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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2026

Cassazione n. 32065/2026

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to il 18/12/2005 avverso la sentenza del 26/01/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che, nell'escludere la contestata recidiva, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 497-bis cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è reiterativo e manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 3-4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., avendo la Corte escluso l'applicazione dell'istituto in esame sulla scorta della valutazione delle concrete modalità della condotta e della sua concreta offensività, nonché dell'inserimento del fatto in un più ampio progetto criminoso; Consíderàto che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, quali le modalità della condotta, la quantità di beni di sospetta provenienza delittuosa, il grado del dolo e la spiccata capacità a delinquere; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/06/2026 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 27 A O 2026 L'ASSISTENTE 'D ZIARIO Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] 9 le. unte 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to il 18/12/2005 avverso la sentenza del 26/01/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che, nell'escludere la contestata recidiva, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 497-bis cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è reiterativo e manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 3-4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., avendo la Corte escluso l'applicazione dell'istituto in esame sulla scorta della valutazione delle concrete modalità della condotta e della sua concreta offensività, nonché dell'inserimento del fatto in un più ampio progetto criminoso; Consíderàto che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, quali le modalità della condotta, la quantità di beni di sospetta provenienza delittuosa, il grado del dolo e la spiccata capacità a delinquere; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/06/2026 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 27 A O 2026 L'ASSISTENTE 'D ZIARIO Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] 9 le. unte 2
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