CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18362/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22586/2016 R.G. proposto da Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 27 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentatati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, viale elle Medaglie d'Oro, 193 - controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, n. 612/2016, depositata il 14 aprile 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - il comune di [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, depositata il 14 aprile 2016, che, pronunciandosi sulle - riunite - opposizioni alla stima proposte, con separati atti, dal medesimo e dai privati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha determinato le indennità di esproprio e di occupazione spettanti a questi ultimi, nonché la sola indennità di esproprio spettante a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dovute con riferimento al procedimento ablatorio instaurato per la realizzazione di un parcheggio e interessante le aree censiti al N.C.T. del comune di [OSCURATO:SOCIETA], al fg. 96, part.11e 480, 488, 489, 980, 1051, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1080, 1364 e 1371; - dalla sentenza impugnata si evince che l'opposizione proposta dall'ente locale era stata notificata, oltre che ai predetti privati (i quali avevano proposto domanda riconvenzionale), anche ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (i quali erano rimasti contumaci), proprietari di alcune delle aree interessate dal procedimento ablatorio, ed era stata respinta, mentre la distinta opposizione dei menzionati privati era stata accolta, con conseguente rideterminazione in aumento delle indennità dovute; - il ricorso è affidato a quattro motivi; - resistono, con unico, controricorso [OSCURATO:PERSONA] e Allibrio, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], Francesco, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - non spiegano, invece, alcuna difesa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - va preliminarmente osservato che il ricorso per cassazione non risulta essere stato notificato ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], parti del giudizio di merito, benché rimasti contumaci, e risultati vittoriosi a seguito della reiezione dell'opposizione del Comune; - tuttavia, ricorrendo una situazione di cause scindibili, la mancata notifica del ricorso in cassazione ad alcune delle parti vittoriose nel giudizio di merito non impone di ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 332 c.p.c. poiché, alla data in cui dovrebbe essere disposta l'integrazione, detta parte è già decaduta dalla facoltà di proporre impugnazione tardiva, per decorso del termine di cui all'art. 327 c.p.c. (cfr. Cass. 15 maggio 2018, n. 11835; Cass. 5 settembre 2003, n. 12942); - ciò posto, con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 bis, terzo comma, di. 11 luglio 1992, n. 333, e 2, d.m. 2 aprile 1968, per aver la Corte di appello ritenuto che la destinazione delle aree a parcheggio pubblico concretasse un vincolo preordinato all'esproprio, laddove, invece, tali aree erano destinate, secondo le prescrizioni del piano regolatore generale vigente all'epoca di emissione del decreto di esproprio, in parte a parcheggio pubblico, in parte a zone per attrezzature tecnologiche e impianti di pubblici servizi, in parte a viabilità, all'esito, dunque, di una zonizzazione del territorio avente effetto conformativo; - il motivo è fondato; - la sentenza impugnata dà atto che il procedimento ablatorio è stato instaurato per la realizzazione di un parcheggio e ritiene che il vincolo imposto dall'ente locale con l'approvazione del piano regolatore generale all'epoca vigente fosse preordinato all'esproprio e, dunque, non avesse natura conformativa, benché l'area interessata dall'intervento fosse destinata a «parcheggio pubblico, attrezzature tecnologiche e per impianti di pubblici servizi, viabilità»; - orbene, è principio consolidato quello per cui la variante al piano regolatore generale che miri ad una (nuova) zonizzazione dell'intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche o del rapporto (per lo più spaziale) con un'opera pubblica, ha carattere conformativo ed è rilevante ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, mentre ove imponga solo un vincolo particolare incidente su beni determinati, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di un'opera pubblica, la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata, lo stesso va qualificato come preordinato alla relativa espropriazione e da esso deve, dunque, prescindersi nella qualificazione dell'area (cfr., ex multis, Cass. 9 gennaio 2020, n. 207; Cass. 18 giugno 2018, n. 16084); - l'ipotesi che una destinazione di piano regolatore generale - e segnatamente, per quanto rileva nella vicenda in esame, la destinazione in parte a parcheggio e in parte ad altri pubblici servizi - esprima un vincolo conformativo costituisce l'evenienza ordinaria, mentre assume carattere di eccezione l'ipotesi inversa, che la destinazione si traduca, cioè, in un vincolo preordinato all'esproprio (cfr. Cass. 25 settembre 2015, n. 19072); - pertanto, l'affermazione della Corte di appello che ha ritenuto che il vincolo fosse stato imposto a titolo particolare, in funzione della localizzazione lenticolare di un'opera pubblica, anziché in via generale, quale riflesso della ripartizione del territorio comunale in zone omogenee, prevista dal piano regolatore generale in funzione dello sviluppo urbanistico dell'area, senza indicare gli elementi in base ai quali ha considerato ricorrente tale ipotesi eccezionale, non risulta coerente con richiamati principi; - all'accoglimento del primo motivo di ricorso segue l'assorbimento dei motivi residui, con cui l'ente locale deduce la violazione e falsa applicazione delle medesime disposizioni normative censurate con tale primo motivo, nella parte in cui la sentenza ha attribuito rilevanza al criterio dell'edificabilità di fatto delle aree interessate dal provvedimento espropriativo, pur vedendosi in una situazione in cui il piano regolatore generale non prevedeva, all'interno della intera frazione del comune in cui tali aree insistevano, alcuna possibilità di nuova edificazione (secondo motivo) e la incomprensibilità e la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che le aree in oggetto ricadessero in una cd. zona bianca, benché alla data del decreto di esproprio le stesse fossero destinate a finalità pubbliche dal nuovo piano regolatore generale nelle more intervenuto (terzo motivo); - la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione P.Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 23 m