CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2021
Cassazione n. 03050/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che i ricorsi sono inammissibili: il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (che contesta la materialità del fatto e censura il vuoto probatorio) declina motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto si tratta di doglianze generiche, non correlate alla motivazione della sentenza impugnata, e in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e non viziati dal giudice di merito (si vedano, in particolare, p. 16-18, ove si rinviene congrua e non manifestamente illogica motivazione in ordine alle questioni sollevate con l'appello in ordine alla responsabilità per le cessioni di stupefacente contestate); il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (che contesta il mancato riconoscimento dell'ipotesi del fatto di lieve entità) articola censure manifestamente infondate, in quanto la valutazione effettuata dalla Corte di appello è all'evidenza immune dai vizi giuridici segnalati (è stato valorizzato il ruolo tenuto nella vicenda illecita e l'inserimento del fatto all'interno di una condotta seriale e continuativa di spaccio con importanti canali di fornitura); rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente - Ersili 9va ese [OSCURATO:PERSONA]