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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21022/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 1° luglio 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Velletri il 20 febbraio 2024, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 15.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Colonna il 16 febbraio 2023 in concorso con il coindagato [OSCURATO:PERSONA].

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno evidenziato (pag. 3-4 della sentenza impugnata) che il ricorrente aveva la piena disponibilità dell'immobile dove è stato rinvenuto lo stupefacente (40 kg. di hashish e 131 grammi di cocaina), immobile che, pur non costituendo probabilmente la sua abitazione principale, era da lui condotto in locazione al fine di utilizzarlo come deposito della droga in vista della sua destinazione allo spaccio, essendo altresì emerso che [OSCURATO:PERSONA] frequentava comunque il villino in questione, dove era stata rinvenuta, all'interno di un armadio, una consistente somma di denaro (pari a 20.000 euro), evidentemente riconducibile allo spaccio, e dove l'imputato aveva lasciato alcuni indumenti, oltre che il passaporto suo e della sua fidanzata, [OSCURATO:PERSONA], per cui non poteva parlarsi di connivenza, ma di concorso nel reato.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 31 gennaio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 1° luglio 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Velletri il 20 febbraio 2024, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 15.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Colonna il 16 febbraio 2023 in concorso con il coindagato [OSCURATO:PERSONA]. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno evidenziato (pag. 3-4 della sentenza impugnata) che il ricorrente aveva la piena disponibilità dell'immobile dove è stato rinvenuto lo stupefacente (40 kg. di hashish e 131 grammi di cocaina), immobile che, pur non costituendo probabilmente la sua abitazione principale, era da lui condotto in locazione al fine di utilizzarlo come deposito della droga in vista della sua destinazione allo spaccio, essendo altresì emerso che [OSCURATO:PERSONA] frequentava comunque il villino in questione, dove era stata rinvenuta, all'interno di un armadio, una consistente somma di denaro (pari a 20.000 euro), evidentemente riconducibile allo spaccio, e dove l'imputato aveva lasciato alcuni indumenti, oltre che il passaporto suo e della sua fidanzata, [OSCURATO:PERSONA], per cui non poteva parlarsi di connivenza, ma di concorso nel reato. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 gennaio
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