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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 04380/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 27 gennaio 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena ritenuta di giustizia, per il reato di cui all'art. 595, comma 3, cod. pen. 2.

Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, a mezzo del difensore munito di procura speciale, denunciando vizio di motivazione in relazione all'art. 595 cod. pen., 192 cod. proc. pen., 238-bis cod. proc. pen.

Si deduce che la Corte territoriale non avrebbe motivato sulla censura relativa alla mancanza di accertamenti sull'effettiva utilizzazione della pagina facebook da parte dell'imputato, sulla verifica dell'indirizzo IP di connessione dell'utenza telefonica, fondando la conferma della sentenza di primo grado soltanto sulla carenza, da parte dell'imputato, di denuncia contro ignoti per l'assunto utilizzo fraudolento del proprio profilo facebook.

Neppure avrebbero motivato i giudici di secondo grado su analoga vicenda processuale, per lo stesso titolo di reato, conclusa con sentenza di assoluzione del ricorrente, emessa in data 11 gennaio 2016, dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], depositata in sede di merito. [OSCURATO:PERSONA] 1.La sentenza impugnata deve essere annullata per estinzione del reato ascritto all'imputato a seguito di remissione di querela.

Come emerge dagli atti trasmessi a mezzo p.e.c., le parti civili tramite i procuratori speciali, hanno rimesso la querela sporta nei confronti dell'imputato, con atto ritualmente accettato a mezzo di procuratore speciale.

Si rileva, pertanto, che sono state puntualmente rispettate le formalità previste dall'art. 340 cod. proc. pen., in tema di remissione della querela e di accettazione e che, dunque, risulta essersi verificata la causa di estinzione del reato di cui all'art. 152 cod. pen., che va rilevata e dichiarata in sede di legittimità (Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante, Rv. 281326) non risultando, peraltro, evidente l'insussistenza di responsabilità per il reato innanzi indicato. 1.1.L'impugnata sentenza deve essere, dunque, annullata senza rinvio, per estinzione del reato per cui il ricorrente ha riportato condanna. 1.2.Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen. le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico del querelato, non essendo stato diversamente convenuto nell'atto di remissione della querela.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 11/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] " ..t......

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 27 gennaio 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena ritenuta di giustizia, per il reato di cui all'art. 595, comma 3, cod. pen. 2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, a mezzo del difensore munito di procura speciale, denunciando vizio di motivazione in relazione all'art. 595 cod. pen., 192 cod. proc. pen., 238-bis cod. proc. pen. Si deduce che la Corte territoriale non avrebbe motivato sulla censura relativa alla mancanza di accertamenti sull'effettiva utilizzazione della pagina facebook da parte dell'imputato, sulla verifica dell'indirizzo IP di connessione dell'utenza telefonica, fondando la conferma della sentenza di primo grado soltanto sulla carenza, da parte dell'imputato, di denuncia contro ignoti per l'assunto utilizzo fraudolento del proprio profilo facebook. Neppure avrebbero motivato i giudici di secondo grado su analoga vicenda processuale, per lo stesso titolo di reato, conclusa con sentenza di assoluzione del ricorrente, emessa in data 11 gennaio 2016, dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], depositata in sede di merito. [OSCURATO:PERSONA] 1.La sentenza impugnata deve essere annullata per estinzione del reato ascritto all'imputato a seguito di remissione di querela. Come emerge dagli atti trasmessi a mezzo p.e.c., le parti civili tramite i procuratori speciali, hanno rimesso la querela sporta nei confronti dell'imputato, con atto ritualmente accettato a mezzo di procuratore speciale. Si rileva, pertanto, che sono state puntualmente rispettate le formalità previste dall'art. 340 cod. proc. pen., in tema di remissione della querela e di accettazione e che, dunque, risulta essersi verificata la causa di estinzione del reato di cui all'art. 152 cod. pen., che va rilevata e dichiarata in sede di legittimità (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante, Rv. 281326) non risultando, peraltro, evidente l'insussistenza di responsabilità per il reato innanzi indicato. 1.1.L'impugnata sentenza deve essere, dunque, annullata senza rinvio, per estinzione del reato per cui il ricorrente ha riportato condanna. 1.2.Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen. le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico del querelato, non essendo stato diversamente convenuto nell'atto di remissione della querela. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] " ..t......
Sentenza Cassazione n. 04380/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris