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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 settembre 1958

Cassazione n. 39795/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 27/09/1958 avverso l'ordinanza del 26/01/2022 del TRIB.

LIBERTA' di BELLUNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del DL 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Guerra che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso letta la nota in data 11 febbraio 2022 con cui il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore speciale, dichiara di rinunciare al ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Belluno ha rigettato l'istanza di riesame presentata dall'imputato avverso il sequestro conservativo 20 dicembre 2021 del GIP di Belluno.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, [OSCURATO:PERSONA], con il ministero dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Successivamente, con nota trasmessa con raccomandata con avviso di ricevimento in data 11 febbraio 2022, il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore speciale dell'imputato, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

4. La proposta rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 591 cod. proc. pen.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 500,00: infatti, l'art.616 c.p.p. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 c.p.p., comma 3, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 c.p.p., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 27/09/1958 avverso l'ordinanza del 26/01/2022 del TRIB. LIBERTA' di BELLUNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del DL 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Guerra che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso letta la nota in data 11 febbraio 2022 con cui il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore speciale, dichiara di rinunciare al ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Belluno ha rigettato l'istanza di riesame presentata dall'imputato avverso il sequestro conservativo 20 dicembre 2021 del GIP di Belluno. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, [OSCURATO:PERSONA], con il ministero dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Successivamente, con nota trasmessa con raccomandata con avviso di ricevimento in data 11 febbraio 2022, il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore speciale dell'imputato, ha dichiarato di rinunciare al ricorso. 3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. La proposta rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 591 cod. proc. pen. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 500,00: infatti, l'art.616 c.p.p. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 c.p.p., comma 3, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 c.p.p., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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