CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 settembre 1975
Cassazione n. 08907/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/09/1975 inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 23/01/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] (C24 ha concluso chiedendo „il cc. Lee udito il difensore ( [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Napoli ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati ascrittigli ai capi a) (art. 582 cod. pen.) e b) (art. 612 cod. pen.) perché il fatto non sussiste, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. 2.Avverso l'indicata sentenza propone tempestivo ricorso per cassazione il Pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, denunciando vizio di motivazione e inosservanza di norme processuali in tema di valutazione della deposizione della persona offesa, nonché travisamento della prova. Si afferma che la valutazione delle prove acquisite, in particolare della deposizione della persona offesa, è stata compiuta in violazione dei principi che presiedono al corretto esame di detta fonte di prova, avendo il giudice, comunque, travisato gli elementi probatori assunti. Non si sarebbe tenuto conto, infatti, delle deposizioni testimoniali di altri due testi che hanno confermato il narrato della persona offesa e della circostanza che il referto medico dell'ospedale Cardarelli di Napoli, reca la data di due giorni successiva al fatto, perché la persona offesa ha spiegato che il dolore al volto, prima sopportabile, soltanto nelle ore successive era aumentato, tanto che era stata diagnosticata la frattura delle ossa nasali. I testi indicati, infatti, avrebbero confermato che Titoli era sceso dalla propria vettura e aveva aperto lo sportello di quella della persona offesa, introducendosi con il busto dal lato passeggero e che aveva colpito la vittima, pur senza specificare se con uno schiaffo o pugno. Viene indicata, poi, dal ricorrente come non integralmente credibile la versione resa dal fratello dell'imputato, peraltro intervenuto sul posto solo nella fase delle minacce, successiva all'aggressione, in ogni caso indicandola come conforme alla versione della persona offesa quanto alla fase delle lesioni, avendo questi, comunque, assunto che la persona offesa presentava un leggero rossore al viso, così confermando l'avvenuta colluttazione, avendo, peraltro, affermato il teste [OSCURATO:PERSONA], che Casaretti aveva dei segni sul naso. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha fatto pervenire requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge 1/04/2021, n. 44, con la quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Va premesso che l'attuale sistema, ricostruito secondo linee unitarie che collegano le disposizioni del d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 con quelle del codice di rito, prevede che il pubblico ministero può proporre appello contro le condanne del giudice dì pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria (comma 1 dell'art. 36 del citato decreto) e ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice di pace (cfr. il comma 2 della medesima disposizione). In tale ultimo caso, si è affermato che contro le sentenze inappellabili pronunciate dal giudice di pace e, in particolare, contro le sentenze di proscioglimento, il pubblico ministero può ricorrere in cassazione per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., ivi inclusi i vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione di cui alla lett. e) , come quelli devoluti nel caso al vaglio (Sez. 5, n. 23043 del 23/03/2021, Ambu, Rv. 281262). 1.1.Ciò posto, in astratto, si osserva che il ricorso è genericamente formulato e, comunque, inammissibile. Esso, infatti, si concentra su un presunto vizio di travisamento della prova dichiarativa rappresentata dalla deposizione della persona offesa, nonché di quella documentale, rappresentata dal referto medico ospedaliero ed in particolare sulle ragioni per le quali questo recasse la data di due giorni successiva al fatto, senza tenere conto, secondo il ricorrente delle dichiarazioni di altri testi, che avrebbero confermato la colluttazione. Tale rilievo, in sostanza, non si confronta, specificamente sulla ratio decidendi su cui pure fonda la pronunciata assoluzione, relativa alla incongruenza tra il narrato della persona offesa e l'esito della certificazione sanitaria, dalla quale emerge, secondo la sentenza di merito, un politraunnatismo ritenuto, con ragionamento non manifestamente illogico, non conciliabile con la descrizione dell'aggressione, limitata al volto, da parte della persona offesa. 1.2.In ogni caso, il denunciato vizio di motivazione, sotto il profilo della diversa valutazione di attendibilità del narrato di testimoni (fratello dell'imputato) e della persona offesa, si traduce nella sollecitazione alla rivisitazione di elementi di prova, non consentita a questa Corte il sede di legittimità. La valutazione degli elementi di fatto a fondamento della decisione è, invero, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità consentito la mera prospettazione di una diversa e, secondo il ricorso, più adeguata valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 1.3.Da ultimo, si osserva che il denunciato travisamento non risulta puntualmente delineato, considerato che si tratta di vizio ravvisabile solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la decisiva forza dimostrativa del dato probatorio, fermi restando il limite del devolutum e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774). Detta decisività non viene, puntualmente, indicata e comunque, non si sottolinea adeguatamente, analizzando il complessivo ragionamento, non manifestamente illogico, del giudice di merito. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del PM.