CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47832/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04ILW4I) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 14563/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.) e la memoria; Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e alla ritenuta recidiva; Ritenuti i motivi inammissibili perché, il primo, strutturalmente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta, essendosi l'imputato limitato a reiterare argomenti già correttamente valutati, e, il secondo, perché precluso, non essendo stato specificamente dedotto in appello, e comunque manifestamente infondato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio