CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21379/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] , ritenuto che l'unico motivo di ricorso che lamenta l'illogicità e carenza della motivazione in relazione alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva, a fronte di un comportamento confessorio dell'imputato, è generico e manifestamente infondato avuto riguardo alla puntuale e giuridicamente corretta motivazione riportata a pag. 2 della sentenza impugnata riténuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Di P.Q.MIl [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]