CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 12281/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
18 ORDINANZA sul ricorso 35202/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, Via G. Donizetti n.7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Ussani d'[OSCURATO:PERSONA], giuste procure in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per Azioni e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.82, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende Sez. I – RG 35202/2018 camera di consiglio 24.2.2022 1 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 35202/2018 Numero sezionale 651/2022 Numero di raccolta generale 12281/2022 Data pubblicazione 14/04/2022 unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giuste procure in calce al controricorso; -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, via Flaminia n.318, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e per la seconda anche l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giuste procure in calce al controricorso; -controricorrenti - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/02/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Il Presidente del Tribunale di Roma, investito della liquidazione dell’onorario degli arbitri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha provveduto alla quantificazione del detto onorario in un importo successivamente ridotto in sede di reclamo dalla Corte di appello di Roma; questa ha liquidato l’ammontare del compenso nella misura complessiva di euro 2.500.000,00 e ha stabilito che la somma facesse carico, in solido, alle parti del giudizio arbitrale, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA].. 2. ― Le Sezioni Unite di questa Corte, nel decidere, con la sentenza n. 25045 del 7 dicembre 2016, il ricorso in impugnazione proposto a norma dell’art. 111 Cost. da Todini, lo hanno accolto. Hanno ritenuto legittima la decisione della Corte di appello nella parte in cui, Sez. I – RG 35202/2018 camera di consiglio 24.2.2022 2 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 35202/2018 Numero sezionale 651/2022 Numero di raccolta generale 12281/2022 Data pubblicazione 14/04/2022 in ragione della composizione mista del collegio arbitrale, ha ritenuto di fare applicazione, per la determinazione del compenso, del criterio equitativo: e, segnatamente, delle tariffe si cui al d.m. n. 147 del 2004. Hanno osservato, nondimeno, che la determinazione degli onorari era avvenuta sulla base del valore della domanda, pari a euro 620.000.000,00, e non su quello della somma attribuita per il lodo, par a euro 10.000.000,00. Hanno rilevato: «L'ordinanza impugnata, dopo avere deciso di far ricorso all'equità sulla base delle tabelle di liquidazione di cui al più volte citato d.m. n. 127 del 2004, ha poi fatto applicazione, citando giurisprudenza di questa Corte, del principio di cui all'art. 12 c.p.c. secondo cui il valore della controversia si determina in base al valore della domanda. Invero la Corte d'appello, una volta fatta applicazione del criterio equitativo in riferimento alle tabelle del d.m. n. 127 del 2004, avrebbe dovuto attenersi alle prescrizioni di quest'ultimo non solo in riferimento alle tabelle di liquidazione ma anche ai criteri generali per la determinazione del compenso in virtù dei quali avrebbe dovuto determinare il valore della controversia in base al disposto dal d.m. n. 127 del 2004 e, cioè, non sulla base di quanto richiesto dalla parte ma di quanto liquidato con la decisione. Le tabelle di liquidazione degli importi sono infatti strettamente collegate ai criteri generali di liquidazione onde non è possibile applicare in via equitativa le une prescindendo dagli altri. In ogni caso, comunque, l'applicazione al caso di specie dell'art. 12 c.p.c., in quanto principio di diritto al di fuori del contesto di valutazione equitativa, risulta erronea perchè, una volta applicati i criteri di legge alla determinazione del valore della causa, dovevano trovare necessariamente attuazione quelli di cui all'art. 6 d.m. citato risultando esso […] ancora in vigore». L’ordinanza della Corte di appello di Roma è stata quindi cassata con rinvio. 3. — Con ordinanza del 17 luglio 2018 la Corte di appello di Roma ha quindi definito il giudizio avanti ad essa riassunto e, in riforma del provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale di Roma, ha Sez. I – RG 35202/2018 camera di consiglio 24.2.2022 3 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 35202/2018 Numero sezionale 651/2022 Numero di raccolta generale 12281/2022 Data pubblicazione 14/04/2022 liquidato l’importo dovuto agli arbitri a titolo di onorario in euro 311.747,00, ponendolo a carico delle nominate parti, in solido. Ha osservato che ai fini della determinazione dell’indicato compenso doveva conferirsi rilievo all’ammontare del danno liquidato dagli arbitri, pari a euro 10.000.000,00: importo per cui era stata resa la statuizione di condanna. Ha evidenziato che nella pronuncia rescindente le Sezioni Unite avevano considerato unitariamente la domanda di risarcimento del danno proposta da [OSCURATO:PERSONA] e ha disatteso, così, le deduzioni degli arbitri incentrate sul rilievo per cui, nella fattispecie, ricorreva un cumulo di domande, fra loro autonome ed indipendenti, coordinate in termini di subordinazione: avevano ritenuto infatti gli arbitri che, essendo stata rigettata la domanda principale, di maggior valore, si imponesse, ai fini della liquidazione del compenso, di conferire autonomo rilievo al valore di detta domanda. 4. ― La pronuncia della Corte di Roma è impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con un ricorso articolato in due motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] SCA, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA]., conferitaria del ramo di azienda di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e quest’ultima società. [OSCURATO:SOCIETA] e Todino hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Il primo motivo oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 384 e 394 c.p.c., per avere il giudice del rinvio erroneamente interpretato il decisum in sede rescindente, omettendo, di conseguenza, di espletare gli accertamenti di fatto che gli competevano. Si deduce che la Corte di appello era tenuta a fare applicazione dell’art. 6 d.m. n. 127/2004, considerando che nel contesto del giudizio arbitrale erano state articolate due domande, l’una principale e l’altra subordinata, e che la prima di esse era stata definita con una statuizione di integrale rigetto. Assumono gli istanti che la Corte di appello «avrebbe dovuto integrare il proprio ragionamento Sez. I – RG 35202/2018 camera di consiglio 24.2.2022 4 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 35202/2018 Numero sezionale 651/2022 Numero di raccolta generale 12281/2022 Data pubblicazione 14/04/2022 equitativo con l’applicazione, non già parziale, ossia limitata all’ultimo capoverso del primo comma dell’art. 6 d.m. n. 127/2004, ma con riferimento alla previsione dell’intero primo comma». Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 814 c.p.c., dell’art. 6 d.m. n. 127/2004 e del punto 9 della tabella D allegata al detto decreto ministeriale, per avere il giudice del rinvio determinato il valore della controversia e liquidato i compensi arbitrali assegnando rilievo esclusivo alla somma attribuita alla parte vincitrice con l’accoglimento della domanda subordinata; denuncia, altresì, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. I ricorrenti sostengono che la Corte di merito avrebbe dovuto dare atto: della prospettazione, in sede arbitrale, del cumulo oggettivo di domande, coordinate in termini di subordinazione; del maggior valore della domanda principale e dell’intervenuta statuizione di rigetto integrale della stessa. In tal senso, il giudice del rinvio avrebbe dovuto determinare in euro 620.000.000,00, e quindi in base al petitum, il valore della controversia, così confermandosi, in applicazione del punto 9 della cit. Tabella D, la già intervenuta liquidazione dei compensi arbitrali effettuata in prima istanza dal Presidente del Tribunale di Roma. 1.1. ― I due motivi, che per il loro oggetto si prestano a una trattazione congiunta, vanno disattesi. Le Sezioni Unite, nella sentenza cassata con rinvio, hanno ritenuto che in presenza di una composizione mista del collegio arbitrale (il cui presidente era commercialista e gli altri componenti avvocati) la determinazione del compenso ben potesse essere sorretta da un criterio equitativo, ma hanno escluso che, ai fini della quantificazione, andasse attribuito rilievo alla somma domandata, dovendo trovare di contro applicazione la norma di cui all’art. 6, comma 1, d.m. n. 127 del 2004, secondo cui nella liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente deve tenersi conto della somma attribuita alla parte Sez. I – RG 35202/2018 camera di consiglio 24.2.2022 5 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 35202/2018 Numero sezionale 651/2022 Numero di raccolta generale 12281/2022 Data pubblicazione 14/04/2022 vittoriosa: è, questo, il criterio del decisum, che integra quello del disputatum e che concorre, con esso, nell’esprimere un più generale principio di adeguatezza e proporzionalità degli onorari all'effettiva portata della controversia (su di esso cfr. Cass. Sez. U. 11 settembre 2007, n. 19014). Nell’affermare che la quantificazione equitativa doveva basarsi su quanto liquidato a titolo risarcitorio con la decisione, le Sezioni Unite hanno chiarito quale applicazione andasse fatta, in concreto, nella tariffa professionale degli avvocati, ritenendo precluso un impiego delle tabelle del cit. d.m. n. 127/2004 che risultasse svincolato dal criterio di liquidazione dettato dal cit. art. 6, comma 1. Si è così in presenza di un principio di diritto che informa il quomodo della valutazione equitativa, da cui il giudice del rinvio non poteva discostarsi. Al detto giudice era in altri termini impedito di disattendere il principio enunciato dalla Corte di legittimità e, in particolare, di conferire rilievo, ai fini della liquidazione, al rigetto della domanda principale (col risultato di far dipendere la liquidazione equitativa dal criterio del disputatum, piuttosto che da quello del decisum). In termini generali, infatti, il giudice di rinvio non può estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della sua intangibilità (per tutte: Cass. 22 agosto 2018, n. 20887; Cass. 16 ottobre 2015, n. 20981; Cass. 4 aprile 2011, n. 7656; Cass. 23 luglio 2010, n. 17353; Cass. 15 dicembre 2009, n. 26241). Poiché con la cassazione della sentenza impugnata e l’enunciazione del principio di diritto devono ritenersi definitivamente decise tutte le questioni che costituiscono il presupposto logico - giuridico della pronuncia di annullamento, non era possibile, in sede di rinvio, Sez. I – RG 35202/2018 camera di consiglio 24.2.2022 6 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 35202/2018 Numero sezionale 651/2022 Numero di raccolta generale 12281/2022 Data pubblicazione 14/04/2022 procedere a una qualificazione delle domande attrici che portasse a rendere inoperante la regola per cui il compenso andava calcolato sulla base dell’ammontare del danno da risarcire. 2. ― I ricorrenti, po i, propongono una eccezione di illegittimità costituzionale, assumendo che l’ordinanza impugnata si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 101, comma 2, 111, comma 2, e 24 Cost., oltre che con gli artt. 19 TUE, 6 CEDU, 33, ultimo comma, Cost. e 15 CEDU. Sostengono che l’art. 814 c.p.c., se interpretato nel senso indicato dalla Corte di Roma, si porrebbe in contrasto con la necessità di assicurare l’imparzialità e l’indipendenza del collegio arbitrale che l’ordinamento vuole siano garantite. Viene spiegato, in particolare, che seguendo la soluzione adottata dall’ordinanza impugnata, «si sortisce il paradosso di sottrarre al collegio arbitrale il compenso spettante per la parte dell’opera espletata confluita nella statuizione di rigetto»: si sostiene, cioè, che il detto collegio «sarebbe condizionato ed inevitabilmente indotto a non definire il contenzioso con una statuizione di rigetto, bensì di accoglimento»; ove invece il compenso fosse commisurato al valore della domanda, esso risulterebbe ancorato a un fattore del tutto esterno, indipendente dall’attività degli arbitri. Si aggiunge che la soluzione adottata confliggerebbe anche con l’art. 33, ultimo comma, Cost. e con l’art.15 CEDU che «esigono il riconoscimento di un giusto compenso per l’attività espletata che non può essere parametrato». Si sostiene, infine, che il criterio di determinazione del compenso basato sul danno liquidato genererebbe effetti incongrui sul piano della responsabilità degli arbitri: è richiamato, al riguardo, l’art. 813 ter, comma 5 e comma 6, c.p.c. e si deduce che il parametro suindicato non potrebbe operare nel caso di mancata pronuncia del lodo (in cui manca alcuna quantificazione del danno), come nel caso in cui il lodo pronunciato sia illegittimo (evenienza, questa, in presenza della quale non potrebbe farsi riferimento a un dato contra ius, come tale Sez. I – RG 35202/2018 camera di consiglio 24.2.2022 7 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 35202/2018 Numero sezionale 651/2022 Numero di raccolta generale 12281/2022 Data pubblicazione 14/04/2022 intrinsecamente idoneo a delimitare la misura del compenso). 2.2. ― Le questioni prospettate sono inammissibili. Attraverso di esse non si censura, a ben vedere, l’illegittimità costituzionale dell'art. 814 c.p.c. ― il cui contenuto precettivo risulta essere, infatti, del tutto neutro rispetto alle questioni agitate dai ricorrenti ―, quanto, piuttosto, il criterio equitativo attraverso cui, valorizzandosi, come parametro di riferimento, ai fini della quantificazione del compenso degli arbitri, la tariffa professionale degli avvocati, si è finito per fare applicazione del criterio del decisum di cui al cit. art. 6, comma 1, d.m. n. 127 del 2004. Una siffatta doglianza si risolve in una contestazione dell’adeguatezza del detto criterio, indicato dalle Sezioni Unite; contestazione che si rivela tuttavia sterile, in quanto il principio di diritto enunciato, con cui è stata espressa la necessità di commisurare il compenso degli arbitri all’ammontare della prestazione risarcitoria riconosciuta dovuta, non poteva essere eluso dal giudice del rinvio. 3. ― Il ricorso va dunque rigettato. 4. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza. 5. ― Non ricorrono le condizioni per l’accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da [OSCURATO:PERSONA]: l’accoglimento di detta domanda infatti esige, sul piano soggettivo, condizioni che nella fattispecie non ricorrono: e cioè la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (cfr. Cass. Sez. U.20 aprile 2018, n. 9912). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per Sez. I – RG 35202/2018 camera di consiglio 24.2.2022 8 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 35202/2018 Numero sezionale 651/2022 Numero di raccolta generale 12281/2022 Data pubblicazione 14/04/2022 compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 24 febbraio 2022. Il Presidente (dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]) Sez. I – RG 35202/2018 camera di consiglio 24.2.2022 9 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e