Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 73/1976
ECLI:IT:COST:1976:73
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Con ricorso notificato il 13 giugno 1975 il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, promuoveva ricorso per conflitto di attribuzione contro il
Presidente della Regione Puglia in relazione al fonogramma 12 marzo
1975 n. 2212, dell'Assessore alla sanità della Regione predetta, con
cui si dichiarava di non sottoporre al controllo della commissione di
cui all'art. 125 Cost. la deliberazione della Giunta regionale 6
novembre 1974, n. 4319, relativa all'autorizzazione all'istituzione di
due posti di assistente emodialitico nell'Ente ospedaliero "[OSCURATO:PERSONA]"
di Lecce.
Il Presidente del Consiglio lamentava la violazione degli artt. 125
Cost. e 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, rilevando che le norme
citate non distinguono tra atti da assoggettare al controllo, come
anche si dovrebbe evincere dal fatto che la legge 6 dicembre 1973, n.
853, ha dovuto positivamente determinare quali atti dei Consigli
regionali, in quanto espressione di autonomia politica e organizzativa,
siano esenti dalla revisione della Commissione.
2. - Dinanzi alla Corte costituzionale si è costituito il
Presidente della Regione Puglia, rappresentato e difeso dall'avv.
[OSCURATO:PERSONA], per resistere al ricorso promosso dal Presidente
del Consiglio.
La Regione eccepisce in primo luogo l'inammissibilità del ricorso
perché questo si rivolge contro la delibera n. 4319 del 6 novembre
1974 che venne revocata prima della notificazione del ricorso con altra
delibera n. 1494 del 7 aprile 1975.
Aggiunge che la Giunta regionale aveva rinnovato l'autorizzazione
con altro provvedimento del 7 aprile 1975, n. 126/B.
Ma quest'ultimo provvedimento non era stato impugnato.
Nel merito, la Regione afferma che dovrebbero ritenersi esclusi da
ogni forma di controllo gli atti della Regione che siano a loro volta
espressione di una potestà di controllo, e tra questi segnatamente
quelli adottati in base agli artt. 16 e 17 della legge 12 febbraio
1968, n. 132, tra cui rientrerebbe il provvedimento in esame.
Ragionando in contrario avviso, anche gli atti della Commissione di cui
all'art. 130 della Costituzione dovrebbero paradossalmente essere
sottoposti al controllo di cui all'art. 135, con sovvertimento del
disegno costituzionale dei rapporti tra Enti locali, Regioni e Stato.
3. - All'udienza pubblica del 25 febbraio 1976 le parti hanno
ribadito le loro conclusioni con ampia e approfondita discussione.
:
Il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rivolgendosi
contro un atto revocato anteriormente alla notificazione del ricorso
medesimo (data dell'atto: 6 novembre 1974; data della revoca: 7 aprile
1975; data della notificazione del ricorso: 13 giugno 1975) è
inammissibile. Ciò ai sensi dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, la quale pone a presupposto dei conflitti di attribuzione
l'esistenza ed il vigore attuale di un atto che si assuma invasivo
della competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato ovvero ad
altra Regione.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibile il ricorso promosso dal Presidente del
Consiglio dei ministri avverso il Presidente della Regione Puglia con
atto notificato il 13 giugno 1975, in relazione al fonogramma 12 marzo
1975, n. 2212, dell'Assessore regionale alla sanità ed alla
deliberazione di Giunta 6 novembre 1974, n. 4319.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1976.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere