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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 73/1976

ECLI:IT:COST:1976:73
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

:

1. - Con ricorso notificato il 13 giugno 1975 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, promuoveva ricorso per conflitto di attribuzione contro il Presidente della Regione Puglia in relazione al fonogramma 12 marzo 1975 n. 2212, dell'Assessore alla sanità della Regione predetta, con cui si dichiarava di non sottoporre al controllo della commissione di cui all'art. 125 Cost. la deliberazione della Giunta regionale 6 novembre 1974, n. 4319, relativa all'autorizzazione all'istituzione di due posti di assistente emodialitico nell'Ente ospedaliero "[OSCURATO:PERSONA]" di Lecce.

Il Presidente del Consiglio lamentava la violazione degli artt. 125 Cost. e 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, rilevando che le norme citate non distinguono tra atti da assoggettare al controllo, come anche si dovrebbe evincere dal fatto che la legge 6 dicembre 1973, n. 853, ha dovuto positivamente determinare quali atti dei Consigli regionali, in quanto espressione di autonomia politica e organizzativa, siano esenti dalla revisione della Commissione.

2. - Dinanzi alla Corte costituzionale si è costituito il Presidente della Regione Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], per resistere al ricorso promosso dal Presidente del Consiglio.

La Regione eccepisce in primo luogo l'inammissibilità del ricorso perché questo si rivolge contro la delibera n. 4319 del 6 novembre 1974 che venne revocata prima della notificazione del ricorso con altra delibera n. 1494 del 7 aprile 1975.

Aggiunge che la Giunta regionale aveva rinnovato l'autorizzazione con altro provvedimento del 7 aprile 1975, n. 126/B.

Ma quest'ultimo provvedimento non era stato impugnato.

Nel merito, la Regione afferma che dovrebbero ritenersi esclusi da ogni forma di controllo gli atti della Regione che siano a loro volta espressione di una potestà di controllo, e tra questi segnatamente quelli adottati in base agli artt. 16 e 17 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, tra cui rientrerebbe il provvedimento in esame.

Ragionando in contrario avviso, anche gli atti della Commissione di cui all'art. 130 della Costituzione dovrebbero paradossalmente essere sottoposti al controllo di cui all'art. 135, con sovvertimento del disegno costituzionale dei rapporti tra Enti locali, Regioni e Stato.

3. - All'udienza pubblica del 25 febbraio 1976 le parti hanno ribadito le loro conclusioni con ampia e approfondita discussione. : Il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rivolgendosi contro un atto revocato anteriormente alla notificazione del ricorso medesimo (data dell'atto: 6 novembre 1974; data della revoca: 7 aprile 1975; data della notificazione del ricorso: 13 giugno 1975) è inammissibile.

Ciò ai sensi dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la quale pone a presupposto dei conflitti di attribuzione l'esistenza ed il vigore attuale di un atto che si assuma invasivo della competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato ovvero ad altra Regione.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara inammissibile il ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso il Presidente della Regione Puglia con atto notificato il 13 giugno 1975, in relazione al fonogramma 12 marzo 1975, n. 2212, dell'Assessore regionale alla sanità ed alla deliberazione di Giunta 6 novembre 1974, n. 4319.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1976.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: 1. - Con ricorso notificato il 13 giugno 1975 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, promuoveva ricorso per conflitto di attribuzione contro il Presidente della Regione Puglia in relazione al fonogramma 12 marzo 1975 n. 2212, dell'Assessore alla sanità della Regione predetta, con cui si dichiarava di non sottoporre al controllo della commissione di cui all'art. 125 Cost. la deliberazione della Giunta regionale 6 novembre 1974, n. 4319, relativa all'autorizzazione all'istituzione di due posti di assistente emodialitico nell'Ente ospedaliero "[OSCURATO:PERSONA]" di Lecce. Il Presidente del Consiglio lamentava la violazione degli artt. 125 Cost. e 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, rilevando che le norme citate non distinguono tra atti da assoggettare al controllo, come anche si dovrebbe evincere dal fatto che la legge 6 dicembre 1973, n. 853, ha dovuto positivamente determinare quali atti dei Consigli regionali, in quanto espressione di autonomia politica e organizzativa, siano esenti dalla revisione della Commissione. 2. - Dinanzi alla Corte costituzionale si è costituito il Presidente della Regione Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], per resistere al ricorso promosso dal Presidente del Consiglio. La Regione eccepisce in primo luogo l'inammissibilità del ricorso perché questo si rivolge contro la delibera n. 4319 del 6 novembre 1974 che venne revocata prima della notificazione del ricorso con altra delibera n. 1494 del 7 aprile 1975. Aggiunge che la Giunta regionale aveva rinnovato l'autorizzazione con altro provvedimento del 7 aprile 1975, n. 126/B. Ma quest'ultimo provvedimento non era stato impugnato. Nel merito, la Regione afferma che dovrebbero ritenersi esclusi da ogni forma di controllo gli atti della Regione che siano a loro volta espressione di una potestà di controllo, e tra questi segnatamente quelli adottati in base agli artt. 16 e 17 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, tra cui rientrerebbe il provvedimento in esame. Ragionando in contrario avviso, anche gli atti della Commissione di cui all'art. 130 della Costituzione dovrebbero paradossalmente essere sottoposti al controllo di cui all'art. 135, con sovvertimento del disegno costituzionale dei rapporti tra Enti locali, Regioni e Stato. 3. - All'udienza pubblica del 25 febbraio 1976 le parti hanno ribadito le loro conclusioni con ampia e approfondita discussione. : Il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rivolgendosi contro un atto revocato anteriormente alla notificazione del ricorso medesimo (data dell'atto: 6 novembre 1974; data della revoca: 7 aprile 1975; data della notificazione del ricorso: 13 giugno 1975) è inammissibile. Ciò ai sensi dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la quale pone a presupposto dei conflitti di attribuzione l'esistenza ed il vigore attuale di un atto che si assuma invasivo della competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato ovvero ad altra Regione. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso il Presidente della Regione Puglia con atto notificato il 13 giugno 1975, in relazione al fonogramma 12 marzo 1975, n. 2212, dell'Assessore regionale alla sanità ed alla deliberazione di Giunta 6 novembre 1974, n. 4319. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1976. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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