CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 giugno 2022
Cassazione n. 26213/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9 ORDINANZA sul ricorso 27127/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], - intimato - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2.029- 25)1- -controricorrente - avverso la sentenza n. 812/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2022 da PELLECCHIA ANTONELLARilevato che: 1. Nel 2005, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Prato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponendo di essere creditore della Buono e, dovendo iscrivere ipoteca sui beni della debitrice era venuto a conoscenza dell'iscrizione sugli stessi beni di una domanda giudiziale promossa dal Giardi nei confronti della medesima Buono per ottenere l'esecuzione in forma specifica di un contratto) preliminare di compravendita sottoscritto dalle parti convenute il 12 luglio 2004, avente ad oggetto tutti gli immobili di proprietà della Buono. Secondo la prospettazione dell'attore il suddetto preliminare era simulato e con il precipuo scopo di sottrarre i beni immobili della Buono alla garanzia dei creditori. Chiese quindi che fosse accertata la simulazione del contratto preliminare e quindi l'inopponibilità nei propri confronti del medesimo contratto, della trascrizione dell'atto di citazione e degli effetti della causa introdotta dal medesimo atto di citazione; chiese inoltre che fosse ordinata la cancellazione della trascrizione, con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti; in via subordinata, chiese la revocatoria degli atti sopra indicati e il risarcimento del danno. Si costituirono in giudizio i convenuti, contestando la fondatezza della domanda e dichiarando di aver risolto il preliminare in questione con scrittura privata del 19 maggio 2005, registrata in data 26 maggio 2005 e che conseguentemente non era stata iscritta al ruolo la causa introdotta con la citazione dell'11 maggio 2005. Il Tribunale di Prato, con sentenza n. 518/2009, dichiarò cessata la materia del contendere in relazione alle domande di simulazione e revocatoria; rigettò la domanda di risarcimento danni proposta dal [OSCURATO:PERSONA], ordinò al Conservatore dei registri immobiliari di Prato di cancellare la trascrizione del 12 maggio 2005 della citazione proposta dal Giardi contro la Buono; dichiarò compensate le spese per 1/3, condannando l'attore al pagamento dei restanti 2/3 in favore dei procuratori dei convenuti, dichiaratisi antistatari. 11 Giudice di primo grado ritenne l'attore virtualmente soccombente in relazione alla domanda di revocatoria del preliminare; ritenne invece meritevole di tutela l'interesse del [OSCURATO:PERSONA] a soddisfare i propri crediti non contestati nei confronti della Buono, se del caso sottoponendo ad esecuzione immobiliare il patrimonio della stessa e pertanto riteneva di accogliere domanda di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. 2. 1,a sentenza è stata parzialmente riformata dalla Corte di .‘ppello di Firenze con la sentenza n. 812/2019, depositata il 4 aprile 2019. La Corte territoriale ha riformato la pronuncia sulle spese, ritenendo che non vi fosse soccombenza virtuale del [OSCURATO:PERSONA], bensì delle controparti. I giudici dell'appello hanno infatti osservato che gli effetti della trascrizione della citazione notificata dal Giardi alla Buono non potevano dirsi risolti e che l'atto risolutivo (non trascritto) non era stato messo a conoscenza del [OSCURATO:PERSONA], se non dopo l'introduzione del presente giudizio. Pertanto la cessazione della materia del contendere in punto di simulazione e revocatoria del preliminare, per il [OSCURATO:PERSONA], si era concretata in epoca successiva all'introduzione del giudizio. La presenza della trascrizione della domanda rendeva problematica la vendita coattiva del bene gravato da trascrizione opponibile al creditore pignorante e che poteva essere cancellata solo su consenso delle parti o con sentenza del giudice. I possibili futuri effetti della trascrizione della domanda in danno delle trascrizioni successive (per quanto noto all'attore in primo grado) palesavano l'interesse del creditore a conseguire la pulizia dell'immobile dalle trascrizioni pregiudizievoli, anche potenzialmente, nei suoi confronti.Peraltro, secondo i giudici dell'impugnazione, la stessa risoluzione del contratto preliminare e l'abbandono della causa di esecuzione in forma specifica avrebbero palesato la consapevolezza della natura fraudolenta dell'atto da parte degli autori in relazione al credito del [OSCURATO:PERSONA], accertato in epoca antecedente l'introduzione del giudizio e non contestato. La Corte di Firenze ha inoltre riformato la sentenza con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni introdotta dal [OSCURATO:PERSONA], limitata in appello alle spese necessarie a rimuovere il pregiudizio ed ha pertanto condannato il Giardi e la Buono al rimborso delle spese per la cancellazione della trascrizione. 3. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, il signor [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Resiste con controricorso il dott. [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 4. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l'erronea applicazione di norme di diritto, il vizio di motivazione e l'omesso esame di fatti decisivi. La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che la cessazione della materia del contendere in punto di simulazione e di revocatoria del preliminare si fosse concretata in epoca successiva alla citazione. Infatti le parti Buono e Giardi si erano accordate prima della notifica dell'atto di citazione dal [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la Corte d'appello non avrebbe tenuto conto del fatto che il Giardi, sia quando aveva sottoscritto il preliminare con la Buono sia quando lo aveva risolto con scrittura privata, non era a conoscenza di eventuali debiti della Buono nei confronti del Notaio. Per tale ragione non si era curato di pubblicizzare la scrittura privata di risoluzione, producendola però in allegato alla propria comparsa di costituzione.Pertanto l'attore, venutone a conoscenza sin dal novembre 2005, avrebbe dovuto immediatamente rinunciare alle proprie domande, anziché coltivare un giudizio intero chiedendo la revocatoria dell'atto una pronuncia dichiarativa di simulazione completamente infondata. 4.1. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l'erronea applicazione di norme di diritto, il vizio di motivazione e il difetto di prova della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la risoluzione del preliminare e l'abbandono della causa di esecuzione in forma specifica palesassero la consapevolezza della natura fraudolenta del contratto preliminare di compravendita. Se vi fosse veramente stato un intento fraudolento, il Giardi avrebbe provveduto all'iscrizione della causa al ruolo e sia lui che la Buono la avrebbero coltivata al fine di ottenere una sentenza che potesse davvero recare danno ad eventuali creditori. 4.2. Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso, si censura l'erronea applicazione di norme di diritto, il vizio di motivazione e il difetto di prova in relazione al capo della sentenza impugnata che ha riconosciuto il diritto del [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno derivanti dalla mancata cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la trascrizione della domanda giudiziale avrebbe solo effetto prenotafivo di una eventuale futura sentenza favorevole. Nella specie, non essendo stata iscritta la casa al ruolo la trascrizione non avrebbe avuto alcuna efficacia. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe provato che la vendita coattiva del bene sia stata resa più problematica dalla trascrizione. Inoltre, egli avrebbe potuto iscrivere ipoteca sul bene senza ricevere alcun danno dalla trascrizione. Il fatto stesso che la trascrizione non sia ancora stata cancellata, nonostante già la sentenza di primo grado lo consentisse) conferma che in realtà il [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun interesse concreto alla cancellazione e che gli effetti della permanenza non gli avevano arrecato alcun danno. Peraltro, la Corte d'appello non aveva tenuto conto che il Giardi aveva portato immediatamente a conoscenza del [OSCURATO:PERSONA] la risoluzione consensuale del preliminare e ciò nonostante il [OSCURATO:PERSONA] aveva coltivato le proprie domande per entrambi i gradi del giudizio. 5. I motivi, per come formulati, sono tutti inammissibili. In ciascuno di essi, infatti, il ricorrente deduce, in modo promiscuo e cumulativo, i vizi di erronea applicazione di norme di diritto - senza peraltro indicare in rubrica le disposizioni che si asseriscono violate - nonché vizi motivazionali; lamenta l'omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi del n. 5 della medesima disposizione, senza precisarli specificamente; lamenta inoltre, senza riportarla espressamente ad alcuna tipologia di vizi ex art. 360 cod. proc. civ., il "difetto di prova". Al riguardo, si ribadisce che la prospettazione in modo promiscuo di plurimi profili di doglianza cui fa seguito una trattazione indifferenziata delle argomentazioni costituisce ragione d'inammissibilità quando, come nella specie, non sia possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse. Per quanto riguarda poi le censure che investono la motivazione della sentenza, il ricorso non tiene adeguato conto degli enunciati posti da Cass. SS.0 li. n. 8053 e 8054 del 2014, secondo cui il novellato art. 360 c.p.c. n.5 deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella ?I mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile". 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 6.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 7.800 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente tprincipale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso brincipalej a norma del comma 1-bis del citato art. 13. Così decis