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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2021

Cassazione n. 36999/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VARESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese rigettava l'istanza nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere l'applicazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato in ordine alle pene allo stesso inflitte per i reati giudicati con sentenze, entrambe divenute irrevocabili, della Corte di appello di Bari del 22 marzo 2013 e della Corte di appello di Milano del 14 maggio 2018.

2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, lamentando violazioni di legge e vizi della motivazione, sul rilievo che non ci si è attenuti ai criteri di verifica dei presupposti della continuazione, poiché si è omesso di considerare quanto dedotto in ordine ai dati temporali e spaziali delle condotte e alla pianificazione delle rapine in Luino.

3. Il giudice dell'esecuzione ha invece fornito appropriate spiegazioni in ordine all'apprezzamento degli elementi che lo hanno condotto ad escludere l'esistenza del medesimo disegno criminoso iniziale con riferimento ai reati separatamente giudicati, ragionevolmente illustrando al riguardo specifici indicatori negativi (relativi alle modalità, ai correi, ai luoghi e all'epoca dei fatti) Le doglianze mosse risultano prive dei requisiti di ammissibilità, poiché non si confrontano adeguatamente con quanto motivatamente rappresentato o invocano altre ricostruzioni di merito sulla base di assertivi e generici rilievi.

4. Dalla conseguente dichiarazione d'inammissibilità, discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 marzo 2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VARESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese rigettava l'istanza nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere l'applicazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato in ordine alle pene allo stesso inflitte per i reati giudicati con sentenze, entrambe divenute irrevocabili, della Corte di appello di Bari del 22 marzo 2013 e della Corte di appello di Milano del 14 maggio 2018. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, lamentando violazioni di legge e vizi della motivazione, sul rilievo che non ci si è attenuti ai criteri di verifica dei presupposti della continuazione, poiché si è omesso di considerare quanto dedotto in ordine ai dati temporali e spaziali delle condotte e alla pianificazione delle rapine in Luino. 3. Il giudice dell'esecuzione ha invece fornito appropriate spiegazioni in ordine all'apprezzamento degli elementi che lo hanno condotto ad escludere l'esistenza del medesimo disegno criminoso iniziale con riferimento ai reati separatamente giudicati, ragionevolmente illustrando al riguardo specifici indicatori negativi (relativi alle modalità, ai correi, ai luoghi e all'epoca dei fatti) Le doglianze mosse risultano prive dei requisiti di ammissibilità, poiché non si confrontano adeguatamente con quanto motivatamente rappresentato o invocano altre ricostruzioni di merito sulla base di assertivi e generici rilievi. 4. Dalla conseguente dichiarazione d'inammissibilità, discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore
Sentenza Cassazione n. 36999/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris