CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 1977
Cassazione n. 27081/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/01/1977 avverso la sentenza del 11/6/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le delineate censure, oltre che generiche, sono manifestamente infondate in presenza di corrette argomentazioni giuridiche con le quali, sulla scorta delle prove acquisite, è stata ritenuta sussistente la responsabilità dell'imputato in relazione al reato di cui all'art. 334 cod. pen. perdurando, al momento del fatto, i doveri di custode; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione !segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2022 Il Consigliere e, tensore Il Presidente