CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 09433/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] AMBROSI Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 22 / 03/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 5206 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 5206del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58R66 F912N), MAURIELLO [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 84C59 F912O) MAURIELLO Alessandro (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 86C18 F912B) MAURIELLO Andrea (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 92E14 F912U) eredi di [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54R21 F912S), deceduto in data 29.01.2022 rappresentati e difesi, giusta procura allegata all’atto di costi- tuzione di nuovo difensore , dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CRRNTN 72S26 I438B ) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in per- sona del rappresentanteper procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocatoLuca Cirillo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61A24 H501G ) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] 3 SUD (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]- ziatan. 1606/2020, pubblicata in data 5 novembre 20 20 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 22 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ric. n. 5206/2021 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 10 Fatti di causa GiuseppeMauriello, creditore della ASL Napoli 3 Sud, ha pigno- rato le disponibilità della stessa presso l’istituto tesoriere [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.).Quest’ultimo ha dichiarato la sussistenzadi un saldo attivo sul conto di tesore- ria, precisando però che tale saldo risultava già interamente vincolato in virtù di precedenti pignoramenti notificati contro la medesima ASL, senza che si fossero determinate disponibilità successive al pignoramento. Sorta contestazione su tale dichiarazione, il giudice dell’esecu- zione ha richiesto all’istituto tesoriere terzo pignorato l’integra- zione della stessa, con l’indicazione degli estremi delle prece- denti procedure esecutive incidenti sul credito dichiarato e, co- munque, l’esibizione delle scritture contabili attestanti le ope- razioni successive al pignoramento; non avendo la banca inte- grato la dichiarazione, ha disposto l’assegnazione delle somme pignorate. L’istituto tesoriere ha impugnato l’ordinanza di assegnazione con l’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. L’opposizione è stata accoltadal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Ricorre il Mauriello, sulla base di tremotivi. Resistecon controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. Non ha svolto attività difensiva in questa sedela ASL intimata. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Prima della data fissata per l’adunanza, si sono costituiti Miche- lina [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], Alessandro e [OSCURATO:PERSONA]- riello,quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto dopo la pro- posizione del ricorso. Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione. Ric. n. 5206/2021 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 10 Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « nullità della sen- tenzaper violazione e falsa applicazione degli artt. 543, 547, 550, 552 c.p.c., nonché 2697 c.c.(art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.) ». Con il secondo motivosi denunzia «nullità della sentenza per la violazione e falsa applicazionedegli artt. 547, 548, 549 e 550 c.p.c.(art. 360, n. 3 c.p.c.)». Con il terzo motivosi denunzia « nullità della sentenza per vio- lazionedell’art. 132, n. 4 c.p.c. – motivazione man ifestamente ed irriducibilmente contraddittoria (art. 360, n. 3 c.p.c.)». I tre motivi del ricorso, in quanto logicamente e giuridicamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono fondati. 2.Il ricorrente deduce, in primo luogo, che il tribunale avrebbe errato nel qualificare la dichiarazione di quantità resa dal terzo tesoriere come negativa. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. aveva dichiarato che sussisteva un saldo attivo sul conto di tesoreria, per oltre 17 milioni di euro, limitandosi a specificare che la predetta somm a era già inte- gralmente vincolata in virtù di precedenti pignoramenti e che dal momento del pignoramento non si erano verificate ulteriori disponibilità. Si tratta di una dichiarazione oggettivamente e innegabilmente di carattere positivo, in quanto il terzo ha dichiarato l’esistenza di un credito dell’azienda debitrice esecutata nei suoi confronti, in virtù del saldo positivo del conto di tesoreria, precisando esclusivamente che vi erano precedenti pignoramenti che ave- vano già colpito il medesimo credito. È principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, cui va data piena continuità, quello per cui la dichiarazione di quan- tità con la quale il terzo riconosce l’esistenza di una sua obbli- gazione nei confronti del debitore esecutato, anche se contiene la precisazione che il credito aggredito in via esecutiva è Ric. n. 5206/2021 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 10 soggetto a vincoli di qualunque genere (impignorabilità, vincoli di destinazione rilevanti per legge ecc.), non perde affatto il suo carattere positivo: i vincoli incidono del resto solo sulla possibi- lità di procedere all’assegnazione del credito, questione rispetto alla quale il terzo è di regola estraneo (salvo che gliene derivi un pregiudizio diretto), non sul carattere della dichiarazione. 2.In realtà, la questione effettivamente rilevante ai fini della presente controversia, non è tanto ilcarattere positivo o meno della dichiarazione resa dal terzo, visto che il contenuto di detta dichiarazione, con riguardo all’esistenza del credito pignorato, è chiaroed evidente ( il terzo ha infatti espressamente dichia- rato che il conto di tesoreria presentava u n saldo di oltre 17 milioni di euro, benché interamente vincolatoin virtù di pigno- ramenti notificati in precedenza), ma la circostanza che detta dichiarazione, pur positiva, risultapalesemente incompleta. In proposito, emerge dagli atti che il giudice dell’esecuzione, essendo sorta contestazione sulla completezza della dichiara- zione di quantità resa dal terzo tesoriere senza l’indicazione de- gli estremi dei precedenti pignoramenti di cui era stata dedotta l’esistenza, lo aveva espressamente invitato ad integrarla for- nendo tali indicazioni e lo aveva anche avvertito che, in man- canza, avrebbe considerato verificati gli effetti di cui all’art . 548, comma 2, c.p.c.. L’istituto terzo aveva omesso di rendere l’integrazione richiesta e, di conseguenza, il giudice dell’esecuzione aveva assegnato le somme pignorate espressamente enunciando che, in virtù di tale omissione, la dichiarazione resa doveva considerarsi “taci- tamente positiva”. Il tribunale ha ritenuto, però, che il giudice dell’esecuzione avesse effettuato una «ingiustificata commistione tra il proce- dimento di cui all’art. 548 c.p.c.) … … e quello di cui all’art 549 c.p.c.» e (anche) da tale affermazione ha fatto discendere l’il- legittimità del provvedimento di assegnazione. Ric. n. 5206/2021 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 10 Tale conclusione non è conforme a diritto. 3.Ai sensi dell’art. 550, comma 1, c.p.c., il terzo , nel rendere la dichiarazione di quantità,ha anche l’obbligo di “ indicare” i pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui. Il verbo “indicare” implica evidentemente che di tali pignora- mentidevono essere precisa ti gli estremi necessari alla loro in- dividuazione, cioè quanto meno il creditore, la data di notifica del pignoramento e l’entità della somma pignorata;il terzo do- vrebbe poi altresì precisare, laddove possibile,il contenuto delle dichiarazioni di quantità già rese e gli eventuali pagamenti ef- fettuati in base ai provvedimenti di assegnazione già emessi. In base a taliindicazioni, infatti, il giudice dell’esecuzione deve individuare le procedure ancora pendenti in ordine al medesimo credito, verificarne lo stato o l’esito ed eventualmente disporne la riunione, come impone l’art. 550 c.p.c. nel richiamare l’art.524 c.p.c.. Del resto, lo stesso tribunale, nella parte finale della sentenza impugnata, afferma che, anche ad intenderla come positiva, la dichiarazionedi quantità resa dal terzo tesoriere non avrebbe consentito l’assegnazione, in quanto avrebbe dovuto disporsi la riunione della procedura esecutiva per cui è causa con quelle originate dai precedenti pignoramenti. Da tale ultima affermazione emerge chiaramente l’erroneità e la contraddizione logica insita nella decisione impugnata. Non vi è dubbio che, in presenza di una pluralità di pignora- menti aventi ad oggetto il medesimo credito, il giudice dell’ese- cuzione debba verificare lo stato delle varie procedure (in par- ticolare, individuandoquelle che hanno dato già luogo ad asse- gnazione e quelle che eventualmente non hanno dato luogo ad assegnazione, per chiusura anticipata o perché sono tuttora pendenti) ed eventualmente disporne la riunione,anche di uf- ficio. Ric. n. 5206/2021 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 10 È infatti proprio per tale ragione, come già chiarito, che l’art.550 c.p.c. impone al terzo di indicare i pignoramenti precedenti sul medesimo credito: il giudice dell’esecuzione deve essere messo in condizione di effettuare quella verifica. C’è allora da domandarsi come avrebbe potuto il giudice dell’esecuzione, prima di procedere all’assegnazione, disporre la riunione delle procedureaventi ad oggetto il medesimo cre- dito(secondo quanto pare affermare il tribunale nella sentenza impugnata), se il terzo pignorato non aveva integrato la sua dichiarazione, come gli impone la legge e nonostante l’espressa richiesta in tal senso formulatagli dallo stesso giudice, mediante la precisa indicazione degli estremi dei precedenti pignora- menti. In realtà, in caso di dichiarazione di quantità incompleta, perché a fronte della dichiarazione dell’esistenza del credito pignorato il terzo lo dichiara già integralmente vincolato in virtù di prece- denti pignoramenti ma senza indicare, in violazione dell’art.550 c.p.c., gli estremi dei precedenti pignoramenti, il giudice dell’esecuzione non può ritenere che la dichiarazione di quantità sia stata resa in modo adeguato,secondo le previsioni di legge, il che gli imponedi chieder ne l’integrazione al terzo. A tale fine, naturalmente, il terzo potrà anche chiedere ed ottenereun ade- guato termine, nell’ipotesi in cui i pignoramenti in questione siano in numero taleda rendere necessaria una complessa at- tività di recupero dei dati necessari. Laddove peraltro, come nella specie, siffatta integrazione venga espressamente richiestadal giudice e il terzo non vi provveda nel termine eventualmente concessogli, è inevitabile ritenere che la dichiarazione non possa intendersi come resa regolar- mente, con tutte le conseguenze previste dall’art. 548 c.p.c., anche in tema di “non contestazione”. Il giudice dell’esecuzione, quindi, in siffatta situazione, corret- tamente può procedere all’assegnazione del credito dichiarato Ric. n. 5206/2021 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 10 esistente dal terzo, senza tener conto del generico richiamo ai precedenti vincoli gravanti sullo stesso, in quanto non oggetto di una precisa indicazione, come prescritto dalla legge, ovvero, come sostanzialmente avvenuto nella specie, ritenerela dichia- razione di quantità“implicitamente positiva”. 4.In conclusione, la dichiarazione resa dall’istituto terzo teso- riere certamente non avrebbe potuto definirsi sic et simpliciter “negativa”, come ha affermato il tribunale. Essa era, al contrario, di carattere oggettivamente positivo, an- che se ciò che ha effettivo rilievo ai fini dello svolgimento della procedura esecutiva di cui si controverte è che si trattava di una dichiarazione incompleta e che quindi, come tale, non po- teva ritenersi resa in modo conforme a legge, con riguardo all’indicazione dei vincoli gravanti sul credito dichiarato in virtù di precedenti pignoramenti, il che giustificava l’assegnazione delle somme dichiarate, anche ai sensi dell’art. 548 c.p.c., come correttamente ritenuto dal giudice dell’esecuzione. 5. Per quanto poi riguarda la pretesa « ingiustificata commi- stione tra il procedimento di cui all’art. 548 c.p.c.) … … e quello di cui all’art 549 c.p.c.», dalla quale il tribunale ha fatto discen- dere l’illegittimità del provvedimento di assegnazione, si os- serva quanto segue. Secondo quanto emerge dagli atti, la contestazione della origi- naria dichiarazionedi quantità era sorta proprio in ordine alla completezza ed alla dedotta “ elusività ” della stessa, di modo che il giudice aveva (del tutto correttamente, come già visto) chiesto al terzo di integrarla ai sensi dell’art. 550 c.p.c., me- diante l’indicazione degli estremi dei precedenti pignoramenti di cui aveva fatto menzione, espressamente avvisandolo che, in mancanza, ne avrebbe tratto le conseguenze previste dal comma 2 dell’art. 548 c.p.c.. Tale richiesta, rivolta dal giudice al terzo, non si può certamente considerare un atto di istruzione del giudizio sommario di Ric. n. 5206/2021 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 10 accertamento del credito di cui all’art. 549 c.p.c., accertamento che si rende necessario a seguito delle contestazioni sull’esi- stenza di detto credito, ma costituisceuna corretta modalità di applicazione di quanto previsto dalla legge nell’ambito della fase del procedimento di cui all’art. 548 c.p.c., cioè della fase in cui il giudice dell’esecuzione valuta se sia stata resa la di- chiarazione di quantità in modo completo, in conformità a quanto previsto dalla legge, ed eventualmente sollecita il terzo a completarla. Esiffatta valutazione, ovviamente, può ben preludere all’asse- gnazione,oltre che in base alla semplice considerazione del ca- rattere positivo della dichiarazione resa in concreto, anche eventualmente in base al meccanismo della cd. “non contesta- zione” di cui all’art. 548 c.p.c., per la parte della dichiarazione che non siastata resa. Il fatto poi che,nella specie, contestualmente alla richiesta di integrazione della dichiarazione, il giudice dell’esecuzione avesse anche chiesto al terzo di esibire le scritture contabili successive al pignoramento, vainteso come una richiesta com- plementare alla prima, cioè come una richiesta di integrazione della dichiarazione resa, comunque volta ad acquisire gli ele- menti necessari per verificare i presupposti dell’eventuale ne- cessità di riunione delle procedure esecutive aventi ad oggetto il medesimo credito. In ogni caso, anche a volere ammettere per un momento che, con il suo modo di procedere, il giudice dell’esecuzione abbia effettuato una sorta di “commistione” tra le attività di cui all’art. 548 e quelle di cuiall’art. 549 c.p.c., indebitamente anticipando le seconde ad un momento in cui non erano ancora esaurite le prime, si tratterebbe di una (eventuale) commistione che di certo nella specie non potrebbe avere alcuna incidenza sulla legittimità del provvedimento finale di assegnazione delle somme pignorate, dal momento che l’assegnazione risulta Ric. n. 5206/2021 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 10 disposta sulla base della sola circostanza(peraltro sufficiente a tal fine, per quanto espostoin precedenza) della mancata inte- grazione della dichiarazione mediante l’indicazione degli estremi dei precedenti pignoramenti richiamati dal terzo, senza che al mancato deposito delle scritture contabili sia stato attri- buito alcun rilievoa tal fine. 6.La decisione impugnata va, quindi, cassata affinché in sede di rinvio lafattispecie sia rivalutata sulla base dell’applicazione dei seguenti principi diritto: «nel procedimento di espropriazione di crediti di cui agli artt.543 e ss. c.p.c., laddove il terzo pignorato dichiari la sussi- stenza della propria obbligazione nei confronti del debitore ese- cutato, precisando però che il relativo credito risulta già vinco- lato in virtù di precedenti pignoramenti, egli ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 550 c.p.c., di indicare gli estremi di detti pigno- ramenti (precisando,quindi, quanto meno i creditori pignoranti, la data della notifica dei pignoramenti, gli importi pignorati, nonché il contenuto delle dichiarazioni di quantità già resee gli eventuali pagamenti già effettuati in base ai provvedimenti di assegnazione emessi), onde consentire al giudice dell’esecu- zione di disporre eventualmente, nella presenza dei necessari presupposti, la riunione delle procedure, ai sensi dell’art. 524 c.p.c.; nel caso in cui tali indicazioni non siano fornite dal terzo, la dichiarazione dovrà ritenersi incompleta e il giudice dell’ese- cuzione dovrà chiedere la sua integrazione allo stesso terzo, fissando una nuova udienza ai sensi dell’art. 548 c.p.c. e con- cedendogli, nell’ipotesi in cui i pignoramenti in questionesiano in numero tale da rendere necessaria una complessa attività di recupero dei dati necessari, un adeguato termine; nel caso in cui, peraltro, nonostante il termine all’uopo concesso, l’integra- zione non sia resa dal terzo, la dichiarazione non potrà inten- dersi regolarmente resa, ai sensi dello stesso art. 548 c.p.c., con la conseguenza che, se le allegazioni del creditore o anche Ric. n. 5206/2021 –Sez. 3 – A d. 22 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 10 di 10 la stessa dichiarazione comunque resa dal terzo consentano l’individuazione del credito pignorato, potrà procedersi all’asse- gnazione di esso in favore del creditore procedente». 7.Il ricorso è accolto e l a sentenza impugnata è cassata in re- lazione, con rinvio al [OSCURATO:PERSONA], in persona d