere congetturale della prosecuzione della partecipazione del ricorrente all'associazione a distanza di un anno e mezzo dall'ultimo reato-fine, perché basato solo sul rinvenimento di tre telefoni cellulari e sul legittimo diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere, si deve tuttavia rilevare che, trattandosi di una diversa ed autonoma misura per fatto diverso (tenuto conto della diversa collocazione temporale dei fatti dal mese di settembre al mese di dicembre 2019, oltre che della non coincidenza dei soggetti coinvolti), salve le eventuali questioni di retrodatazione non dedotte ex art. 297 comma 3, cod. proc. pen., la valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione è stata comunque adeguatamente motivata sulla base della ritenuta maggiore gravità dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti che giustifica la custodia in carcere, sebbene l'indagato sia stato già sottoposto alla custodia in carcere per altro analogo precedente fatto e sia poi stato scarcerato, trattandosi di valutazioni espresse in procedimenti distinti e su elementi fattuali non del tutto assimilabili. Va anche osservato che il decorso di un anno e sei mesi dalla consumazione dell'ultimo reato-fine, anche in assenza di nuovi e più recenti indici di appartenenza all'associazione, come anche la diversa valutazione operata nel separato ed autonomo procedimento per altro analogo reato associativo, non ostano sotto il profilo processuale all'applicazione della misura detentiva, trattandosi di procedimenti distinti, rispetto ai quali la difformità di valutazioni operate dai giudici procedenti non pregiudica la validità delle rispettive ordinanze cautelari, non potendosi in questa sede neppure stabilire quale delle due valutazioni sia preferibile, potendosi solo sindacare la eventuale manifesta illogicità della motivazione che sorregge la singola ordinanza impugnata. Nel caso di specie, sotto tale profilo il ricorso è infondato, risultando l'ordinanza impugnata sorretta da argomentazioni congrue e coerenti alle risultanze istruttorie acquisite. 2. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter,