Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05237/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] - CUI 042AUQX) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] (alias Xiaopan CUI 042AUQX) ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato l'affermazione di responsabilità nei suoi riguardi per il delitto di tentato omicidio; visto l'unico, articolato, motivo con il quale la difesa lamenta l'erronea valutazione in punto di idoneità e univocità degli atti posti in essere dall'imputato e dell'elemento psicologico del reato, evidenziando come la Corte d'appello abbia affermato apoditticamente la sussistenza dell'animus necandi senza tenere in adeguata considerazione che questi non ha inferto di cd colpo di grazia alla vittima; rilevato che si tratta di censure reiterative di analoghi motivi di appello sulle quali il Giudice di secondo grado ha fornito adeguata risposta, a fronte della quale il ricorso si appalesa a-specifico, siccome privo di qualsivoglia prospettazione sulla scorta della quale accreditare la diversa qualificazione del fatto quale lesioni volontarie, in luogo di tentato omicidio; considerato, invero, che la Corte distrettuale, in linea con le valutazioni già espresse dal giudice di primo grado, ha desunto gli elementi costitutivi, di carattere oggettivo e soggettivo, del più grave reato da elementi fattuali, obiettivamente riscontrati e dotati di pregante valenza dimostrativa, apprezzandoli nell'ambito di un percorso motivazionale privo delle denunziate incongruenze logiche e ancorato ai principi di diritto ripetutamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità.

In particolare, l'animus necandi è stato accertato assegnando valore determinante alla complessiva condotta del ricorrente, attraverso una corretta valorizzazione della pericolosità dell'arma (pistola), della reiterazione e direzione dei colpi (esplosi ad altezza uomo); rilevato che, tale motivazione resiste alle generiche doglianze contro- valutative della difesa che si è limitata a fornire una propria diversa lettura delle risultanze istruttorie, senza in alcun modo avversare le ineccepibili conclusioni dei giudici di merito; ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle qLestioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 30 il novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] - CUI 042AUQX) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] (alias Xiaopan CUI 042AUQX) ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato l'affermazione di responsabilità nei suoi riguardi per il delitto di tentato omicidio; visto l'unico, articolato, motivo con il quale la difesa lamenta l'erronea valutazione in punto di idoneità e univocità degli atti posti in essere dall'imputato e dell'elemento psicologico del reato, evidenziando come la Corte d'appello abbia affermato apoditticamente la sussistenza dell'animus necandi senza tenere in adeguata considerazione che questi non ha inferto di cd colpo di grazia alla vittima; rilevato che si tratta di censure reiterative di analoghi motivi di appello sulle quali il Giudice di secondo grado ha fornito adeguata risposta, a fronte della quale il ricorso si appalesa a-specifico, siccome privo di qualsivoglia prospettazione sulla scorta della quale accreditare la diversa qualificazione del fatto quale lesioni volontarie, in luogo di tentato omicidio; considerato, invero, che la Corte distrettuale, in linea con le valutazioni già espresse dal giudice di primo grado, ha desunto gli elementi costitutivi, di carattere oggettivo e soggettivo, del più grave reato da elementi fattuali, obiettivamente riscontrati e dotati di pregante valenza dimostrativa, apprezzandoli nell'ambito di un percorso motivazionale privo delle denunziate incongruenze logiche e ancorato ai principi di diritto ripetutamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, l'animus necandi è stato accertato assegnando valore determinante alla complessiva condotta del ricorrente, attraverso una corretta valorizzazione della pericolosità dell'arma (pistola), della reiterazione e direzione dei colpi (esplosi ad altezza uomo); rilevato che, tale motivazione resiste alle generiche doglianze contro- valutative della difesa che si è limitata a fornire una propria diversa lettura delle risultanze istruttorie, senza in alcun modo avversare le ineccepibili conclusioni dei giudici di merito; ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle qLestioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 30 il novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05237/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris